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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13051/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva ritenuto colpevole di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (derubricata dall'art. 336, comma 1 al comma 2, cod. pen.) e di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen.). Contestava: 1) l'errata configurazione dell'art. 336 e dell'art. 341-bis, sostenendo che la condotta fosse solo una lamentela per necessità di parlare con l'ispettore e, quanto all'oltraggio, non vi fosse prova che le frasi offensive fossero percepite da soggetti estranei alle funzioni svolte; 2) l'errata esclusione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che dalla natura, modalità e finalità dell'azione non emergesse particolare disvalore e che la valutazione non potesse fondarsi solo sui precedenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la ricostruzione fattuale accertata in primo grado e in appello: l'imputato chiedeva all'agente di parlare con l'ispettore; l'agente tentava ripetutamente la chiamata; l'imputato sbatteva il blindato e proferiva ingiurie; un teste riferì che altri detenuti erano nelle celle e potevano aver sentito. Per l'art. 336 la Corte d'appello aveva correttamente derubricato al comma 2 (atto posto in essere per costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio). Sull'oltraggio la Corte di legittimità ha ritenuto sufficiente la prova della presenza di più persone: la mera possibilità che l'offesa fosse percepita dai presenti integra il reato, a meno di prove contrarie, che non sussistevano. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto che il rigetto fosse un giudizio di fatto motivato sulla base dei precedenti specifici e delle numerose condanne, valutazione insindacabile in Cassazione se non contraddittoria. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 336 cod. pen.

    Il reato è a dolo specifico; la Corte ha ritenuto applicabile il comma 2 (pena minore) quando la condotta è diretta a costringere il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio a compiere un atto del proprio ufficio, come avvenuto nel caso di specie.

  • art. 341-bis cod. pen.

    L'oltraggio a pubblico ufficiale richiede che l'offesa sia pronunciata alla presenza di più persone; la Corte ha affermato che la prova della presenza di altri è sufficiente e che la mera possibilità che gli altri abbiano percepito l'offesa integra il reato, salvo allegazioni contrarie.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Limita l'ammissibilità di motivi di cassazione non dedotti o non svolti nei termini in sede di appello: la Corte ha osservato che talune doglianze non erano state qui prospettate in appello nei termini richiesti, rendendo i motivi inammissibili.

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i criteri per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato il rigetto delle attenuanti richiamando elementi previsti da tale norma.

  • art. 62-bis (come richiamato in sentenza)

    Nella sentenza il riferimento alle 'circostanze di cui all'art. 62-bis' è collegato alla valutazione delle attenuanti generiche: la Corte ha trattato il mancato riconoscimento come giudizio di fatto non sindacabile in Cassazione, purché motivato.

  • art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. dalla L. 18 dicembre 2020)

    Prevede la trattazione scritta del procedimento di Cassazione in assenza di richiesta di discussione orale; applicata nella fase di deposito delle conclusioni scritte del Procuratore Generale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha disposto tali provvedimenti a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Se in carcere il detenuto minaccia o costringe un agente a compiere o sollecitare un atto dell'ufficio, può configurarsi l'art. 336 cod. pen.; la derubricazione al comma 2 è corretta quando la condotta è finalizzata a costringere l'ufficiale a un atto dell'ufficio.
  • Per l'oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis) è sufficiente la prova che l'offesa sia stata pronunciata alla presenza di più persone: la mera possibilità che i presenti abbiano percepito l'offesa è, salvo prova contraria, sufficiente a integrare il reato.
  • In Cassazione è molto difficoltoso rimettere in discussione valutazioni di fatto ben motivate (es. presenza di testimoni, rilevanza dei precedenti), comprese le decisioni sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche, salvo che la motivazione del giudice del merito sia contraddittoria o mancante.
  • Motivi non dedotti o non articolati correttamente in appello possono risultare inammissibili in Cassazione (art. 606, comma 3 c.p.p.); è importante sollevare e argomentare le questioni già nei gradi precedenti.
  • La prova della percezione effettiva dell'offesa può essere superata dalla dimostrazione della mera presenza di più soggetti; chi deduce l'assenza di percezione deve portare specifiche allegazioni o elementi contrari.
  • Il rigetto delle circostanze attenuanti generiche può legittimamente fondarsi su precedenti specifici e su numerose condanne pregresse; tali argomenti costituiscono valutazioni di merito che la Cassazione sindaca limitatamente.

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