Sentenza n. 1782/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale e successiva conferma della Regione sull’istanza di accesso agli atti del procedimento di autorizzazione unica ambientale dello stabilimento, con particolare riferimento alla documentazione sull’impatto del traffico veicolare
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, residente vicino allo stabilimento industriale, aveva lamentato disagi dovuti al traffico di mezzi pesanti su una viabilità ritenuta inadeguata e alle immissioni acustiche. Con istanza del 12 marzo 2026, ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 241/1990 e dell’art. 5 d.lgs. 33/2013, aveva chiesto gli atti relativi al rilascio dell’AUA, comprese relazioni, perizie e analisi sull’impatto del traffico veicolare e acustico. Dopo la trasmissione della documentazione AUA, il ricorrente aveva contestato che non fossero stati forniti gli atti istruttori sull’impatto del traffico, chiedendo anche di chiarire se la Regione ne fosse priva. Ha quindi impugnato il diniego parziale, lamentando la mancata ostensione della documentazione richiesta. In corso di causa ha inoltre rilevato l’omessa trasmissione di un parere comunale del 24 luglio 2023, richiamato nella comunicazione ai controinteressati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso limitatamente alla richiesta di ostensione del parere comunale del 24 luglio 2023, perché la Regione lo ha depositato il 16 settembre 2026, riconoscendo che l’omissione era dovuta a una svista. Per il resto ha respinto il ricorso: dagli chiarimenti resi in giudizio è risultato che la Regione aveva trasmesso tutta la documentazione in suo possesso e che il fascicolo dell’AUA non conteneva valutazioni sull’impatto del traffico veicolare, profilo estraneo all’oggetto del procedimento autorizzatorio. I tre pareri comunali confluiti nel fascicolo riguardavano invece l’impatto acustico e altri profili di competenza comunale, non l’impatto del traffico. Spese compensate.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. 241/1990
da quanto chiarito dalla Regione in giudizio, emerge che tutta la documentazione in suo possesso è stata ostesa e che il fascicolo del procedimento amministrativo esistente presso la Regione non contiene valutazioni relative all’impatto del traffico veicolare;
L’accesso documentale riguarda i documenti detenuti dall’amministrazione; non comporta l’obbligo di ostendere documenti che non sono presenti nel fascicolo o nella disponibilità dell’ente.
Massime di principio
- Il diritto di accesso non impone all’amministrazione di formare o acquisire documenti non detenuti: se l’ente dimostra di avere osteso tutta la documentazione in proprio possesso e chiarisce che il fascicolo non contiene gli atti richiesti, la domanda di ostensione non può essere accolta.
- La sopravvenuta ostensione del documento richiesto nel corso del giudizio determina l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza d’interesse, della domanda limitatamente a quel documento.
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