Sentenza del 11/09/2019 n. 5012 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Indagini bancarie - Motivazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l’autorizzazione a procedere alle indagini bancarie dovesse essere specificamente motivata e che, in mancanza di motivazione, l’attività istruttoria e il conseguente accertamento fossero illegittimi. La censura si fondava sugli obblighi generali di motivazione previsti dall’art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 e dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che, in assenza di una specifica previsione normativa, l’autorizzazione alle indagini bancarie non deve necessariamente contenere una motivazione dettagliata, poiché non è un provvedimento impositivo né incide direttamente sulla posizione tributaria del contribuente. Essa svolge una funzione meramente organizzativa nei rapporti interni tra uffici e, pertanto, non è soggetta agli obblighi di motivazione previsti dall’art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 e dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000.
Norme richiamate
Art. 3, comma 1, legge n. 241/1990
L’obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi non si applica all’autorizzazione interna alle indagini bancarie, poiché questa non costituisce un provvedimento impositivo o direttamente lesivo per il contribuente.
Art. 7, legge n. 212/2000
L’obbligo di motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria non richiede una specifica motivazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie, trattandosi di un atto organizzativo interno e non dell’atto conclusivo dell’accertamento.
Massime di principio
- L’autorizzazione interna a svolgere indagini bancarie, se non diversamente previsto dalla legge, non deve necessariamente essere motivata in modo specifico.
- La mancanza di motivazione dell’autorizzazione non determina automaticamente l’illegittimità dell’accertamento fiscale successivo.
- Occorre distinguere tra atti istruttori o organizzativi interni, che regolano i rapporti tra uffici, e provvedimenti impositivi rivolti al contribuente, per i quali l’obbligo di motivazione resta applicabile.
- Le contestazioni dovrebbero concentrarsi sull’eventuale illegittimità concreta dell’acquisizione dei dati bancari o sull’uso degli stessi nell’accertamento, non sulla sola assenza di motivazione dell’autorizzazione interna.
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