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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32280/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Torino (10/09/2021). Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e travisamento delle prove nella qualificazione di "amministratore di fatto"; 2) mancata o insufficiente motivazione e errori nella configurazione della bancarotta fraudolenta documentale (capo b) e nella valutazione dell'elemento soggettivo; 3) errata qualificazione giuridica dei fatti (bancarotta fraudolenta documentale vs bancarotta semplice); 4) vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio e mancato riconoscimento prevalente delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello, in sede di rinvio, avesse fornito motivazione congrua e priva di vizi logici: aveva correttamente ricostruito la posizione di amministratore di fatto del Buffa alla luce di elementi probatori (continua gestione, direttive al personale, assemblea del 10/08/2009 con partecipazione del capitale sociale), aveva valutato i "segnali di allarme" e la volontà di non impedire le distrazioni (dolo eventuale). Quanto alla bancarotta documentale, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il dolo generico dell'omessa tenuta delle scritture rendendo impossibile la ricostruzione della gestione e arrecando pregiudizio ai creditori. La Corte di cassazione ha inoltre respinto le censure sulla qualificazione del reato e sulla pena, richiamando i limiti del sindacato di legittimità sulla comparazione delle circostanze e l'irrilevanza di argomentazioni dettagliate quando la pena è prossima al minimo edittale. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese ed al pagamento di contributo unificato.

Norme richiamate

  • R.d. n. 267/1942 (Legge fallimentare), art. 216, comma 1, n. 2

    La norma sulla bancarotta fraudolenta documentale è stata interpretata richiedendo il dolo generico (coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture) e la consapevolezza che questa resa impossibile la ricostruzione del patrimonio; la Corte ha ritenuto che tale elemento soggettivo fosse presente nel comportamento dell'imputato.

  • R.d. n. 267/1942 (Legge fallimentare), art. 217, comma 2

    Norma sulla bancarotta semplice (art. 217, comma 2) distinta dalla fraudolenta documentale per l'elemento soggettivo (dolo o colpa). La Corte ha motivato perché la fattispecie fosse qualificata come fraudolenta documentale e non semplice, sulla base della volontarietà dell'omissione.

  • art. 33 legge fallimentare

    La relazione ex art.33 (relazione del curatore) è stata utilizzata come elemento probatorio per dimostrare l'impossibilità di ricostruire la gestione societaria a causa dell'omessa tenuta delle scritture.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse conforme ai requisiti di legge.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena e sulle circostanze attenuanti/agggravanti; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di equivalenza tra attenuanti e aggravanti operata dal giudice di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Principi di determinazione della pena; la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nella comparazione delle circostanze, sindacabile in Cassazione solo per vizi logici o arbitrio.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Obbligo motivazionale del giudice nella determinazione della pena; la Corte ha spiegato che quando la pena è prossima al minimo edittale non è necessaria motivazione particolarmente analitica.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti dell'ambito di censura in Cassazione (materia devoluta); il ricorso è stato trattato nei limiti consentiti dalla disposizione.

  • art. 23 d.l. n. 137/2020

    Norma richiamata relativamente alle modalità di deposito di requisitoria e conclusioni scritte (procedura Covid/semplificata); richiamata nella fase processuale ma non decisiva sul merito.

Massime di principio

  • Per ritenere un soggetto "amministratore di fatto" occorre una valutazione complessiva delle prove che mostri gestione effettiva, direttive al personale e partecipazione alle decisioni societarie: la presenza continuativa e il ruolo operativo sono indizi rilevanti.
  • La bancarotta fraudolenta documentale richiede il dolo generico: la consapevole omissione delle scritture con la coscienza che ciò renda impossibile ricostruire il patrimonio è elemento che distingue la fattispecie dalla bancarotta semplice.
  • L'omessa tenuta delle scritture, se antecedente alla cessione delle quote e accompagnata dalla consapevolezza dell'agente, può integrare il dolo necessario per la bancarotta documentale e aggravare la responsabilità penale.
  • In Cassazione il vizio di travisamento della prova è sindacabile solo se l'errore indicato disarticola l'intero ragionamento probatorio o è essenziale per il risultato; non è sufficiente una mera diversa valutazione del merito.
  • La comparazione delle circostanze attenuanti e aggravanti e la determinazione della pena sono valutazioni di merito riservate al giudice; il controllo di legittimità è limitato a vizi logici, arbitrarietà o insufficiente motivazione.
  • La relazione del curatore (ex art.33 l.f.) e la documentazione contabile sono elementi probatori chiave nelle ipotesi di bancarotta documentale: la loro assenza o incompletezza può costituire prova del pregiudizio per i creditori.
  • La presentazione di denunce o querele successive ai fatti non esclude automaticamente la responsabilità penale dell'autore delle distrazioni o delle omissioni contabili: va valutato l'esito e il significato probatorio di tali iniziative.

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