Ordinanza n. 35/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 01722/2025, resa tra le parti, sul ricorso per l’annullamento: - del provvedimento di diniego dell’autorizzazione paesaggistica, prot. n. 0019035 del 03.10.24, del Comune di Amalfi, Settore Ambiente SUAP e Innovazione; - della nota prot. n. 0022029 del 17.09.24, della Soprintendenza, avente ad oggetto il parere contrario all’accoglimento dell’istanza di autorizzazione paesaggistica; -della nota prot. n. 0021149-P del 04-09-24, della Soprintendenza, avente ad oggetto la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di autorizzazione paesaggistica; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche di estremo ignoto, comunque ostativo all’accoglimento del presente ricorso; nonché, in seguito alla proposizione di motivi aggiunti: per l’annullamento - del parere contrario della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino prot. n. 2386 del 28.01.25, segnatura MIC|MIC_ SABAP- SA_UO12|28/01/2025|0002386-P, reso a seguito di riesame in ottemperanza alla ordinanza n. 477/2024 del TAR Campania Salerno pubblicata il 05.12.24 sul ricorso reg. gen. n. 1762/24, nonché del relativo preavviso di diniego prot. n. 929 del 17.01.25, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva accolto il ricorso contro il diniego di autorizzazione paesaggistica, il parere contrario della Soprintendenza e gli atti connessi, inclusi quelli adottati in sede di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (soprintendenza appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione, da parte della Soprintendenza, della sentenza del TAR Campania - Salerno n. 1722/2025, resa sul ricorso proposto da una società immobiliare per l’annullamento del diniego di autorizzazione paesaggistica adottato dal Comune di Amalfi, del parere contrario della Soprintendenza e della comunicazione dei motivi ostativi. Il giudizio di primo grado era stato successivamente esteso, mediante motivi aggiunti, al nuovo parere contrario della Soprintendenza e al relativo preavviso di diniego adottati a seguito di riesame disposto con ordinanza cautelare del TAR. Il Ministero della Cultura e la Soprintendenza hanno proposto appello e formulato domanda cautelare incidentale per la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado. Dal testo dell’ordinanza non emergono in dettaglio i motivi di appello né le specifiche censure dedotte dalla società nel giudizio di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare proposta dall’Amministrazione appellante e ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR impugnata. La decisione è stata motivata, in termini sintetici, dal bilanciamento degli interessi coinvolti e dalla prevalenza dell’interesse al mantenimento della res adhuc integra fino alla trattazione del merito dell’appello. Non è stata formulata una valutazione definitiva sulla fondatezza dei motivi di appello o sulla legittimità degli atti paesaggistici contestati. Il merito dell’appello è stato rinviato alla pubblica udienza del 19 marzo 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione costituisce la base normativa per la domanda cautelare proposta in appello; il Consiglio di Stato l’ha accolta sospendendo l’esecutività della sentenza di primo grado.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, il giudice può sospendere l’esecutività della sentenza di primo grado quando, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, risulti prevalente l’esigenza di mantenere integra la situazione di fatto e di diritto fino alla decisione sul merito.
- La sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza non implica una decisione definitiva sulla fondatezza dell’appello né sulla legittimità degli atti amministrativi controversi.
- La valutazione cautelare può essere motivata attraverso il bilanciamento degli interessi e l’esigenza di preservare la res adhuc integra nelle more della trattazione del merito.
Come è indicizzato
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