Cassazione Penale, Sentenza n. 30094/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 30/11/2023 che, in parziale accoglimento dell'appello del Procuratore, aveva applicato a Gulizia Ausiliatrice la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. per reati tributari riqualificati ex art. 10‑quater d.lgs. 74/2000. La ricorrente articolava quattro motivi: 1) violazione dell'art. 291 c.1 cod.proc.pen. per aver il Tribunale operato una riqualificazione o individuato elementi di fatto nuovi rispetto alla domanda cautelare del P.M.; 2) violazione dell'art. 191 cod.proc.pen. per l'utilizzo di copie di documentazione acquisita con un sequestro ritenuto inefficace e quindi inutilizzabile; 3) omessa/grave carenza di gravità indiziaria circa il ruolo concorrente e la consapevolezza dell'imputata in relazione alla compensazione di crediti inesistenti; 4) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari e nella scelta della misura, con riferimento alla attualità del pericolo di recidiva e alla possibilità di misure meno gravose.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili per aspecificità i motivi relativi a presunta errata riqualificazione e alla gravità indiziaria (per mancanza della domanda cautelare negli atti trasmessi), nonché inammissibile il motivo sulla inutilizzabilità di prove per non aver mostrato l'incidenza decisiva di tali elementi sulla prova di resistenza. Ha invece respinto nel merito la censura sulle esigenze cautelari, ritenendo corretta e congrua la valutazione del Tribunale circa il pericolo concreto e attuale di recidiva e l'adeguatezza dell'obbligo di presentazione alla P.G. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese processuali e al pagamento di una somma di 3.000 euro.
Norme richiamate
art. 10-quater d.lgs. 74/2000
La Corte ha rilevato che il giudice può modificare la qualificazione giuridica del fatto rispetto a quella attribuita dal pubblico ministero purché non muti l'accadimento materiale; la riqualificazione è ammessa nel procedimento cautelare nei limiti dell'immutabilità dei fatti materiali.
art. 291, comma 1, cod. proc. pen.
Principio della domanda cautelare del pubblico ministero: la Corte sottolinea che la censura sulla riqualificazione richiede la produzione della domanda cautelare per consentire la verifica della possibile introduzione di fatti nuovi; l'assenza della domanda negli atti rende il motivo aspecifico e inammissibile.
art. 191 cod. proc. pen.
Regole sulla utilizzazione di documenti e copie: la Corte richiama che chi impugna l'utilizzabilità di una prova deve dimostrare l'incidenza decisiva dell'eventuale esclusione sull'insieme probatorio (prova di resistenza); in mancanza la censura è aspecifica e inammissibile.
art. 110 cod. pen.
Riferito in relazione al concorso di persone nel reato: la valutazione della partecipazione concorsuale richiede elementi specifici sulla rilevanza e consapevolezza del ruolo dell'indagato; la Corte ha considerato che tali censure non erano specificate correttamente nel ricorso.
artt. 292, 274, 275 cod. proc. pen.
Norme sulle esigenze cautelari e criteri per la scelta della misura: la Corte ribadisce che il giudice deve motivare sull'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione richiamando elementi concreti (modalità, sistematicità, ruolo dell'indagato) e che l'adeguatezza/proporzionalità della misura è valutabile e adeguatamente motivata dal Tribunale.
art. 616 cod. proc. pen.
Effetti della declaratoria di inammissibilità: la Corte applica le conseguenze previste, condannando la ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria ritenuta equa.
Massime di principio
- Il giudice del riesame o del merito può riqualificare giuridicamente i fatti contestati rispetto alla qualificazione del pubblico ministero purché non modifichi l'accadimento materiale; una censura ex art. 291 va supportata con la domanda cautelare per valutare se siano stati introdotti fatti nuovi.
- Chi deduce l'inutilizzabilità di prove (es. copie trattenute dopo sequestro) in cassazione deve dimostrare l'effetto decisivo dell'esclusione di tali elementi sulla cosiddetta 'prova di resistenza'; senza questa dimostrazione la censura è aspecifica e inammissibile.
- La gravità indiziaria e il ruolo concorrente devono essere contestati con specificità: generiche affermazioni di estraneità o mancata conoscenza non sono sufficienti per impugnare l'apprezzamento del giudice se il ricorso non documenta e quantifica l'impatto delle prove omesse.
- La valutazione delle esigenze cautelari (attualità e concretezza del pericolo di reiterazione) si basa su elementi concreti come ripetitività, sistematicità delle condotte, ruolo organizzativo e coinvolgimento di più soggetti; il tempo trascorso o la cessazione dell'attività lavorativa non escludono automaticamente la misura se sussistono indici di personalità incline al reato.
- La scelta e la proporzionalità della misura cautelare sono sindacabili in cassazione solo per vizi di logicità e di motivazione; un giudizio prognostico ben motivato e fondato su elementi concreti è difficilmente ribaltabile.
- In impugnazioni in Cassazione è essenziale allegare negli atti gli elementi procedurali decisivi (es. richiesta cautelare del P.M., atti di sequestro, documentazione censurata) per consentire alla Corte di esaminare la fondatezza delle censure; la mancanza documentale può determinare l'inammissibilità.
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