Cassazione Penale, Sentenza n. 15148/2023 del 11/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Bologna. Davide Pelloni ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione per la mancata concessione della circostanza attenuante prevista dall'art. 219, comma 3, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (richiesta in sede di legittimità e nelle conclusioni del giudizio di rinvio), riferita al delitto residuo contestato (capo c). Paolo Cajumi ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla qualificazione come "distrattiva" dei pagamenti effettuati dalla OCL s.r.l. alla FCM s.r.l. (circa euro 345.384,00), lamentando che la Corte territoriale non abbia dato adeguata risposta alle indicazioni della Corte di cassazione circa l'onere di dimostrare che le commesse/attrezzature trasferite fossero state già pagate o sopravvalutate, e contestando la valutazione della credibilità e della consapevolezza di Pelloni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Pelloni ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa all'attenuante speciale: tale circostanza non poteva essere riconosciuta in sede di rinvio in quanto risultava preclusa dal giudicato formato con la sentenza di annullamento parziale che aveva accolto i motivi relativi solo al capo a). Per Cajumi ha ritenuto le censure manifestamente infondate, poiché la motivazione della Corte territoriale non è viziata: la sentenza di merito aveva adeguatamente considerato l'incontestato trasferimento di complessivi euro 345.384,00 dalle casse della OCL alla FCM senza documentazione o contratto che giustificasse tali esborsi, le annotazioni contabili della dipendente Zanni come "anticipo verso fornitore" senza forniture effettive, la prosecuzione dell'attività della FCM e il fallimento della OCL, la mancanza di prova di una contropartita economica equivalente e la posizione centrale di Cajumi nella gestione. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), art. 219, comma 3
Riferita alla circostanza attenuante invocata da Pelloni; la Corte ha ritenuto che tale attenuante non potesse essere riconosciuta in sede di rinvio perché la questione sul punto risultava preclusa dal giudicato formato con la precedente pronuncia di annullamento parziale
Legge Fallimentare, art. 219, comma 1, n. 2
Richiamata in relazione all'aggravante per più fatti di bancarotta; la Corte di appello ha escluso l'aggravante nella determinazione della pena per Pelloni
Codice di procedura penale, art. 616
Applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a titolo di ammenda (euro 3.000) alla Cassa delle ammende
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23
art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Utilizzato per disporre la trattazione scritta del procedimento dinanzi alla Corte
Sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in ordine alle condizioni che consentono di non irrogare o mitigare l'ammenda alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto che le condizioni per l'esclusione non ricorressero
Massime di principio
- Non è sempre possibile ottenere il riconoscimento di nuove circostanze attenuanti in sede di rinvio se la questione è già stata definita con giudicato nella pronuncia che ha determinato il rinvio: occorre verificare la portata del giudicato e i limiti della riapertura della controversia
- La Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso quando le censure risultano manifestamente infondate, aspecifiche o non confrontano adeguatamente la motivazione del giudice del rinvio
- In contestazioni di "distrazione" di risorse patrimoniali, l'assenza di documentazione contrattuale formale, annotazioni contabili incongrue (es. "anticipo verso fornitore" senza forniture) e un pattern di trasferimenti significativi sono elementi probatori molto rilevanti per la qualificazione della condotta come distrattiva
- Chi invoca la sussistenza di una contropartita economica (cession di commesse, attrezzature, avviamento) deve fornire prove documentali credibili e quantificazioni: la mera affermazione nominale senza contratti o fatture rende debole la tesi difensiva
- Le questioni di fatto decise dal giudice del merito sono difficilmente impugnabili in Cassazione salvo vizio di motivazione evidente o inosservanza di norme di diritto; pertanto, in sede di ricorso per cassazione è essenziale articolare censure precise di diritto e di logica della motivazione
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