Cassazione Penale, Ordinanza n. 35124/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato era stato ritenuto responsabile dal Tribunale, con decisione confermata dalla Corte d’appello di Bari il 6 febbraio 2026, della detenzione a fini di cessione di 3,8 grammi di cocaina, reato originariamente contestato e poi riqualificato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Con un unico motivo di ricorso per cassazione ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’esimente dell’uso personale. La Corte di merito aveva escluso la destinazione esclusivamente personale considerando che la cocaina era occultata sulla persona dell’imputato, all’interno di un locale caratterizzato da un continuo andirivieni di terzi, suddivisa in quattro cipollotti sigillati e pronti per la cessione, e che nel locale erano stati rinvenuti un bilancino di precisione funzionante e tracce di droga sul bancone.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo non si confrontava adeguatamente con la motivazione d’appello, ritenuta logica, congrua e corretta in diritto. Ha confermato che la destinazione della sostanza va valutata globalmente sulla base delle circostanze oggettive e soggettive: il dato ponderale, anche se superiore ai limiti tabellari, non crea da solo una presunzione di destinazione allo spaccio, ma può concorrere con gli altri elementi. Nel caso concreto, occultamento, confezionamento in dosi, contesto del locale, bilancino e tracce di droga sostenevano la finalità di cessione. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria indicata nel dispositivo, il cui importo non risulta dal testo fornito.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Con sentenza in data 6 febbraio 2026 la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che aveva dichiarato Mita Leonardo responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, così riqualificata l'originaria imputazione, per aver detenuto, a fini di cessione, gr. 3,8 di cocaina, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
La disposizione è applicata alla detenzione di cocaina accertata come finalizzata alla cessione; il testo non specifica la pena inflitta.
art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309/1990
Tuttavia, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se 'de solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, Rv. 255726).
Il superamento del limite tabellare non dimostra da solo la destinazione allo spaccio, ma può concorrere con altri elementi a fondare tale conclusione.
art. 73-bis, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309/1990
E questa Corte di legittimità ha costantemente affermato - e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990, non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità, meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 del 9/10/2014, Rv. 260991).
Il dato ponderale e l’eventuale superamento dei limiti tabellari non determinano una presunzione di destinazione non personale: il giudice deve valutare complessivamente quantità, dosi ricavabili, modalità di presentazione e altre circostanze dell’azione.
art. 616 c.p.p.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
Dichiarata l’inammissibilità e non ravvisata l’assenza di colpa nella sua determinazione, la Corte pone a carico del ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La destinazione di una sostanza stupefacente a uso personale o a cessione va accertata dal giudice di merito mediante una valutazione globale delle circostanze oggettive e soggettive del fatto, quando la condotta non indichi l’immediatezza del consumo.
- Il dato quantitativo e l’eventuale superamento dei limiti tabellari non fondano, da soli, una presunzione di destinazione allo spaccio; possono tuttavia concorrere con gli altri elementi probatori, e acquistano maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili.
- Le modalità di confezionamento e presentazione della sostanza, il luogo e il contesto del rinvenimento e la presenza di strumenti o tracce compatibili con l’attività di cessione possono essere valutati congiuntamente per escludere la destinazione esclusivamente personale.
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