Regolamento (UE) 2022/1673
Regolamento (UE) 2022/1673 della Commissione del 27 settembre 2022 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell’alalunga nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N, per le navi battenti bandiera irlandese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l’esaurimento del contingente 2022 assegnato all’Irlanda per lo stock di alalunga nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N, sulla base delle informazioni trasmesse alla Commissione. Per effetto di tale esaurimento, dispone la chiusura delle attività di pesca per le navi battenti bandiera irlandese o immatricolate in Irlanda, vietando anche la conservazione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo la data di chiusura. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Chiusura delle attività di pesca dell’alalunga nell’Oceano Atlantico a nord di 5° N per le navi battenti bandiera irlandese, per esaurimento del contingente 2022.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera irlandese o immatricolate in Irlanda che esercitano attività di pesca sullo stock di alalunga (Thunnus alalunga) nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N. L’effetto è limitato al contingente assegnato all’Irlanda per il 2022 e opera dalla data di chiusura indicata nell’allegato (16 agosto 2022). Il regolamento non disciplina altri stock, altre zone o altre bandiere.
Chiusura della pesca dell’alalunga nell’Atlantico a nord di 5° N per l’Irlanda
Il regolamento interviene per dare attuazione al sistema unionale di controllo delle quote ittiche, prendendo atto che il contingente 2022 assegnato all’Irlanda per l’alalunga nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N, risulta esaurito. La misura è adottata dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009, articolo 36, paragrafo 2, e si collega alle possibilità di pesca fissate dal regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera irlandese o immatricolate in Irlanda che pescano lo stock di alalunga (Thunnus alalunga) nella zona dell’Oceano Atlantico a nord di 5° N. Non risultano coinvolti altri Stati membri, altri stock ittici o altre aree di pesca.
Esaurimento del contingente e chiusura delle attività
L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2022 all’Irlanda per lo stock considerato si ritiene esaurito dalla data indicata nell’allegato. L’allegato riporta, per il contingente N. 05/TQ109, la data di chiusura del 16 agosto 2022.
Divieti operativi dopo la data di chiusura
Dalla data di chiusura sono vietate le attività di pesca dello stock interessato da parte delle navi irlandesi o immatricolate in Irlanda. Il divieto si estende anche alle operazioni connesse alle catture ottenute dopo tale data, in particolare:
- conservazione a bordo;
- trasferimento;
- trasbordo;
- sbarco.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e presupposto della chiusura
Il regolamento è adottato dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009, articolo 36, paragrafo 2, nel quadro del regime di controllo della politica comune della pesca. Considera che il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio fissa i contingenti per il 2022 e che le catture dello stock interessato hanno determinato l’esaurimento del contingente irlandese.
Esaurimento del contingente 2022
Il contingente di pesca assegnato per il 2022 all’Irlanda per lo stock di alalunga nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N, si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nell’allegato.
Divieto di pesca e di operazioni successive
Dalla data indicata nell’allegato sono vietate le attività di pesca dello stock interessato da parte di navi battenti bandiera irlandese o immatricolate in Irlanda. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.
Data di chiusura
L’allegato indica quale data di chiusura il 16 agosto 2022 per il contingente N. 05/TQ109 relativo all’Irlanda, stock ALB/AN05N, specie alalunga (Thunnus alalunga), zona Oceano Atlantico, a nord di 5° N.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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