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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22785/2024 del 13/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

Il professionista aveva chiesto l’ammissione al passivo per euro 35.526,40, in prededuzione, quale saldo dei compensi dovuti per l’attività professionale svolta in relazione all’attestazione del piano che accompagnava una domanda di concordato poi rinunciata. Il giudice delegato aveva ammesso il credito in via chirografaria, senza riconoscere la prededuzione. Il Tribunale, decidendo sull’opposizione, ha rigettato la domanda ritenendo che nel ricorso originario di insinuazione il creditore non avesse richiesto, neppure in subordine, il privilegio ex art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c., ma soltanto la prededuzione; pertanto la nuova richiesta di privilegio formulata solo nell’opposizione era inammissibile perché introduceva una domanda nuova. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: (1) violazione degli artt. 98 e 99 l.fall. per errata applicazione del principio di immutabilità della domanda nel giudizio di opposizione allo stato passivo, sostenendo che, pur non avendo chiesto espressamente il privilegio, erano stati comunque allegati tutti gli elementi utili a far emergere la natura professionale del credito; (2) violazione degli artt. 2745 e 2751-bis, n. 2, c.c., assumendo che il privilegio segue la causa del credito indipendentemente dalla volontà del creditore.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati congiuntamente i due motivi e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nel procedimento di ammissione al passivo, il ricorso deve contenere l’eventuale indicazione del titolo di prelazione ai sensi dell’art. 93, comma 3, n. 4, l.fall.; in mancanza di specifica indicazione, ovvero in presenza di assoluta incertezza sulla prelazione richiesta, il credito viene degradato a chirografario. Nel caso concreto, non solo nell’originaria domanda non era stata chiesta l’ammissione in privilegio, ma mancava anche la specifica allegazione e descrizione della causa di prelazione. Per tale ragione la domanda di privilegio proposta per la prima volta in opposizione è stata correttamente ritenuta inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché la curatela non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 93, comma 3, n. 4, l.fall.

    l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale

    Il ricorso per l’ammissione al passivo deve indicare espressamente l’eventuale titolo di prelazione; l’omissione o l’assoluta incertezza della prelazione comportano la considerazione del credito come chirografario.

  • artt. 98-99 R.D. 267/1942

    Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non è consentito proporre domande nuove rispetto a quelle formulate nell’originaria insinuazione.

  • art. 2745 c.c.

    La causa del credito è rilevante ai fini del privilegio, ma ciò non esonera il creditore dall’onere di indicare tempestivamente il titolo di prelazione nel ricorso di insinuazione.

  • art. 2751 bis, comma 1, n. 2, c.c.

    Il privilegio per i crediti professionali non può essere fatto valere per la prima volta in sede di opposizione se non sia stato almeno dedotto in modo chiaro nell’istanza originaria di ammissione al passivo.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma richiamata congiuntamente al comma 1-quater per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel procedimento di insinuazione al passivo fallimentare il creditore che intenda avvalersi di una causa di prelazione deve indicarla espressamente nel ricorso, con allegazioni coerenti e specifiche; in difetto, il credito è trattato come chirografario.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non è ammissibile introdurre per la prima volta una domanda di collocazione privilegiata non formulata nell’istanza originaria, perché ciò integrerebbe una domanda nuova.
  • Il privilegio non discende automaticamente dalla natura del credito in astratto, ma richiede che il relativo titolo sia tempestivamente e chiaramente dedotto nel procedimento di ammissione.
  • La mera allegazione della qualità soggettiva del creditore o della causa economica del credito non basta, se non è accompagnata dalla specifica richiesta di prelazione o da elementi idonei a renderla inequivoca.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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