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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03644/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (investitori)

La controversia

Due coniugi, poi uno dei quali agiva anche con una terza figlia, avevano convenuto in giudizio una società di intermediazione finanziaria e il promotore finanziario che li aveva seguiti, lamentando di aver affidato al promotore somme rilevanti da investire in strumenti finanziari che venivano loro presentati come sicuri e affidabili. Gli investitori deducevano che il promotore non aveva correttamente compilato la scheda finanziaria, non aveva fornito adeguate informazioni sul rischio e sulla natura degli investimenti, aveva disposto operazioni non autorizzate e aveva progressivamente spostato/disinvestito le somme su diversi fondi e su una gestione patrimoniale più dinamica, con esiti negativi. Il tribunale aveva riconosciuto un risarcimento parziale; la Corte d’appello aveva confermato la condanna della società intermediaria, ritenendo applicabile la responsabilità solidale dell’intermediario ex art. 31 TUF e la natura contrattuale della responsabilità con prescrizione decennale. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) violazione degli artt. 31 TUF, 2946 e 2947 c.c. per avere ritenuto la prescrizione decennale anziché quinquennale; 3) nullità per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 112 c.p.c. e motivazione apparente sul secondo motivo d’appello; 4) nullità per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 112 c.p.c. e omessa pronuncia sul terzo motivo d’appello. La Suprema Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo chiaro e che i motivi di ricorso non si confrontavano con la ratio decidendi, limitandosi in sostanza a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società intermediaria. Ha confermato implicitamente la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità solidale dell’intermediario per l’operato del promotore finanziario e aveva respinto l’appello. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato. La decisione finale è stata di inammissibilità perché le censure non attingevano la ratio decidendi e tendevano a una rivalutazione del fatto.

Norme richiamate

  • art. 31 TUF

    La responsabilità dell’intermediario per i danni arrecati dal promotore finanziario è stata ricondotta alla norma sulla responsabilità solidale della banca/intermediario per l’operato del promotore nell’ambito delle incombenze affidategli, con rilevanza del rapporto di preposizione e dell’occasionalità necessaria tra fatto illecito e incarico.

  • art. 21 TUF

    I soggetti abilitati devono acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; la mancata collaborazione del cliente nella compilazione della scheda non esonera il promotore dagli obblighi informativi e di valutazione di adeguatezza.

  • art. 2946 c.c.

    È stata richiamata nel motivo di ricorso per sostenere la prescrizione ordinaria decennale, ma la Corte non ha accolto la doglianza perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 2947 c.c.

    È stata richiamata nel motivo di ricorso per sostenere la prescrizione quinquennale della responsabilità aquiliana; la Corte non ha esaminato nel merito la tesi per inammissibilità dei motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la censura di violazione di legge; la Corte ha rilevato che il motivo non si confrontava con la ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per denunciare nullità della sentenza e motivazione apparente; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché la motivazione della sentenza impugnata era comprensibile e sufficiente.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per contestare la motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza d’appello esponeva adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per lamentare nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha rigettato l’assunto ritenendo che la motivazione fosse sufficiente e non inesistente.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio osservando che la Corte d’appello aveva comunque affrontato le questioni decisive.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore importo del contributo unificato in caso di esito processuale sfavorevole per il ricorrente.

  • art. 29 reg. Consob n. 1152/1998

    Richiamato dalla decisione di merito per individuare i profili dell’inadeguatezza dell’operazione di investimento (oggetto, tipologia, frequenza, dimensione).

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione le censure sono inammissibili quando non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitano a contrapporre una diversa lettura dei fatti o delle prove.
  • La responsabilità dell’intermediario per il fatto del promotore finanziario può essere affermata quando tra incarico e fatto illecito sussista un rapporto di occasionalità necessaria, essendo sufficiente che il promotore abbia operato nell’ambito delle incombenze affidategli.
  • Gli obblighi informativi dell’intermediario e la valutazione di adeguatezza dell’investimento non vengono meno per il solo fatto che il cliente non abbia fornito spontaneamente tutte le informazioni richieste, se l’operatore non abbia comunque assolto correttamente ai propri doveri professionali.
  • La deduzione della nullità della sentenza per motivazione apparente richiede un effettivo difetto argomentativo; non è sufficiente la mera non condivisione della motivazione o la richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria valutazione del fatto a quella compiuta dal giudice di merito quando quest’ultimo abbia esaminato gli elementi istruttori rilevanti.
  • Quando la controversia investe il rapporto tra investitori, promotore e intermediario, la verifica della responsabilità passa anche attraverso l’accertamento dell’esistenza di rapporti contrattuali di appoggio, come conto corrente e deposito titoli, e dell’inserimento del promotore nella struttura dell’intermediario.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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