Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 186/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione: del provvedimento del Questore della Provincia di Napoli, Prot. -OMISSIS- notificato in data 16.05.2022, recante divieto di accesso per cinque anni alle manifestazioni sportive ai sensi dell’art. 6 della L. n. 401/1989.

Giustizia amministrativa202204165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto del Questore di Napoli di accesso per cinque anni alle manifestazioni sportive ai sensi dell'art. 6 l. n. 401/1989

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato dal Questore dopo la sua denuncia per condotte violente commesse in occasione della partita Ischia-Puteolana del 30 gennaio 2022. Ha dedotto: genericità della comunicazione di avvio del procedimento, per mancata precisa indicazione dei fatti e degli altri soggetti coinvolti; propria estraneità agli episodi, sostenendo di trovarsi al porto in attesa di imbarcarsi; violazione dell'art. 10 l. n. 241/1990 per omessa adeguata considerazione delle memorie difensive; insufficienza degli elementi identificativi, asseritamente fondati sul solo rinvenimento del telefono cellulare; carenza di motivazione sulla pericolosità del destinatario; contraddittorietà tra la comunicazione di avvio, riferita al lancio di oggetti ex art. 6-bis l. n. 401/1989, e il provvedimento finale, riferito all'aver brandito una mazza durante i tafferugli e adottato ai sensi dell'art. 6; illegittimità del diniego di accesso agli atti, motivato mediante richiamo all'art. 3 d.m. n. 415/1994.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il DASPO sia una misura preventiva caratterizzata da ampia discrezionalità, adottabile anche in presenza di un pericolo concreto o potenziale per l'ordine pubblico, senza necessità di un accertamento penale definitivo o della prova oltre ogni ragionevole dubbio. Sono sufficienti elementi di fatto gravi, precisi e concordanti e, per l'identificazione, i rilievi e i riscontri dell'autorità di pubblica sicurezza. Nel caso concreto, la partecipazione del ricorrente agli scontri risultava dalle immagini della polizia scientifica e della videosorveglianza, che lo ritraevano mentre brandiva una mazza, nonché dalla circostanza che il suo cellulare era stato perso durante gli scontri e recuperato da altri tifosi. Il biglietto dell'aliscafo non escludeva la partecipazione ai disordini, avvenuti prima della partita. L'intervento delle forze dell'ordine non attenuava la gravità della condotta. La difformità tra la comunicazione di avvio e il provvedimento finale è stata qualificata come meramente formale, non incidente sulla sostanziale pericolosità della condotta. Non era necessaria una motivazione autonoma sulla pericolosità sociale secondo la disciplina generale delle misure di prevenzione, poiché essa emergeva dalla condotta contestata e dai riscontri documentali. Quanto alle memorie difensive, l'amministrazione non era tenuta a confutare analiticamente ogni argomento, ma soltanto a esporre, anche sinteticamente e chiaramente, la ragione sostanziale della decisione, tenendo conto dell'apporto partecipativo. La censura relativa al diniego di accesso è stata respinta per genericità, non essendo stato prodotto il diniego né risultando esso nel provvedimento impugnato. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6 l. n. 401/1989

    Consente l'adozione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive quale misura preventiva, anche in presenza di un pericolo concreto o potenziale per l'ordine pubblico, sulla base di condotte oggettivamente riferibili al destinatario.

  • art. 6-bis l. n. 401/1989

    È richiamato in relazione alla contestazione iniziale del lancio di oggetti; la diversa qualificazione della condotta nel provvedimento finale non è stata ritenuta lesiva, trattandosi di difformità formale non incidente sulla valutazione sostanziale di pericolosità.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    La comunicazione di avvio deve consentire una partecipazione effettiva, ma la sua adeguatezza va valutata in relazione alla concreta conoscibilità degli addebiti.

  • art. 10 l. n. 241/1990

    La pubblica amministrazione deve tenere conto delle memorie e dei documenti presentati, senza essere obbligata a confutare analiticamente ogni singola osservazione, purché esponga la ragione sostanziale della decisione.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il provvedimento deve rendere comprensibili le ragioni della decisione; nel caso concreto il TAR ha ritenuto adeguata la motivazione del DASPO, anche quanto alla pericolosità desumibile dalla condotta.

  • art. 3 d.m. n. 415/1994

    È stato richiamato dall'amministrazione per il diniego di accesso, ma la relativa censura è stata respinta per genericità, non essendo stato prodotto il diniego.

Massime di principio

  • Il DASPO è una misura amministrativa preventiva, caratterizzata da ampia discrezionalità, che può essere adottata non soltanto dopo un'accertata lesione dell'ordine pubblico, ma anche quando una condotta concreta determini un pericolo concreto o potenziale per la sicurezza in occasione o a causa di una manifestazione sportiva.
  • Ai fini dell'adozione del DASPO non è necessaria la certezza oltre ogni ragionevole dubbio della responsabilità del destinatario né un previo accertamento penale definitivo; sono sufficienti elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, valutati secondo un criterio probabilistico di elevata attendibilità.
  • L'identificazione del destinatario del DASPO può fondarsi sui rilievi, sulle immagini e sugli altri riscontri acquisiti dall'autorità di pubblica sicurezza, senza necessità di ulteriori accertamenti approfonditi in altra sede, purché la riferibilità della condotta emerga da elementi oggettivi.
  • La motivazione del DASPO non deve necessariamente richiamare una distinta e comprovata pericolosità sociale secondo la disciplina generale delle misure di prevenzione, quando la pericolosità e l'esigenza preventiva risultino concretamente dalla condotta contestata e dai relativi riscontri.
  • La difformità tra la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento finale non determina di per sé l'illegittimità del DASPO quando riguardi la descrizione formale della condotta, senza incidere sulla sostanziale contestazione di un comportamento violento o pericoloso conosciuto dall'interessato.
  • L'obbligo di esaminare le memorie procedimentali non impone alla pubblica amministrazione una confutazione analitica di ogni argomento: è sufficiente che la motivazione dia conto, anche sinteticamente ma in modo chiaro, della ragione sostanziale della decisione e della considerazione dell'apporto partecipativo.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoAccesso documentale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.