Cassazione Penale, Ordinanza n. 38851/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., rilevando che non ricorreva assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La decisione di merito resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che l'aveva riconosciuta responsabile di un reato tributario, deducendo: 1) vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che la determinazione dell'imposta evasa sarebbe stata erronea; 2) vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; 3) vizio di motivazione sulla durata delle pene accessorie. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: il primo perché proponeva censure di fatto, generiche e già disattese con motivazione logica dalla Corte di merito, la quale aveva correttamente calcolato l'imposta evasa sulla base del raffronto tra fatture emesse e fatture ricevute, corroborato dagli accertamenti sui conti correnti della società; il secondo per genericità, non essendo stati indicati elementi concreti idonei a giustificare una mitigazione della pena e non confrontandosi il ricorso con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato l'entità dell'imposta evasa e la reiterazione della condotta; il terzo per genericità, essendosi la ricorrente limitata ad affermare l'eccessività della durata delle pene accessorie, già ritenuta congrua in relazione alla gravità del fatto e alla mancata riparazione, almeno parziale, del debito tributario.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche richiedono l'indicazione di elementi concreti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; la loro esclusione può essere motivata valorizzando l'entità del fatto e la reiterazione della condotta.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo quando l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si risolva in una mera rivalutazione del fatto, specie quando la sentenza di merito abbia sorretto la decisione con argomentazione logica e non manifestamente illogica.
- Il ricorso contro la determinazione dell'imposta evasa deve confrontarsi puntualmente con il criterio di calcolo adottato dal giudice di merito; non sono sufficienti contestazioni generiche o assertive.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se il ricorrente indica specifici elementi trascurati dal giudice di merito; la mera doglianza apodittica è inammissibile.
- La misura delle pene accessorie, se motivata in relazione alla gravità del fatto e alla condotta post delictum, non può essere contestata con doglianze generiche prive di specifico confronto con la motivazione impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità non dipenda da colpa del ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38841/2025 del 02/12/2025
- ordinanza_penale · 2 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38842/2025 del 02/12/2025
- ordinanza_penale · 2 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38843/2025 del 02/12/2025
- ordinanza_penale · 2 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38844/2025 del 02/12/2025
- ordinanza_penale · 2 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38845/2025 del 02/12/2025
- ordinanza_penale · 2 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38846/2025 del 02/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →