Cassazione Penale, Sentenza n. 11488/2023 del 17/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che, rigettando la richiesta di riesame, ha confermato il decreto di convalida del sequestro di un coltello. Il ricorrente ha contestato la mancanza di specifica indicazione della pertinenza del coltello rispetto al fatto contestato (ipotetico furto di abbigliamento) e la mancata contestazione del reato previsto dall'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sostenendo che, in assenza di tale contestazione, non potrebbe configurarsi la confisca obbligatoria del bene.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la valutazione del Tribunale secondo cui il coltello è un "oggetto intrinsecamente pericoloso" e rientra nella fattispecie di cose per le quali la restituzione è esclusa ai sensi dell'art. 324, comma 7, c.p.p., e la cui confisca obbligatoria è prevista dall'art. 240, secondo comma, cod. pen. La Corte ha inoltre osservato che la mancata contestazione del reato di cui all'art. 4 L. 110/1975 non impedisce che, in sede di giudizio di merito e in contraddittorio, venga accertato il presupposto per la confisca (in particolare l'assenza di un giustificato motivo per il porto/detenzione del coltello). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Prevede il divieto di restituzione per cose "intrinsecamente pericolose" anche quando il sequestro è probatorio; giustifica la non restituzione del coltello.
art. 240, secondo comma, cod. pen.
Stabilisce la confisca obbligatoria per determinate cose "intrinsecamente pericolose"; secondo la giurisprudenza (Sezioni unite) la confisca è obbligatoria a prescindere dall'esito del giudizio di merito per tali beni.
art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110
Norma sanzionatoria in tema di armi la cui contestazione, secondo la difesa, sarebbe necessaria per influire sulla possibilità di confisca; la Corte ha ritenuto però che l'assenza di contestazione non escluda la valutazione, in sede di giudizio e in contraddittorio, dell'applicabilità della confisca e dell'assenza di giustificato motivo.
art. 6, legge n. 152 del 1975
Richiamata nella discussione di legittimità costituzionale: la Corte costituzionale ha sottolineato la necessità che, prima di applicare misure ablative della proprietà, il giudice accerti il presupposto della misura in un procedimento in contraddittorio con l'imputato.
Corte costituzionale, sent. n. 5 del 2023
Richiama il principio per cui il giudice deve accertare il presupposto della confisca in contraddittorio; ciò non ha però impedito la decisione della Corte di cassazione nel caso concreto, che ha ritenuto inammissibile il ricorso e valido l'assunto sulla natura "intrinsecamente pericolosa" dell'oggetto.
Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019 (Bellucci), Rv. 276690 - 02
Giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha affermato che il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, c.p.p. riguarda cose soggette a confisca obbligatoria ex art. 240 c.p.; la confisca di tali cose prescinde dall'esito del giudizio di merito.
Artt. Cost. richiamati nella questione (3, 27, 42, 11, 117) e norme sovranazionali citate
Gli articoli costituzionali e le norme internazionali sono stati evocati nella questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa; la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni sollevate rispetto alla normativa sulla confisca obbligatoria per armi.
Massime di principio
- Un oggetto qualificato come "intrinsecamente pericoloso" (es. un coltello) può essere soggetto a divieto di restituzione e a confisca obbligatoria ai sensi della normativa vigente, a prescindere dall'esito finale del giudizio su altre imputazioni.
- La mancata contestazione di un reato specifico relativo alle armi non impedisce che, in sede di giudizio di merito e in contraddittorio, il giudice accerti la sussistenza delle condizioni per la confisca (in particolare l'assenza di un giustificato motivo per il possesso/porto).
- Per opporsi efficacemente a un sequestro/possibile confisca di un oggetto pericoloso occorre allegare e dimostrare concretamente il "giustificato motivo" (es. uso professionale, necessità documentata, porto autorizzato), preferibilmente già in sede di riesame o nel giudizio di merito.
- I ricorsi che non pongono questioni nuove di diritto o non forniscono elementi probatori/motivazionali rilevanti rischiano l'inammissibilità: è quindi utile formulare censure precise e supportate da fatti o diritto giurisprudenziale non pacificamente consolidato.
- Quando si sollevano questioni di legittimità costituzionale in relazione a misure ablative, la giurisprudenza richiede che il giudice di merito verifichi il presupposto della misura in contraddittorio; tuttavia, tale accertamento è compatibile con l'applicazione delle norme che prevedono confisca obbligatoria per beni intrinsecamente pericolosi.
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