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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36910/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 18 settembre 2025. Con il primo motivo ha dedotto un vizio di motivazione sull’elemento soggettivo del reato contestato al capo A). Con gli ulteriori motivi ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio. Il testo non specifica la condotta concreta contestata, né identifica il reato del capo A) con il relativo articolo; riferisce, tuttavia, che la motivazione di merito valorizzava la gravità dei fatti, il valore dei beni oggetto di ricettazione e la qualità dei rifiuti illegittimamente detenuti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non ammissibile in sede di legittimità perché formulato come contestazione di fatto, riproduttivo di censure già dedotte in appello e disattese, privo di un effettivo confronto con la motivazione impugnata e non accompagnato dall’indicazione di specifici e decisivi travisamenti della prova. I motivi sulle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio sono stati dichiarati manifestamente infondati: la Corte d’appello aveva fornito una motivazione, anche implicita, immune da vizi, richiamando congruamente la gravità dei fatti, il valore dei beni ricettati e la qualità dei rifiuti detenuti illegittimamente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, non è consentito trasformare il vizio di motivazione in una richiesta di rivalutazione del fatto o di diversa lettura delle risultanze probatorie; la censura deve confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata e indicare specifici e decisivi travisamenti della prova.
  • La riproposizione di doglianze già formulate in appello e compiutamente disattese, senza un effettivo confronto con le ragioni della sentenza impugnata, non integra una censura ammissibile in cassazione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena possono essere sorretti da una motivazione anche implicita, purché immune da vizi e congrua rispetto agli elementi di gravità considerati dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale

Testo integrale

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