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Sentenza

Sentenza del 08/07/2015 n. 14231 - Corte di Cassazione

CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IVA - Impugnazione del diniego di rimborso - Assoggettamento della somma richiesta al "pro rata" - Deduzione per la prima volta in appello - Inammissibilità - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il rimborso dell'IVA versata dalla Banca sugli aggi percepiti per la riscossione dei contributi dei Consorzi di bonifica, operazioni ritenute esenti da IVA. L'Agenzia contestava, tra l'altro, la tempestività delle domande, la validità delle notifiche dei dinieghi, il calcolo del rimborso secondo il meccanismo del pro rata, la decorrenza degli interessi e la rimborsabilità delle spese sostenute nel giudizio civile. La Banca contestava invece la validità delle notifiche dei dinieghi e le statuizioni sfavorevoli sui rimborsi.

La decisione

La Cassazione ha riunito i ricorsi. Ha rigettato le censure dell'Agenzia sulla decorrenza del termine biennale, ritenendo che, quando il soggetto passivo abbia effettivamente restituito al committente l'IVA non dovuta in esecuzione di un obbligo giudiziale, la scadenza del termine ordinario non impedisce il rimborso. Ha inoltre confermato che la deduzione del pro rata, proposta per la prima volta in appello dall'Agenzia, costituisce eccezione in senso tecnico e viola il divieto di nuove eccezioni previsto dall'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992. Sono state confermate anche la validità delle notifiche dei dinieghi e l'idoneità della chiamata in manleva a costituire in mora l'Amministrazione, con conseguente decorrenza degli interessi. È stato invece accolto il motivo relativo alle spese legali del giudizio civile: tale domanda non rientra nella giurisdizione tributaria, ma deve essere proposta davanti al giudice ordinario. La sentenza è stata cassata limitatamente a questo punto, con compensazione integrale delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    In appello non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.

    Il divieto opera anche nei confronti dell'Amministrazione quando essa, in una causa di rimborso nella quale il contribuente è attore sostanziale, introduca per la prima volta un fatto modificativo, impeditivo o estintivo del credito. La deduzione del pro rata richiede accertamenti specifici sulla percentuale di detraibilità e sulla sua incidenza concreta, quindi non è una mera difesa giuridica.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 5

    Esenzione IVA per determinate operazioni relative alla riscossione di tributi.

    Il servizio di riscossione dei contributi dei Consorzi di bonifica, aventi natura tributaria e svolto per fini istituzionali, è stato ritenuto esente da IVA; l'IVA addebitata in rivalsa può quindi essere restituita.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19, comma 5, e 19-bis

    Il meccanismo del pro rata può incidere sulla detraibilità dell'IVA, ma la relativa applicazione concreta deve essere dedotta tempestivamente e specificamente nel giudizio di primo grado; non può essere introdotta per la prima volta in appello come eccezione tecnica.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2

    Il termine biennale per chiedere il rimborso non può essere applicato in modo da privare completamente il soggetto passivo del rimborso dell'IVA non dovuta che egli abbia effettivamente restituito al committente in esecuzione di un obbligo giudiziale.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2

    La giurisdizione tributaria riguarda controversie aventi a oggetto tributi e relativi accessori. La richiesta di rimborso delle spese legali sostenute in un autonomo giudizio civile non ha natura tributaria e appartiene alla giurisdizione ordinaria.

  • Codice civile, artt. 1219, 1224, 1283 e 2033

    La domanda giudiziale, anche contenuta in una chiamata in manleva, può costituire in mora l'Amministrazione quando identifichi chiaramente il credito. Nell'indebito oggettivo spettano gli interessi moratori dalla domanda; gli interessi anatocistici sono stati riconosciuti nei limiti temporali e alle condizioni previste dall'art. 1283 c.c.

  • Codice di procedura civile, art. 145, e codice civile, art. 1335

    La notifica alla persona giuridica effettuata presso la sua sede può essere valida anche se sul plico non è indicata la qualità di legale rappresentante del destinatario, purché l'atto contenuto e le modalità di consegna rendano inequivocabile l'identificazione della società destinataria.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, una parte non può introdurre per la prima volta in appello un fatto che riduca, modifichi o estingua il credito azionato dall'altra parte; se la questione richiede nuovi accertamenti fattuali, si tratta normalmente di un'eccezione tecnica vietata dall'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992.
  • Quando si chiede il rimborso di IVA non dovuta già restituita al committente in forza di una decisione giudiziale, il termine ordinario di decadenza deve essere interpretato alla luce dei principi di effettività e neutralità dell'IVA, evitando che il soggetto passivo resti definitivamente privo del rimborso.
  • Una chiamata in manleva dell'Amministrazione nel giudizio promosso dal committente può valere sia come domanda di rimborso sia come costituzione in mora, purché identifichi chiaramente l'imposta e il credito richiesto.
  • Le questioni relative a tributi e accessori spettano al giudice tributario; le pretese risarcitorie o restitutorie concernenti spese legali di un distinto giudizio civile devono essere portate davanti al giudice ordinario.
  • La validità della notifica a una società va valutata considerando complessivamente indirizzo, sede, destinatario effettivo, modalità di ricezione e contenuto dell'atto; irregolarità formali non determinano necessariamente l'inesistenza della notifica se la destinataria è identificabile senza incertezze.

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