Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 153 del 1-6-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare trasmette nuove tabelle di coefficienti per il calcolo del valore tecnico di copertura nei pensionamenti anticipati del personale autoferrotranviario. Una prima parte riguarda il personale che ha esercitato l'opzione ex art. 6 L. 54/1982 e viene esonerato prima dei 65 anni al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima; una seconda parte introduce tabelle aggiornate per il personale "non viaggiante" da applicare nel periodo 1.7.1995-31.12.1996, in conseguenza della modifica delle età pensionabili introdotta dalla L. 724/1994. Sono richiamate inoltre le tabelle già vigenti per il personale viaggiante e si dispone la comunicazione urgente alle aziende autoferrotranviarie.

Tabelle coefficienti per il valore tecnico di copertura dei pensionamenti anticipati del personale autoferrotranviario

Tabelle coefficienti per il valore tecnico di copertura nei pensionamenti anticipati del personale autoferrotranviario

La circolare interviene sul calcolo del valore tecnico di copertura per i trattamenti pensionistici anticipati del personale autoferrotranviario iscritto al Fondo trasporti. Il documento distingue tra il personale che ha esercitato l'opzione ex art. 6 della L. 54/1982 e il personale "non viaggiante", per il quale vengono introdotte tabelle aggiornate in relazione alla nuova disciplina delle età pensionabili.

Inquadramento normativo e richiamo alle precedenti istruzioni

La circolare richiama anzitutto la circolare n. 60 del 1 marzo 1995, con cui erano già state date istruzioni sui pensionamenti anticipati da liquidare ai sensi dell'art. 11 della L. 28 luglio 1961, n. 830, a favore del personale autoferrotranviario che aveva esercitato l'opzione prevista dall'art. 6 della L. 29 dicembre 1990, n. 407 o dall'art. 6 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito nella L. 26 febbraio 1982, n. 54. In allegato a quella circolare erano state trasmesse tabelle di coefficienti riferite al caso di esonero al compimento dei 65 anni.

Successivamente, la circolare n. 146 dell'11 maggio 1994 aveva illustrato gli effetti del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 su età pensionabile, requisiti contributivi e calcolo del valore tecnico di copertura per i trattamenti anticipati di vecchiaia ai sensi degli artt. 11 e 28 della L. 830/1961.

Nuove tabelle per il personale che ha esercitato l'opzione ex L. 54/1982

La presente circolare trasmette le tabelle 1 e 2 dei coefficienti da utilizzare quando il personale autoferrotranviario, avendo esercitato il diritto di opzione ai sensi dell'art. 6 della L. 54/1982, venga esonerato anticipatamente dal servizio con riferimento alla data di maturazione dell'anzianità contributiva massima utile prevista dall'ordinamento del Fondo, a condizione che tale anzianità sia raggiungibile prima del compimento dei 65 anni.

Per rendere più agevole l'utilizzo delle tabelle, l'età in cui si perfeziona il requisito contributivo viene arrotondata all'anno intero:

  • si trascurano le frazioni inferiori a 6 mesi;
  • si computano per un anno le frazioni pari o superiori a 6 mesi.

La circolare fornisce anche un esempio pratico: per un interessato di sesso maschile che maturerebbe l'anzianità massima a 63 anni, 6 mesi e 12 giorni e venga collocato in pensione con 23 mesi di anticipo, il coefficiente da applicare è 1,7504, da ricercare nella tabella 1 alla posizione corrispondente a 64 anni di età e 23 mesi di anticipazione dell'esonero.

Tabelle 1 e 2: ambito di applicazione

Le tabelle 1 e 2 riguardano il calcolo dell'onere di cui all'art. 11, lett. b), e all'art. 28 della L. 830/1961 per il personale optante ex art. 6 della L. 54/1982. Sono distinte per sesso:

  • tabella 1: maschi;
  • tabella 2: femmine.

Le tabelle riportano i coefficienti in funzione dell'età di riferimento e dei mesi di anticipazione dell'esonero.

Nuove tabelle per il personale "non viaggiante" nel periodo 1.7.1995/31.12.1996

La circolare segnala che l'art. 11 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha sostituito, con la tabella A allegata, la tabella delle età pensionabili contenuta nel D.Lgs. 503/1992. Di conseguenza è stato necessario predisporre nuove tabelle di coefficienti, allegate come tabelle 3 e 4, da usare per il calcolo dell'onere di cui all'art. 11, lett. b), e all'art. 28 della L. 830/1961.

Le nuove tabelle si applicano al periodo di riferimento 1.7.1995/31.12.1996 e riguardano il personale non viaggiante, denominato anche "restante personale", iscritto al Fondo autoferrotranvieri.

Validità delle tabelle già vigenti per il personale viaggiante

La disciplina del personale viaggiante resta invariata, poiché le età pensionabili "ridotte" e "normali" continuano a essere fissate rispettivamente a 55 e 60 anni. Per tale categoria rimangono quindi valide le tabelle già inviate con la circolare n. 146 dell'11 maggio 1994.

Adempimenti di diffusione e rapporti con le aziende

Le disposizioni della circolare devono essere portate a conoscenza con la massima urgenza delle aziende autoferrotranviarie con cui le Sedi hanno rapporti relativi all'accertamento, alla riscossione e al recupero dei contributi dovuti al Fondo trasporti, in coerenza con le circolari n. 257 del 7 dicembre 1989 e n. 278 del 22 dicembre 1990.

Tabella A: età richiesta per il pensionamento di vecchiaia

La circolare allega infine la tabella A con le età richieste per il pensionamento di vecchiaia nei diversi periodi di riferimento:

  • dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1995: uomini 61 anni, donne 56 anni;
  • dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1996: uomini 62 anni, donne 57 anni;
  • dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1998: uomini 63 anni, donne 58 anni;
  • dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1999: uomini 64 anni, donne 59 anni;
  • dal 1 gennaio 2000 in poi: uomini 65 anni, donne 60 anni.

Contenuto delle tabelle allegate

Le tabelle allegate riportano coefficienti numerici differenziati per maschi e femmine e per varie combinazioni di età e mesi di anticipazione. Esse costituiscono lo strumento operativo per il calcolo del valore tecnico di copertura nei casi contemplati dalla circolare.

Punti principali

Aggiornamento per il personale optante ex art. 6 L. 54/1982

Sono trasmesse le tabelle 1 e 2 dei coefficienti da usare per i pensionamenti anticipati ai sensi dell'art. 11 L. 830/1961 nei confronti del personale autoferrotranviario che abbia esercitato l'opzione prevista dall'art. 6 della L. 26 febbraio 1982, n. 54. Il criterio di utilizzo è riferito ai casi in cui l'esonero dal servizio avvenga con riferimento alla data di maturazione dell'anzianità contributiva massima utile del Fondo, purché tale requisito sia raggiunto prima del compimento dei 65 anni. Per ridurre il numero delle tabelle, l'età in cui si perfeziona il requisito contributivo va arrotondata all'intero: si trascurano le frazioni inferiori a 6 mesi e si computano ad anno quelle pari o superiori a 6 mesi. Viene fornito un esempio applicativo per il personale maschile, con coefficiente da ricercare nella tabella 1 in corrispondenza di 64 anni di età e 23 mesi di anticipo.

Nuove tabelle per il personale "non viaggiante"

In applicazione dell'art. 11 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, che sostituisce la tabella delle età pensionabili prevista dal D.Lgs. 503/1992, sono predisposte nuove tabelle, allegate come tabelle 3 e 4, per il calcolo dell'onere di cui all'art. 11, lett. b), e all'art. 28 della L. 830/1961. Le nuove tabelle valgono per il periodo 1.7.1995/31.12.1996 e si riferiscono al personale non viaggiante, definito anche "restante personale", iscritto al Fondo autoferrotranvieri.

Conferma della validità delle tabelle per il personale viaggiante

La circolare precisa che, poiché per il personale viaggiante restano invariate le età pensionabili ridotte e normali pari rispettivamente a 55 e 60 anni, continuano ad applicarsi le tabelle già trasmesse con la circolare n. 146 dell'11 maggio 1994. Le nuove tabelle introdotte con la presente non incidono quindi sulla disciplina del personale viaggiante.

Obbligo di diffusione alle aziende autoferrotranviarie

Le disposizioni contenute nella circolare devono essere comunicate con la massima urgenza alle aziende autoferrotranviarie con cui le Sedi intrattengono rapporti per l'accertamento, la riscossione e il recupero dei contributi dovuti al Fondo trasporti, richiamando le circolari n. 257 del 7 dicembre 1989 e n. 278 del 22 dicembre 1990.

Tabella A sulle età richieste per la pensione di vecchiaia

È allegata anche la tabella A, che sostituisce la precedente disciplina delle età di vecchiaia per il periodo di riferimento. Essa indica, per uomini e donne, le età richieste nei diversi intervalli temporali: 61/56 anni dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1995; 62/57 anni dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1996; 63/58 anni dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1998; 64/59 anni dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1999; 65/60 anni dal 1 gennaio 2000 in poi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.