Sentenza n. 11687/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento della nota della ASL Roma 2 prot. n. 257757 del 24.12.2025, trasmessa alla Dialeur tramite pec in pari data, con cui è stato comunicato il “blocco su fatture periodo ottobre e novembre 2025”; della nota della ASL Roma 2 prot. n. 0036357 del 17.02.2026, con cui è stato confermato il “blocco” delle fatture nn. 11 e 12 del 2025, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, tra cui la Determinazione regionale n. G00493 del 21.01.2022 (di cui non si conosce il contenuto), la Determinazione regionale n. G17148 del 6.12.2022 (di cui non si conosce il contenuto), la Nota della Regione Lazio n. U0673078 dell’8.07.2022, nei limiti in cui si riferiscono alla produzione riconoscibile alla Dialeur per gli anni 2020 e 2021, nonché, ove occorrer possa, delle Note dell’ASL Roma 2 prot. n. 0044746 del 25.02.2022, prot. n. 0052158 del 7.03.2022, prot. n. 0143092 del 12.07.2022, prot. n. 152213 del 26.07.2022, prot. n. 0207860 del 25.10.2022, prot. n. 0067630 del 4.04.2023, prot. n. 209598 del 9.11.2023, nei limiti in cui sono state intese dall’ASL come titolo per un recupero immediato ed esigibile dei presunti saldi per le annualità 2020 e 2021; e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti alla corretta determinazione del valore di produzione riconoscibile per gli anni 2020 e 2021; della ASL Roma 2 a rilevare l’inesistenza di saldi negativi da recuperare rispetto agli anni 2020 e 2021, nonché a provvedere al ripristino del piano di rientro per il saldo negativo rilevato per l’annualità 2022 e, per l’effetto, allo sblocco delle fatture nn. 11 e 12 del 2025, anche rispetto alla sospensione “cautelativa” dei pagamenti relativamente all’eventuale saldo per l’anno 2024; delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Società, nella misura che sarà accertata e quantificata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note dell'ASL Roma 2 che hanno disposto e confermato il blocco delle fatture relative alle prestazioni di ottobre e novembre 2025, mediante recupero o sospensione cautelativa di somme riferite a saldi delle annualità 2020, 2021 e 2022 e a un eventuale saldo 2024
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria e regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato il blocco delle fatture nn. 11 e 12 del 2025, deducendo la violazione degli artt. 8-quinquies, comma 2, lettere d) ed e-bis), e 8-octies del d.lgs. n. 502/1992, degli artt. 18 e 19 della l.r. Lazio n. 4/2003, delle disposizioni contrattuali e del relativo regolamento sulla fatturazione, nonché dei principi di legalità, tipicità, certezza, correttezza e buona fede. Ha lamentato sviamento, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione e violazione dei principi di buon andamento, efficacia ed economicità. In particolare, ha sostenuto che i saldi negativi relativi agli anni 2020 e 2021 fossero ancora oggetto di contestazione e di ulteriore verifica, sicché non potevano essere immediatamente recuperati; che l'ASL avesse illegittimamente revocato il piano di rateizzazione relativo al saldo 2022, regolarmente adempiuto, disponendo il recupero immediato del residuo; e che il blocco cautelativo dell'importo residuo della fattura n. 12/2025 fosse fondato su un eventuale e non ancora determinato saldo 2024. La Regione e l'ASL hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse la quantificazione dei corrispettivi e l'applicazione di clausole contrattuali relative a recuperi e compensazioni. La ricorrente ha inoltre proposto domanda risarcitoria e domande dirette alla rideterminazione della produzione riconoscibile per gli anni 2020 e 2021 e al ripristino del piano di rientro per il 2022.
La decisione
Il TAR ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, devolvendo la controversia al giudice ordinario competente per territorio, con gli effetti dell'art. 11 c.p.a. Quanto alle annualità 2020 e 2021, il giudice ha ritenuto che le contestazioni riguardassero esclusivamente la quantificazione economica della produzione riconoscibile, gli abbattimenti e gli esiti dei controlli, cioè meri accertamenti tecnici e di fatto collocati a valle del rapporto concessorio, senza esercizio di poteri autoritativi o discrezionali. Anche il blocco cautelativo delle fatture è stato ricondotto all'applicazione di clausole contrattuali che consentono il recupero e la compensazione sulle prime fatture utili, nonché la sospensione degli importi in attesa della nota di credito. La medesima qualificazione è stata attribuita alla revoca della rateizzazione relativa al saldo 2022, ritenuta applicazione della disciplina contrattuale che esclude la rateizzazione in presenza di crediti non ancora recuperati finanziariamente. Il TAR ha quindi escluso che la controversia concernesse l'esercizio autoritativo dell'amministrazione sull'economia del rapporto concessorio, ravvisando invece una contrapposizione di tipo obbligo-pretesa relativa a corrispettivi e modalità di recupero. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
individua la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie in materia di concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi
Le controversie aventi contenuto meramente patrimoniale, relative ai corrispettivi dovuti nell'ambito del rapporto concessorio di servizio pubblico, appartengono al giudice ordinario; il giudice amministrativo conserva giurisdizione quando sia contestato l'esercizio di un potere autoritativo sull'intera economia del rapporto.
art. 11 c.p.a.
con gli effetti e le conseguenze di cui all’art. 11, c.p.a.
Il difetto di giurisdizione comporta la devoluzione della controversia al giudice ordinario competente, secondo gli effetti previsti dalla norma sul trasferimento del processo.
art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992
Richiamato dalla ricorrente quale base normativa del rapporto contrattuale e delle regole di remunerazione delle strutture sanitarie accreditate; la decisione non ne esamina il merito, ritenendo la controversia devoluta al giudice ordinario.
art. 8-octies d.lgs. 502/1992
Richiamato quale fondamento dei controlli sulle prestazioni sanitarie; gli esiti economici dei controlli, in assenza di contestazione di un potere autoritativo, sono stati qualificati come vicenda patrimoniale del rapporto concessorio.
art. 5 del Regolamento sulla fatturazione allegato all'accordo/contratto
L’Azienda Sanitaria ... procede al recupero applicando la compensazione con Crediti dovuti, oggetto delle prime Fatture utili ...; in attesa dell’emissione della nota di credito ... provvede a sospendere ... importi pari a quelli concordati e non concordati
La clausola contrattuale consente il recupero e la sospensione degli importi sulle prime fatture utili e fonda una controversia di natura patrimoniale, soggetta alla giurisdizione ordinaria.
art. 7 DGR Lazio n. 136/2024
La mancata emissione delle note di credito ... comporterà l’impossibilità di concedere il beneficio dell’eventuale rateizzazione
La disciplina contrattuale applicabile esclude la concessione della rateizzazione quando sussistano crediti non ancora recuperati finanziariamente; la relativa applicazione non costituisce esercizio di potere autoritativo.
Massime di principio
- Nell'ambito dei rapporti di accreditamento sanitario, le controversie sulla determinazione della remunerazione delle prestazioni, sugli abbattimenti, sui conguagli e sugli esiti dei controlli che si traducano in meri accertamenti economici appartengono alla giurisdizione ordinaria, anche quando gli atti siano formalmente denominati determinazioni o note provvedimentali.
- Ai fini del riparto di giurisdizione occorre individuare il petitum sostanziale in base alla causa petendi e all'intrinseca natura della posizione dedotta: la controversia rientra nella giurisdizione ordinaria quando la contrapposizione tra struttura accreditata e amministrazione è riconducibile al binomio obbligo-pretesa relativo a corrispettivi, mentre spetta al giudice amministrativo quando sia realmente contestato l'esercizio di un potere autoritativo incidente sull'economia del rapporto concessorio.
- L'applicazione di clausole contrattuali che prevedono il recupero o la compensazione di somme sulle prime fatture utili, nonché il blocco cautelativo delle fatture in attesa della nota di credito o della definitiva quantificazione del saldo, costituisce una vicenda patrimoniale del rapporto concessorio e non esercizio di potere amministrativo autoritativo.
- Anche la revoca di una rateizzazione relativa a un saldo negativo appartiene alla giurisdizione ordinaria quando derivi dall'applicazione di una previsione contrattuale che esclude la rateizzazione in presenza di crediti non ancora recuperati finanziariamente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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