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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00422/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per saldi negativi di conto e per esposizioni su conti anticipi intestati alla debitrice principale, oltre che nei confronti di più garanti fideiussori. In primo grado l'opposizione era stata accolta, ma il giudice aveva comunque riconosciuto la qualità di debitori anche in capo alla società. In appello la corte territoriale aveva confermato la condanna della società ritenendo irrilevante la mancata produzione dei contratti relativi alle singole anticipazioni, e aveva invece accolto la doglianza dei fideiussori sulla nullità delle fideiussioni per violazione della normativa anticoncorrenziale, richiamando il provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005. In Cassazione la società e i fideiussori principali hanno proposto ricorso principale con quattro motivi; due soggetti, in veste di ex socia e successore ex lege di socio, hanno proposto un secondo ricorso con quattro motivi; la banca ha proposto ricorso incidentale con due motivi. La Corte ha rilevato anzitutto che la società era già estinta al momento del conferimento della procura per il ricorso per cassazione, con conseguente inammissibilità del ricorso da essa proposto. Ha poi ritenuto ammissibile il secondo ricorso proposto dagli ex soci/successori, nonostante la precedente impugnazione in altra veste, perché il secondo atto era tempestivo e non ostacolato dal principio di consumazione dell'impugnazione. Nel merito, ha accolto il motivo con cui si denunciava la violazione del principio della domanda: la corte d'appello aveva pronunciato condanna anche nei confronti della società, benché il decreto ingiuntivo nei suoi confronti fosse divenuto inefficace per mancata notificazione nei termini, e non vi fosse stata una valida domanda processuale da decidere. Ha inoltre accolto il ricorso incidentale della banca contro la declaratoria di nullità delle fideiussioni, affermando che il provvedimento della Banca d'Italia non è coperto da iura novit curia e deve essere provato dalla parte che lo invoca, mentre nella specie non era stato prodotto. Sono stati assorbiti gli altri motivi, incluso quello sulle spese dei fideiussori.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale proposto dalla società estinta. Ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale proposto da due dei fideiussori/ex soci, cassando senza rinvio la sentenza limitatamente alla condanna della società, perché la corte territoriale aveva deciso su una domanda ormai priva di valido titolo processuale, in violazione del principio della domanda. Ha accolto anche il primo motivo del ricorso incidentale della banca, cassando con rinvio la sentenza nella parte in cui aveva dichiarato nulle le fideiussioni sulla base del provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005 non prodotto in giudizio; sono stati assorbiti gli ulteriori motivi, compreso quello relativo alla regolazione delle spese. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione per il riesame della questione relativa alla nullità delle fideiussioni e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione; una procura speciale rilasciata dopo tale estinzione è inesistente perché manca un valido mandante.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    La tempestività del nuovo ricorso si valuta rispetto al termine breve decorrente dalla precedente impugnazione notificata.

  • art. 99 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare senza una formale domanda di parte; la decisione su una pretesa non validamente devoluta integra violazione del principio della domanda.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Quando la causa non poteva essere proseguita per difetto del presupposto processuale, la cassazione può avvenire senza rinvio.

  • art. 113 c.p.c.

    Il dovere del giudice di conoscere la legge non si estende ai provvedimenti amministrativi, che non sono fonti del diritto coperte da iura novit curia.

  • art. 115 c.p.c.

    I fatti posti a fondamento della decisione devono essere provati dalle parti secondo le regole del processo; il giudice non può considerarli provati in mancanza della produzione del documento necessario.

  • art. 2697 c.c.

    Chi invoca gli effetti favorevoli di un provvedimento amministrativo ha l'onere di produrlo e provarlo.

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    La cassazione parziale della sentenza travolge anche le statuizioni dipendenti, come quella sulle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 644 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo non notificato nel termine perde efficacia.

  • art. 188 disp. att. c.p.c.

    È stato richiamato il rimedio che conduce alla declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo non tempestivamente notificato.

Massime di principio

  • La procura speciale per il ricorso per cassazione è inesistente se conferita da una società già estinta per cancellazione dal registro delle imprese; in tal caso il ricorso della società è inammissibile.
  • La consumazione del diritto di impugnazione non impedisce un nuovo ricorso, proposto tempestivamente, quando il precedente era stato presentato in una diversa qualità sostanziale e processuale, purché il secondo atto sia sostitutivo e non successivo a una declaratoria già intervenuta di inammissibilità o improcedibilità.
  • Il giudice non può condannare una parte per una domanda monitoria quando il titolo processuale nei suoi confronti è venuto meno per inefficacia del decreto ingiuntivo e non vi è stata una valida domanda da decidere.
  • Il provvedimento amministrativo invocato come fondamento della domanda o dell'eccezione non è coperto da iura novit curia: chi se ne avvale deve produrlo in giudizio, altrimenti il fatto che ne deriva non può ritenersi provato.
  • L'accoglimento della censura che colpisce il capo principale della decisione travolge anche le statuizioni dipendenti, incluse quelle sulle spese.
  • Se la cassazione accerta che la causa non poteva essere proseguita per difetto originario del presupposto processuale, la sentenza va cassata senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussioneInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

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