Cassazione Penale, Sentenza n. 35864/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Antonia Pisani, sottoposta ad affidamento in prova ai servizi sociali, aveva chiesto autorizzazione a recarsi in carcere per svolgere colloqui con il coniuge, poi sottoposto a custodia cautelare in carcere. Il Magistrato di sorveglianza ha rigettato con un rinvio al precedente provvedimento del 31/01/2025 senza motivazione specifica sul punto. Il difensore ha eccepito nullità per totale mancanza di motivazione, contrasto con la legge e i principi costituzionali e abnormità; la Procura ha chiesto inammissibilità sostenendo che l'autorizzazione non fosse necessaria e che l'annullamento non avrebbe dato utilità pratica.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del 20/06/2025. Ha rilevato che il rinvio al provvedimento del 31/01/2025 non era pertinente, che il Magistrato non si è pronunciato sulla necessità dell'autorizzazione e che, in assenza di prescrizioni incompatibili nel provvedimento di affidamento, il soggetto affidato non può essere limitato nella fruizione dei colloqui con il familiare detenuto senza specifica motivazione. Per tali ragioni la disposizione limitativa è stata rimossa.
Norme richiamate
legge penitenziaria
La Corte interpreta che, salvo prescrizioni specifiche e incompatibili nel provvedimento di affidamento, il beneficiario conserva il diritto ai colloqui con il familiare detenuto; qualsiasi limitazione deve essere espressamente motivata.
ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 07/01/2025
Il provvedimento di affidamento citato non conteneva prescrizioni che impedissero i colloqui; pertanto il rinvio del Magistrato al precedente provvedimento (31/01/2025) è risultato non pertinente rispetto alla nuova situazione (custodia cautelare del coniuge del 14/06/2025).
principi costituzionali
Si è richiamato il principio di tutela dei rapporti familiari e il principio di proporzionalità: le limitazioni ai diritti fondamentali devono essere fondate e motivate.
Massime di principio
- Se un affidato in prova richiede di visitare un familiare detenuto, in assenza di prescrizioni incompatibili nel provvedimento di affidamento non serve un'autorizzazione preventiva e il diritto ai colloqui non va limitato senza motivazione specifica.
- Un rinvio ad un precedente provvedimento è inidoneo se non pertinente alla nuova situazione fattuale; il Magistrato deve valutare e motivare espressamente la nuova richiesta.
- La mancata motivazione su profili sostanziali che possono incidere su diritti riconosciuti (es. diritto ai colloqui familiari) comporta nullità o annullabilità del provvedimento impugnato.
- La Procura che solleva eccezioni di inammissibilità per presunta inutilità dell'annullamento deve comunque valutare l'esistenza di un interesse concreto del ricorrente: se il provvedimento può ostacolare l'esercizio di un diritto, l'interesse sussiste.
- In situazioni analoghe, l'autorità che limita la fruizione di diritti connessi alla detenzione deve indicare fatti e ragioni che giustificano la limitazione, pena l'annullamento.
Testo integrale
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