Cassazione Penale, Sentenza n. 7316/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 26/05/2022 che aveva rigettato il riesame avverso la custodia cautelare in carcere disposta il 23/03/2022 per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis). Il ricorrente deduceva: carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine all'esistenza della "locale" di 'ndrangheta a Roma (contestando l'uso della fama degli ALVARO e CARZO come unico elemento); mancata specificazione del programma criminale; assenza di elementi probatori che attestassero la partecipazione stabile del PALAMARA (si richiamava l'episodicità degli incontri e la natura conviviale di alcune riunioni); erronea valorizzazione della gestione del Bar Clementi e della partecipazione a operazioni societarie (Zio Melo) come elementi indiziari; insufficiente motivazione in ordine alla qualificazione come intestazione/interposizione fittizia (art. 512-bis) e alla sussistenza dell'aggravante di agevolazione mafiosa; e, infine, carenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, al pericolo di fuga, al pericolo di inquinamento probatorio, e alla possibilità di misure meno afflittive rispetto alla custodia cautelare.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione ampia, logica e non contraddittoria, idonea a sostenere l'esistenza della locale di 'ndrangheta a Roma e la partecipazione stabile del PALAMARA. La Corte ha confermato che la delocalizzazione di una consorteria mafiosa può essere provata attraverso il collegamento con la casa madre, la riproduzione di modalità organizzative tipiche, la fama criminale spendibile e indici concreti (incontri, conoscenza dell'organigramma, partecipazione a "mangiate", gestione di attività economiche riferibili al clan, operazioni societarie fittizie). Sul punto dell'interposizione fittizia (Zio Melo) la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi: trasferimenti di quote a valori nominali, interposti che negano di aver pagato, contatti dei fornitori con l'Alvaro, conversazioni che rivelano la natura fittizia dell'operazione. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto non superata la presunzione di necessità e di adeguatezza della custodia (art. 275, comma 3 c.p.p.), anche alla luce di elementi successivi (fallimento e nuove società) che confermano la persistenza di rapporti con il clan. La Cassazione ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità (controllo su violazioni di legge o manifesta illogicità) e ha escluso che le censure difensive proponessero vizi tali da giustificare annullamento.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La norma è interpretata come reato tipizzato sul metodo e sulle finalità: l'associazione di tipo mafioso si caratterizza per il metodo mafioso (forza di intimidazione, condizione di assoggettamento e omertà) e per finalità varie (controllo economico, profitti, ecc.). Per le 'locali' delocalizzate la prova della capacità intimidatrice esteriore non è sempre necessaria se è dimostrato il vincolo con la casa madre, la riproduzione organizzativa e la fama criminale spendibile.
art. 512-bis cod. pen.
Il trasferimento fraudolento di valori e l'intestazione fittizia possono integrare un reato collegato all'agevolazione di un'associazione mafiosa; l'interposto può essere punito come concorrente se agisce con coscienza e volontà contribuendo al trasferimento fraudolento finalizzato ad eludere misure di prevenzione.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la doppia presunzione, relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari e assoluta circa l'adeguatezza della custodia in carcere per i delitti associativi di tipo mafioso: incombe sulla difesa l'onere di provare la non sussistenza delle esigenze cautelari o che esse possono essere soddisfatte con misure meno afflittive; il decorso del tempo non è di per sé sufficiente a superare la presunzione.
art. 273 cod. proc. pen.
Regola la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza: in cassazione l'insussistenza dei gravi indizi è sindacabile solo se c'è violazione di legge o manifesta illogicità/mancanza della motivazione, non essendo ammessa una nuova rivalutazione del merito probatorio.
art. 274 cod. proc. pen.
Individua le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione): la sussistenza di una sola di esse è sufficiente a giustificare la misura cautelare; pertanto, la verifica positiva del pericolo di reiterazione può fondare la custodia anche se non motivate specificamente le altre esigenze.
art. 309 cod. proc. pen.
Regola l'attività del giudice nell'ordinanza e la possibilità per la difesa di proporre memorie: l'omessa valutazione di una memoria da parte del giudice del riesame determina nullità solo se la memoria contiene deduzioni autonome, inedite e decisive non esaminate.
art. 110 cod. pen.
Richiamato nella ricostruzione della responsabilità concorrente: il terzo interposto può rispondere come concorrente se concorre volontariamente alla realizzazione del reato principale (trasferimento fraudolento di valori).
Massime di principio
- La sussistenza di una 'locale' di mafia delocalizzata può essere provata anche senza dimostrare esterni atti di intimidazione: un collegamento organico con la casa madre, la riproposizione di strutture e pratiche tipiche (doti, "mangiate", organigramma) e la fama criminale possono sufficienza a caratterizzare il metodo mafioso.
- La partecipazione stabile al sodalizio può essere desunta da elementi strutturali (conoscenza dell'organigramma, partecipazione a incontri decisionali, ruolo fiduciario nella gestione di attività economiche riferibili al clan), non solo da singoli episodi violenti.
- Le operazioni societarie anomale (cessioni a valore nominale, interposti che negano la disponibilità dei fondi, contatti diretti del presunto reale titolare con fornitori) costituiscono indici forti di interposizione fittizia e di agevolazione di interessi mafiosi.
- In sede cautelare, la presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. sposta l'onere sulla difesa: il mero decorso del tempo o argomentazioni generiche non sono sufficienti a dimostrare la cessazione del vincolo associativo; serve prova rigorosa dell'effettivo allontanamento dal sodalizio.
- La Cassazione limita il sindacato sulle misure cautelari: può annullare solo per violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione; non è luogo per rinnovare il giudizio di merito o proporre una diversa valutazione delle prove.
- L'omessa considerazione di memorie difensive produce nullità solo se le memorie contengono questioni nuove e decisive; la difesa deve quindi articolare deduzioni nuove e specifiche per rendere rilevante l'omissione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7236/2023 del 21/02/2023
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7237/2023 del 21/02/2023
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7240/2023 del 21/02/2023
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7242/2023 del 21/02/2023
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7243/2023 del 21/02/2023
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7244/2023 del 21/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →