Sentenza n. 804/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento di diniego di rilascio certificato di accertamento di compatibilità paesaggistica n. VINC/2024/0001, prot. Pratica n. EDI/2012/00680/PAEACC del 26.2.2024; - del parere vincolante di compatibilità paesaggistica espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia prot. prot. 3572-P del 20.02.2024 ai sensi dell'art. 167 del d. lgs. n. 42/2004; - dell'ordinanza dirigenziale n. 104 del 11.04.2024 di rimozione e di ripristino dei luoghi in via del Pesco, 5, presso area identificata al Fg. 22 mappale 275, sub 16 a seguito di realizzazione di piscina interrata esterna in assenza di titolo abilitativo edilizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica, parere vincolante della Soprintendenza e ordinanza di rimozione della piscina interrata e ripristino dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale di rilascio del certificato di accertamento di compatibilità paesaggistica relativo a una piscina interrata realizzata in assenza di titolo edilizio, il presupposto parere vincolante negativo della Soprintendenza e la conseguente ordinanza comunale di rimozione e ripristino. Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, nonché la violazione del giusto procedimento, della partecipazione procedimentale e del contraddittorio, con difetto di istruttoria e vizio della procedura. Il secondo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, nonché l’erronea rappresentazione dei presupposti giuridici e fattuali. Il terzo motivo censurava per invalidità derivata l’ordinanza di rimozione e ripristino, deducendo illogicità, irragionevolezza, violazione dei principi di buon andamento, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 1 della legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha presentato una nuova istanza di compatibilità paesaggistica; il Comune l’ha trasmessa alla Soprintendenza, dando atto del parere favorevole della Commissione per il Paesaggio, e la Soprintendenza ha dichiarato di avvalersi del silenzio-assenso con decorrenza dal 7 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi di censura. Ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere: quest’ultima richiede il pieno e definitivo soddisfacimento della pretesa azionata, il riconoscimento della fondatezza della domanda e il conseguimento stabile del bene della vita. Nel caso concreto non risultava provato che la ricorrente avesse definitivamente acquisito il bene della vita, poiché la nuova istanza non aveva ancora condotto a un provvedimento conclusivo stabile. Tuttavia, la presentazione della nuova istanza rendeva inutile la prosecuzione del giudizio sul precedente diniego e sull’ordinanza di rimozione, dato che l’Amministrazione era tenuta a concludere il nuovo procedimento e ad adottare i relativi atti consequenziali. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
pieno soddisfacimento, per fatto dell’Amministrazione, della pretesa azionata con la domanda giudiziale
La cessazione della materia del contendere presuppone il pieno, definitivo e stabile soddisfacimento della pretesa e il conseguimento del bene della vita; in mancanza di tali condizioni, la sopravvenuta inutilità della prosecuzione può determinare l’improcedibilità per carenza di interesse.
art. 10-bis l. 241/1990
La norma è stata invocata dalla ricorrente per contestare l’omessa comunicazione dei motivi ostativi, ma il giudice non ne ha esaminato il merito.
art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004
Le disposizioni costituivano la base normativa dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica e del parere della Soprintendenza; le relative censure non sono state esaminate per l’improcedibilità del ricorso.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
La disposizione è stata invocata per contestare l’ordinanza di rimozione e ripristino, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere richiede il pieno, definitivo e stabile soddisfacimento della pretesa azionata per fatto dell’Amministrazione, accompagnato dal conseguimento del bene della vita e dal riconoscimento della fondatezza della domanda; il mero avvio di una nuova attività amministrativa non è sufficiente.
- La presentazione di una nuova istanza amministrativa, quando impone all’Amministrazione di adottare un nuovo provvedimento conclusivo destinato a sostituire o superare quello originariamente impugnato, può far venir meno l’interesse alla decisione sul precedente atto e determinare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche rispetto agli atti consequenziali, quali un’ordinanza di rimozione e ripristino, quando la definizione del nuovo procedimento amministrativo inciderà necessariamente sulla loro sorte e la prosecuzione del giudizio non offrirebbe al ricorrente alcuna ulteriore utilità.
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