Sentenza n. 71/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'ottemperanza - al decreto ingiuntivo n. 601/2025 del 26 marzo 2025 del Tribunale di Potenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Comune al decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale di Potenza
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 601/2025, con il quale il Tribunale di Potenza aveva ordinato al Comune il pagamento di somme. Il decreto non è stato opposto, è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e notificato in forma esecutiva all'amministrazione. Nonostante la notificazione, il Comune non ha adempiuto. La ricorrente ha quindi domandato la fissazione di un termine per l'esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Comune, pur ritualmente evocato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato ammissibile e ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il decreto ingiuntivo non opposto sia equiparabile a una sentenza passata in giudicato e possa quindi costituire titolo per il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha inoltre ritenuto rispettati i termini processuali e decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nel merito, l'inerzia del Comune è stata qualificata come violazione dell'obbligo di conformarsi al provvedimento giurisdizionale. Poiché l'amministrazione non ha provato l'integrale adempimento, il Collegio ha ordinato il pagamento delle somme dovute in forza del decreto, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Potenza, o un suo delegato. Le spese dell'eventuale funzione commissariale sono state poste a carico del Comune e liquidate in euro 300,00, oltre spese; il Comune è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l'esecuzione dei decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Disciplina il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza, ritenuto rispettato nel caso concreto.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Disciplina il deposito del ricorso nel rito camerale; il termine è stato ritenuto rispettato.
art. 647 c.p.c.
Consente la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo non opposto.
art. 656 c.p.c.
Limita i rimedi esperibili contro il decreto ingiuntivo non opposto alla revocazione e all'opposizione di terzo nei casi previsti, concorrendo a fondarne l'efficacia di giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione deve decorrere inutilmente prima dell'esecuzione forzata; nel caso concreto il termine è stato ritenuto decorso.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del titolo, fissare un termine e nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
art. 2 dell'allegato n. 1 al D.M. 30 maggio 2002
Utilizzato per la liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo non opposto, una volta dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., definisce la controversia con efficacia sostanzialmente equiparabile a quella di una sentenza passata in giudicato ed è idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione per l'esecuzione di un decreto ingiuntivo è proponibile quando sia stato notificato il titolo esecutivo e sia decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione debitrice ha l'onere di provare l'integrale adempimento del titolo giudiziale; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare il pagamento delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta incaricato di compiere gli atti necessari all'attuazione del titolo, ponendo a carico dell'amministrazione le relative spese.
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