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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22151/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte ricorrente ha chiesto la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio, sostenendo che tale statuizione fosse stata resa in assenza di una effettiva rinuncia all'impugnazione da parte sua. In sostanza, la deduzione non riguardava una mera svista materiale o un refuso del provvedimento, ma l'erronea affermazione dell'esistenza di una rinuncia mai manifestata. Il ricorso è stato quindi costruito come istanza di correzione dell'errore materiale, ma sostanzialmente mirava a rimuovere il precedente provvedimento e a ottenerne uno diverso nel merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il rimedio della correzione dell'errore materiale sia esperibile solo in presenza di una svista materiale del giudice, emendabile sulla base del contenuto della decisione, senza rinnovazione del giudizio. Poiché nella specie la parte ricorrente chiedeva non la correzione di un errore materiale, ma la sostituzione del provvedimento con un nuovo giudizio circa l'assenza di rinuncia al ricorso, l'istanza è stata considerata fuori dal perimetro del rimedio. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile; nulla è stato disposto sulle spese trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    procedimento camerale ex art. 380-bis cod. proc. civ.

    richiamato come base procedurale della proposta del relatore e della definizione camerale

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.

    il procedimento camerale è utilizzato per decidere sull'istanza di correzione

  • art. 380-bis c.p.c.

    nulla per le spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale

    nel procedimento di correzione di errore materiale la Corte ha escluso la liquidazione delle spese

Massime di principio

  • Il procedimento di correzione dell'errore materiale è ammissibile solo quando il provvedimento presenti una svista materiale del giudice, emendabile in base al contenuto dell'atto e senza necessità di riesame del merito o rinnovazione del giudizio.
  • Non può essere utilizzato il rimedio della correzione dell'errore materiale per ottenere la rimozione di un provvedimento e la sua sostituzione con una nuova decisione fondata su una diversa valutazione giuridica o processuale dei fatti.
  • Se l'errore dedotto investe la stessa esistenza o correttezza della statuizione giudiziale e richiede un nuovo apprezzamento del contenuto del provvedimento, l'istanza esula dal perimetro della correzione materiale ed è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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