Sentenza n. 61/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare - del Verbale Modello BL/S J12400380 datato 04/02/2025, notificato dal Comando Legione Carabinieri “Friuli Venezia Giulia” in data 27 marzo 2025, mediante il quale la Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma, riunitasi per eseguire l’accertamento dell’idoneità al servizio d’Istituto del -OMISSIS--OMISSIS-, lo giudicava “permanentemente non idoneo al servizio di Istituto nell’Arma dei Carabinieri e da collocare in congedo assoluto”, nonché del presupposto Verbale Modello BL/S nr. PD124002650 del 18 giugno 2024, con il quale la 1^ Sezione C.M.O del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova giudicava il -OMISSIS-: “non idoneo permanentemente ed in modo assoluto al S.M.I. ed al servizio d’istituto della forza armata del CC da collocare in congedo assoluto”; - e di ogni altro atto che sia o possa considerarsi presupposto, connesso e/o comunque consequenziale (ancorché non conosciuto) ai verbali impugnati, tra cui la comunicazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri mediante la quale si rendeva edotto il -OMISSIS-, in data 28 febbraio 2025, che “giudicata permanentemente non idonea al servizio militare incondizionato dalla Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma con il verbale BL/S n. J12400380 del 4 febbraio 2025, a decorrere dal 4 febbraio 2025 deve considerarsi dispensata dal servizio (…)”; atto SIPAD 1267 del 2025 nel quale nei confronti del -OMISSIS--OMISSIS- veniva disposto il collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio per la durata di 687 giorni, dal 20 marzo 2023 al 3 febbraio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale della Commissione Medica Interforze di seconda istanza che ha dichiarato il ricorrente permanentemente non idoneo al servizio d’istituto nell’Arma dei Carabinieri e da collocare in congedo assoluto, nonché il presupposto verbale della Commissione Medica Ospedaliera di prima istanza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei giudizi medico-legali per eccesso di potere sotto il profilo dell’incongruità, illogicità, irragionevolezza e manifesta ingiustizia, dell’errore o carenza nei presupposti di fatto, del travisamento della situazione fattuale, del difetto e dell’insufficienza di istruttoria, dell’errore nel metodo di accertamento, della genericità dei criteri valutativi e del difetto di motivazione, oltre alla violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e dei principi di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 Cost. Ha sostenuto che la documentazione sanitaria e la perizia medico-legale di parte avrebbero dimostrato la natura episodica dei disturbi psichici, la loro non incidenza sulla sfera professionale e un miglioramento del quadro clinico. Ha inoltre affermato che la Commissione di seconda istanza si sarebbe limitata a confermare il giudizio della Commissione di prima istanza, senza introdurre nuovi dati anamnestici, clinici od obiettivi, senza un adeguato approfondimento diagnostico e senza considerare la documentazione prodotta. È stata chiesta anche la verificazione sull’effettiva idoneità al servizio d’istituto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimi i giudizi delle Commissioni mediche. Ha escluso la necessità di disporre la verificazione, poiché la documentazione amministrativa già acquisita era sufficiente per decidere e la verificazione costituisce un mezzo istruttorio rimesso alla discrezionalità del giudice. Nel merito, ha rilevato che il giudizio di non idoneità permanente derivava dalla valutazione globale di una storia sanitaria protrattasi per circa vent’anni, caratterizzata da plurimi episodi e diagnosi psichiatriche, ricoveri, terapia farmacologica e oltre 400 giorni di assenza dal servizio. Ha valorizzato anche il ritiro cautelativo delle armi disposto ai sensi dell’art. 39 TULPS, in ragione della ritenuta incompatibilità delle condizioni del militare con la detenzione e il porto di armi. Ha respinto la censura secondo cui la Commissione di seconda istanza avrebbe meramente confermato il precedente giudizio, osservando che essa aveva disposto un test di Rorschach e una nuova visita psichiatrica conclusiva, le cui risultanze negative erano state considerate nella valutazione complessiva. Il giudice ha richiamato la natura tecnico-medico-legale, infungibile e vincolante dei giudizi delle Commissioni competenti ai sensi degli artt. 193 e 194 d.lgs. 66/2010: il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di manifesta irragionevolezza, abnormità, palese travisamento, omessa considerazione di circostanze decisive, evidente difetto di istruttoria o di motivazione, non ravvisati nella fattispecie. La documentazione sanitaria di parte non è stata ritenuta decisiva, poiché l’oggetto dell’accertamento non era la salute mentale in sé, ma l’idoneità al servizio militare incondizionato, caratterizzato da elevato stress, responsabilità e impegno psicofisico. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
pronuncia di una sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata, sentite le parti, quando ne ricorrono i presupposti.
artt. 193 e 194 d.lgs. 66/2010
i giudizi medico-legali relativi all’idoneità al servizio sono affidati alle Commissioni Mediche Ospedaliere di prima istanza e, in caso di ricorso, alla Commissione Medica Interforze di seconda istanza
Attribuiscono alle competenti Commissioni medico-legali la funzione istituzionale di accertare l’idoneità dei militari al servizio; i relativi giudizi sono considerati tecnici, infungibili e vincolanti per l’amministrazione.
art. 39 TULPS
ritiro cautelativo delle armi
È richiamato quale base del ritiro cautelativo delle armi disposto in presenza di condizioni ritenute incompatibili con la detenzione e il porto d’armi.
artt. 11 e 43 TULPS
requisiti soggettivi richiesti per la detenzione di armi e la licenza del porto d’armi/nulla osta detenzione
Sono richiamati in relazione alla valutazione amministrativa circa il venir meno dei requisiti soggettivi del militare per la detenzione e il porto delle armi.
art. 3 l. 241/1990
La censura di violazione dell’obbligo di motivazione è stata respinta, poiché il giudizio di seconda istanza risultava preceduto da ulteriori accertamenti specialistici e da una valutazione complessiva della storia sanitaria.
art. 97 Cost.
Il richiamo ai principi di buon andamento e imparzialità non conduce all’annullamento, non essendo emersi difetti di istruttoria, irragionevolezza o travisamento.
Massime di principio
- I giudizi delle Commissioni medico-legali competenti sull’idoneità del personale militare costituiscono valutazioni tecniche di merito, che il giudice amministrativo non può sostituire con proprie valutazioni, salvo manifesta irragionevolezza, abnormità, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze decisive, evidente difetto di istruttoria o difetto di motivazione.
- Le valutazioni medico-legali sull’idoneità al servizio militare, adottate dagli organi istituzionalmente competenti, hanno natura infungibile e non possono essere surrogate da accertamenti affidati ad altri organi o da valutazioni sanitarie di parte.
- La verifica dell’idoneità al servizio militare incondizionato non coincide con l’accertamento della mera presenza o assenza di una patologia: deve essere valutata la compatibilità complessiva delle condizioni psicofisiche con le peculiari esigenze del servizio, comprese l’esposizione a stress, l’assunzione di responsabilità e l’elevato impegno psicofisico.
- La Commissione medica di seconda istanza assolve adeguatamente all’obbligo istruttorio e motivazionale quando, prima di confermare il giudizio di prima istanza, acquisisce ulteriori accertamenti specialistici e formula la decisione sulla base della valutazione globale della storia sanitaria dell’interessato.
- La verificazione e la consulenza tecnica d’ufficio sono mezzi istruttori rimessi al prudente apprezzamento del giudice e non costituiscono strumenti nella disponibilità delle parti; non devono essere disposte quando gli elementi già acquisiti sono sufficienti per la decisione.
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