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Sentenza

Sentenza n. 183/2026 - Milano, Sezione 2

per l'accertamento dell’inefficacia del provvedimento prot. c_f205 0133077/07-03-2022, inviato a mezzo PEC in data 7 marzo 2022, con il quale il Comune di Milano ha dichiarato l'irricevibilità della SCIA P.G 235394/2021 – JPE 10907/2021 del 30/04/2021 e successiva variante ed ordinato il rispristino dello stato dei luoghi ovvero, in via subordinata, per l’annullamento del sopra citato provvedimento prot. c_f205 0133077/07-03-2022.

Giustizia amministrativa202201674

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale che ha dichiarato irricevibile una SCIA edilizia e disposto il ripristino dello stato dei luoghi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento comunale del 7 marzo 2022, adottato dopo la presentazione di una SCIA edilizia e di una successiva variante relative a interventi di rinnovo di una struttura alberghiera, qualificati come manutenzione straordinaria con modifiche al piano terra, traslazione di superficie lorda e ampliamento nello spazio della corte interna, oltre alla realizzazione di spogliatoi e servizi al piano interrato. La ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 2 della l. 241/1990, sostenendo che il decorso del termine per l'esercizio dei poteri sulla SCIA impedisse al Comune di intervenire; violazione dell'art. 7 della l. 241/1990 e difetto assoluto di motivazione per omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione dell'art. 21-nonies della l. 241/1990, nonché travisamento, carenza dei presupposti, carenza di motivazione ed equivocità; violazione degli artt. 10 e 23 del d.P.R. 380/2001 e delle norme di attuazione del piano delle regole del piano di governo del territorio, con riferimento alla qualificazione dell'intervento, alla sagoma, ai prospetti, alla volumetria e alla conformità urbanistico-edilizia. Il Comune ha sostenuto che l'intervento richiedesse una SCIA alternativa al permesso di costruire ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. 380/2001.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo infondato il primo motivo ma fondato e assorbente il motivo relativo alla violazione dell'art. 7 della l. 241/1990. Il decorso del termine di trenta giorni previsto per i poteri inibitori sulla SCIA edilizia non impedisce in assoluto ogni intervento dell'amministrazione: dopo la scadenza del termine, il potere inibitorio si consuma e residua un potere di autotutela sui generis, esercitabile nel rispetto dei presupposti dell'art. 21-nonies della l. 241/1990. Nel caso concreto il provvedimento era intervenuto entro dodici mesi dalla presentazione della SCIA, sicché il termine previsto dall'art. 21-nonies, comma 1, risultava rispettato. Tuttavia, una volta decorso il termine per i poteri repressivi anticipati, l'esercizio del potere residuale di autotutela avrebbe richiesto la previa comunicazione di avvio del procedimento. Tale garanzia partecipativa era stata omessa. Il Comune non ha inoltre dimostrato che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso, sicché non era applicabile la sanatoria dei vizi formali. Il TAR ha escluso che potesse assumere rilievo, ai fini della legittimità dell'atto, la giustificazione relativa a un asserito aumento di volumetria introdotta soltanto nelle difese giudiziali: il provvedimento impugnato aveva contestato esclusivamente la modifica della sagoma e dei prospetti, senza riferire alcuna non conformità volumetrica. L'integrazione postuma della motivazione mediante elementi istruttori non esaminati nel procedimento non è consentita, poiché compromette la possibilità del privato di controdedurre in sede procedimentale. Il provvedimento è stato quindi annullato nei sensi della motivazione; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 19 l. 241/1990

    Dopo la scadenza del termine per l'esercizio dei poteri inibitori, l'amministrazione può adottare misure in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies; in materia edilizia il termine ordinario è ridotto a trenta giorni.

  • art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990

    Costituisce il parametro per l'esercizio del potere residuale di autotutela sulla SCIA; nel caso concreto il termine di dodici mesi risultava rispettato.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento è necessaria quando, decorso il termine per i poteri inibitori sulla SCIA, l'amministrazione esercita il potere residuale di autotutela.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La violazione delle garanzie procedimentali non è stata ritenuta irrilevante, poiché il Comune non ha dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 23 d.P.R. 380/2001

    La qualificazione dell'intervento come ristrutturazione pesante, soggetta alla SCIA prevista dall'art. 23, non poteva essere integrata in giudizio mediante elementi non contestati nel provvedimento.

  • artt. 27 e 33 d.P.R. 380/2001

    Sono stati richiamati dal Comune quale fondamento dei poteri di vigilanza edilizia e dell'ordine di ripristino, ma l'esercizio del potere doveva comunque rispettare le garanzie procedimentali proprie dell'autotutela residuale.

Massime di principio

  • Decorso il termine previsto dall'art. 19 della l. 241/1990 per l'esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA edilizia, il potere inibitorio si consuma e l'amministrazione può intervenire soltanto mediante il potere residuale di autotutela, nel rispetto dei presupposti dell'art. 21-nonies della l. 241/1990.
  • L'esercizio del potere residuale di autotutela sulla SCIA, dopo la scadenza del termine per i poteri repressivi anticipati, richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della l. 241/1990.
  • La violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento non è sanata ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990 quando l'amministrazione non dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
  • L'amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione del provvedimento mediante elementi istruttori o ragioni non esaminati e non indicati nell'atto impugnato, poiché ciò priva il destinatario della possibilità di partecipare al procedimento e di controdedurre prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimentoAutotutelaMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneVizi formali non invalidanti

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