Cassazione Civile, Ordinanza n. 22083/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda)
La controversia
Il ricorrente aveva dedotto di aver svolto, per molti anni, attività di configurazione e supporto sistemistico presso gli uffici della committente, inizialmente sulla base di contratti stipulati con una prima società e poi, dal 2009, con un'altra società appaltatrice. Sosteneva che la prestazione fosse in realtà organizzata e diretta dal personale della committente, con inserimento stabile nell'organizzazione aziendale, e che la cessazione dell'accesso al luogo di lavoro avesse rivelato un'intermediazione vietata di manodopera, poi sfociata in appalto illecito e somministrazione irregolare. In primo grado aveva ottenuto il riconoscimento del rapporto subordinato con la committente e alcune conseguenze economiche e reintegratorie, ma in appello la decisione era stata riformata: la Corte territoriale aveva ritenuto genuino l'appalto di servizi informatici, escluso una significativa eterodirezione e negato l'operatività della presunzione di interposizione vietata, valorizzando la natura dell'oggetto contrattuale e l'assenza di prova di poteri direttivi e disciplinari della committente. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato, da un lato, la violazione dell'art. 2094 c.c., sostenendo che la Corte d'appello non avesse riconosciuto la subordinazione attenuata tipica dell'inserimento stabile in organizzazione; dall'altro, la violazione della disciplina sull'intermediazione vietata e dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, oltre a omesso esame di fatti decisivi, contestando l'esclusione della presunzione di appalto illecito fondata sull'uso di mezzi della committente. Ha inoltre richiamato precedenti di legittimità per sostenere che l'uso di strumenti del committente avrebbe dovuto condurre a una diversa soluzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, attività non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata. Ha poi rilevato che la valutazione della subordinazione è un accertamento di fatto, censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale e non mediante una diversa lettura del materiale probatorio. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha affermato che il principio in tema di interposizione vietata e uso di mezzi del committente richiede che tale uso sia significativo e non marginale, non occasionale e non solo legato all'oggetto dell'appalto, e ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato tale criterio; inoltre ha osservato che la tesi del ricorrente presupponeva l'esistenza di un rapporto subordinato con l'interposto, tesi già caduta con l'inammissibilità del primo motivo, mentre l'argomento subordinato era contrario a un orientamento consolidato di legittimità. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di cassazione e viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2094 c.c.
definisce il lavoro subordinato; la subordinazione non può essere rivalutata in cassazione come questione di merito quando il giudice di appello abbia correttamente valutato gli indici fattuali con motivazione adeguata
art. 1, comma 3, L. n. 1369/1960
la presunzione di interposizione vietata opera solo se l'utilizzazione di mezzi del committente da parte dell'appaltatore è significativa, non marginale, non occasionale e non legata fisiologicamente all'oggetto dell'appalto
art. 29 d.lgs. n. 276/2003
richiamato dal ricorrente per sostenere l'illeicità dell'appalto; la Corte non ne ravvisa violazione alla luce dell'accertamento di merito sulla genuinità dell'appalto
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il motivo formalmente fondato su violazione di legge è inammissibile quando in realtà mira a ottenere una nuova valutazione del fatto
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il controllo di legittimità sull'omesso esame di fatti decisivi resta nei limiti previsti dalla norma e non consente la rivalutazione complessiva delle prove
art. 360 bis, n. 1, c.p.c.
il motivo è inammissibile quando contrasta con un orientamento consolidato della Corte di cassazione senza offrire argomenti per mutarlo
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità
art. 91 c.p.c.
le spese seguono la soccombenza; il ricorrente è condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità
Massime di principio
- La qualificazione di un rapporto come subordinato o autonomo è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito: in cassazione è censurabile solo per violazione dei criteri giuridici astratti o nei ristretti limiti del vizio motivazionale, non mediante una diversa lettura delle prove.
- La subordinazione può essere dimostrata anche attraverso indici sintomatici e una valutazione complessiva degli elementi indiziari, ma il singolo indizio non ha autonoma idoneità decisiva se non inserito in un quadro unitario coerente.
- In tema di interposizione vietata, la presunzione relativa all'uso di mezzi del committente non opera quando tale utilizzo sia fisiologicamente collegato all'oggetto dell'appalto e non presenti caratteri di significatività, marginalità o occasionalità incompatibili con un appalto genuino.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto l'apparenza della violazione di legge, sollecita una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie già compiuta dal giudice di appello.
- Un motivo di ricorso è inammissibile anche quando contrasta con un orientamento consolidato della Corte senza offrire argomenti idonei a rimetterlo in discussione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 24 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22015/2023 del 24/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 24 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22020/2023 del 24/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 24 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22035/2023 del 24/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 24 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22040/2023 del 24/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 24 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22041/2023 del 24/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 24 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22055/2023 del 24/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →