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Sentenza

Sentenza n. 6466/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento del provvedimento del Ministero dell’Interno prot. K10/-OMISSIS- del 23 luglio 2025, notificato in pari data tramite la piattaforma IO-SEND, con cui è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. d), della legge n. 91/1992, presentata dalla ricorrente in data 8 marzo 2022; di ogni atto ad esso presupposto, connesso e/o conseguente, ivi incluso il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 notificato il 31 marzo 2025.

Giustizia amministrativa202513840

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. d), l. 91/1992, fondato su notizie di reato a carico del coniuge convivente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della cittadinanza italiana, deducendo anzitutto la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria, poiché l’Amministrazione avrebbe omesso di considerare le osservazioni trasmesse tempestivamente in risposta al preavviso di rigetto. Ha inoltre lamentato la mancata risposta a un’istanza di riesame in autotutela, la violazione del principio di personalità della responsabilità e l’illegittimo automatismo valutativo derivante dall’utilizzazione di carichi pendenti e notizie di reato riferiti esclusivamente al coniuge convivente, nonché la violazione dei principi di proporzionalità, eguaglianza, non discriminazione e buon andamento. Infine, ha dedotto l’omessa valutazione degli elementi positivi riguardanti la propria posizione personale: radicamento familiare, figli minori nati e scolarizzati in Italia, inserimento lavorativo regolare, irreprensibilità personale e residenza ininterrotta da oltre diciassette anni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Dagli atti risultava che la ricorrente aveva presentato il 9 aprile 2025, entro il termine di dieci giorni, osservazioni riferite alla pratica interessata e trasmesse all’Amministrazione tramite PEC. Il Ministero aveva erroneamente ritenuto che non fossero state presentate osservazioni, omettendone quindi la considerazione nel provvedimento finale. Il giudice ha qualificato tale omissione come violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, precisando che la violazione ricorre non soltanto quando manchi il preavviso dei motivi ostativi, ma anche quando l’Amministrazione ometta di esaminare le controdeduzioni tempestivamente prodotte. È stata esclusa l’applicabilità del meccanismo di salvezza dei vizi formali previsto dall’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, anche nella formulazione previgente richiamata in sentenza, poiché le osservazioni avrebbero potuto incidere sul contenuto del provvedimento. L’annullamento comporta la regressione del procedimento e la riedizione del potere: il Ministero dovrà rivalutare la posizione complessiva della richiedente e la sua effettiva integrazione economica e sociale, considerando tutte le circostanze concrete e indicando, ove persistano, gli eventuali motivi ostativi mediante il necessario preavviso. Il TAR non ha riconosciuto direttamente il diritto alla cittadinanza. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 1.500 euro oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. d), l. 91/1992

    La domanda di cittadinanza per residenza è soggetta alla valutazione dell’Amministrazione, che deve esaminare la posizione complessiva dell’istante e la sua effettiva integrazione nel tessuto economico e sociale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La violazione sussiste anche quando il preavviso di rigetto sia stato comunicato, ma l’Amministrazione ometta di considerare le osservazioni tempestivamente presentate dall’interessato.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Il vizio procedimentale non è irrilevante quando le osservazioni omesse avrebbero potuto incidere sul contenuto del provvedimento finale; il meccanismo di salvezza non opera in presenza di una potenziale rilevanza sostanziale delle controdeduzioni.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Il richiamo ai doveri di buona fede e collaborazione sostiene l’obbligo dell’Amministrazione di esaminare le deduzioni procedimentali tempestivamente formulate dal privato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l’oscuramento delle generalità quando ciò sia necessario a tutelare i diritti o la dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale fondamento ulteriore della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 è configurabile non solo quando l’Amministrazione ometta di comunicare i motivi ostativi, ma anche quando, dopo aver comunicato il preavviso, non esamini le osservazioni tempestivamente presentate dal privato.
  • L’omessa considerazione delle controdeduzioni procedimentali incide sulla legittimità del provvedimento finale quando tali osservazioni avrebbero potuto, anche in ipotesi, influire sul suo contenuto; in tal caso non opera il meccanismo di sanatoria dei vizi formali previsto dall’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
  • L’annullamento di un diniego per violazione delle garanzie partecipative non comporta il riconoscimento giudiziale della spettanza del bene della vita, ma determina la regressione del procedimento e impone all’Amministrazione di rieditare il potere nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla sentenza.
  • Nella rivalutazione di una domanda di cittadinanza per residenza, l’Amministrazione deve considerare la posizione complessiva e l’effettiva integrazione economica e sociale del richiedente alla luce di tutte le circostanze concrete, senza che la decisione possa fondarsi soltanto su una valutazione non preceduta dall’esame delle osservazioni dell’interessato.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidantiEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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