Sentenza del 28/10/2016 n. 21852 - Corte di Cassazione
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Iscrizione di ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Comunicazione - Necessità - Impugnazione - "Dies a quo" del termine di 60 giorni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un'iscrizione ipotecaria eseguita ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, fondata su cartelle di pagamento asseritamente non pagate. La contribuente sosteneva che il ricorso fosse tempestivo, contestando il contenuto della busta raccomandata con cui era stata comunicata l'iscrizione e la prova della notifica delle cartelle presupposte. Equitalia sosteneva invece che la comunicazione, regolarmente spedita e ricevuta, facesse decorrere il termine di 60 giorni per impugnare l'iscrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Equitalia, ritenendo che la comunicazione dell'iscrizione ipotecaria effettuata mediante raccomandata fondasse la presunzione legale di conoscenza dell'atto e del suo contenuto, ai sensi dell'art. 1335 c.c. Il termine di 60 giorni decorreva quindi dalla ricezione della comunicazione del 24 novembre 2007; il ricorso proposto il 7 maggio 2009 era tardivo. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio e il ricorso originario della contribuente è stato rigettato. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata a pagare a Equitalia 5.000 euro per il giudizio di legittimità, oltre accessori.
Norme richiamate
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 77
Iscrizione di ipoteca sugli immobili
L'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione è un atto impugnabile e deve essere comunicata al contribuente.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. e-bis
Include l'iscrizione di ipoteca su immobili tra gli atti impugnabili
L'iscrizione ipotecaria costituisce autonomo oggetto di impugnazione davanti al giudice tributario.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 21
Termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso
Il termine decorre dalla comunicazione dell'iscrizione ipotecaria; se la comunicazione manca, il contribuente può ricorrere da quando acquisisce effettiva conoscenza dell'atto.
Legge n. 212 del 2000, art. 6
L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati
Impone la comunicazione dell'iscrizione ipotecaria in modo idoneo a rendere conoscibile l'atto al contribuente.
Legge n. 212 del 2000, art. 17
Le disposizioni si applicano anche ai concessionari degli organi dell'amministrazione finanziaria
Gli obblighi di comunicazione e garanzia del contribuente valgono anche per gli agenti della riscossione.
Codice civile, art. 1335
Gli atti recettizi si reputano conosciuti quando giungono all'indirizzo del destinatario, salvo prova contraria
La raccomandata ritualmente spedita e ricevuta fa presumere la conoscenza dell'atto e del suo contenuto. Spetta al destinatario provare che il plico fosse vuoto o contenesse un atto diverso.
Legge n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla legge n. 146 del 1998, art. 20
Possibilità per gli uffici finanziari di effettuare direttamente notificazioni a mezzo posta
La comunicazione dell'avviso di iscrizione ipotecaria può essere effettuata direttamente dall'amministrazione o dall'agente della riscossione tramite servizio postale, senza necessità dell'ufficiale giudiziario.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Decisione nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
La Cassazione ha potuto decidere direttamente la controversia, rigettando il ricorso originario della contribuente.
Massime di principio
- Quando l'iscrizione ipotecaria è comunicata tramite raccomandata ritualmente ricevuta, il termine per impugnarla decorre dalla ricezione della comunicazione, non dalla successiva conoscenza effettiva acquisita dal contribuente.
- La ricevuta di spedizione e l'avviso di ricevimento fanno presumere non solo la consegna del plico, ma anche la conoscenza dell'atto e del suo contenuto.
- Se il destinatario contesta il contenuto della busta, deve fornire una prova concreta che il plico fosse vuoto o contenesse un documento diverso; la mera contestazione non è sufficiente.
- L'assenza della comunicazione dell'iscrizione ipotecaria impedisce la decorrenza ordinaria del termine di 60 giorni; in tal caso il contribuente può impugnare l'atto dal momento in cui ne abbia avuto effettiva conoscenza.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare la data di ricezione della comunicazione e calcolare rigorosamente il termine decadenziale, perché un ricorso tardivo può essere rigettato anche se vengono contestati altri profili dell'iscrizione o delle cartelle presupposte.
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