Circolare numero 151 del 29-5-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione dell’art. 4-bis della legge n. 468/1993 per i soggetti vittime di atti estorsivi che abbiano richiesto l’elargizione prevista dal D.L. n. 419/1991. La proroga riguarda numerosi termini fiscali, amministrativi, contributivi e gli atti aventi efficacia esecutiva, purché in scadenza entro un anno dall’evento lesivo, e comporta una sospensione di 300 giorni. Sono inoltre sospesi, per lo stesso periodo, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, quando comportino decadenze da diritti, azioni o eccezioni. Il beneficio spetta ai titolari di attività economiche e ai liberi professionisti, purché sia stata presentata la domanda di elargizione; se viene poi accertata l’insussistenza dei presupposti, si applicano le regole ordinarie e le ordinarie sanzioni per gli inadempimenti contributivi.
Proroga di 300 giorni dei termini per vittime di estorsione
Proroga dei termini in favore di soggetti vittime di atti estorsivi
La circolare fornisce chiarimenti applicativi sull’art. 4-bis della legge 18/11/1993 n. 468, che disciplina la proroga e la sospensione di termini a favore delle vittime di richieste estorsive. Il documento si concentra sugli effetti della norma nell’ambito di competenza dell’Istituto, precisando quali termini siano interessati, quali soggetti possano beneficiarne e quali conseguenze derivino dall’eventuale accertamento negativo dei presupposti.
Riferimento normativo e struttura del beneficio
L’art. 4-bis della legge n. 468/1993, di conversione del D.L. n. 382/1993, prevede che, in favore dei soggetti che abbiano richiesto o per i quali sia stata richiesta l’elargizione prevista dall’art. 1 del D.L. n. 419/1991, i termini di scadenza ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo siano prorogati di 300 giorni. La stessa disposizione stabilisce inoltre che, per la medesima durata, siano sospesi i termini di prescrizione e i termini perentori legali e convenzionali, sia sostanziali sia processuali, quando comportino decadenze da diritti, azioni o eccezioni.
Termini interessati dalla proroga
La circolare interpreta in senso ampio la formula normativa e ricomprende tra i termini prorogabili quelli relativi:
- al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- ai contributi dovuti al Servizio sanitario nazionale;
- agli atti aventi efficacia esecutiva, come decreti ingiuntivi e DM 10 esecutivi.
Viene inoltre precisato che la sospensione dei termini riguarda anche i procedimenti amministrativi. Essa non si limita alle procedure del contenzioso amministrativo, ma si estende ai termini comunque concessi per la trattazione delle varie pratiche.
Durata e condizione temporale di operatività
La proroga di 300 giorni opera solo per i termini che scadono entro un anno dalla data in cui si è verificato l’evento lesivo. La sospensione, quindi, non è generalizzata, ma è collegata alla collocazione temporale della scadenza rispetto all’evento dannoso.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare della proroga i soggetti che hanno richiesto l’elargizione prevista dalla normativa sulle vittime di estorsione o per i quali tale domanda sia stata presentata. La circolare richiama, a titolo esemplificativo, i soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, nonché i titolari di libera arte o professione. Sono quindi ricompresi anche imprenditori dei settori industriale, commerciale, artigianale e agricolo, oltre a liberi professionisti e artisti.
Condizione per l’accesso al beneficio
Elemento essenziale per ottenere la proroga è la presentazione della domanda di elargizione. La domanda può essere presentata dall’interessato oppure, con il suo consenso, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel CNEL.
Esito negativo dei presupposti e disciplina ordinaria
La circolare precisa che, qualora l’insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio sia accertata con sentenza penale irrevocabile o comunque con sentenza esecutiva, le inadempienze e le scadenze già maturate tornano a essere regolate dalle norme ordinarie. In materia contributiva, ciò comporta l’applicazione delle normali sanzioni per ritardato o omesso adempimento, incluse sanzioni civili e amministrative, ad esempio nei casi di mancato versamento contributivo o di mancata presentazione della modulistica dovuta.
Punti principali
Norma di riferimento e finalità
La circolare richiama l’art. 4-bis della legge 18/11/1993 n. 468, di conversione del D.L. 27/09/1993 n. 382, che prevede misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive. La disposizione introduce la proroga dei termini e la sospensione di termini prescrizionali e decadenziali a favore dei soggetti che abbiano richiesto l’elargizione prevista dall’art. 1 del D.L. 31/12/1991 n. 419, convertito dalla legge 18/02/1992 n. 172, come modificato.
Oggetto della proroga
Rientrano nella proroga i termini di scadenza dei pagamenti di contributi previdenziali e assistenziali, dei contributi dovuti al SSN e dei termini relativi ad atti aventi forza esecutiva, come decreti ingiuntivi e DM 10 esecutivi. La circolare precisa inoltre che sono sospesi i termini di prescrizione e i termini perentori legali e convenzionali, sostanziali e processuali, che comportino decadenze da diritti, azioni o eccezioni, comprensivi sia delle azioni legali sia dei procedimenti amministrativi, anche con riferimento ai termini concessi per la trattazione delle varie pratiche.
Durata e ambito temporale
Tutti i termini interessati sono prorogati di 300 giorni, ma solo se la scadenza ricade entro un anno dalla data dell’evento lesivo. La sospensione opera quindi con riferimento alle scadenze collocate nel periodo di un anno decorrente dall’evento dannoso.
Soggetti beneficiari
Il beneficio spetta ai soggetti che abbiano richiesto l’elargizione o nel cui interesse la stessa sia stata richiesta. In base all’art. 1 del D.L. n. 419/1991, possono accedervi coloro che esercitano un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, e che abbiano opposto rifiuto a richieste estorsive o non vi abbiano aderito subendo un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi. La circolare include quindi titolari di aziende operanti in ambito industriale, commerciale, artigianale e agricolo, nonché liberi professionisti e artisti.
Condizione per ottenere il beneficio
Presupposto essenziale è la presentazione della domanda di elargizione. La domanda può essere presentata dall’interessato oppure, con il suo consenso, dal consiglio nazionale del relativo ordine o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel CNEL.
Effetti dell’accertamento negativo e sanzioni
Se l’insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio viene accertata con sentenza penale irrevocabile o comunque con sentenza esecutiva, le inadempienze e le scadenze già verificatesi sono regolate secondo le norme ordinarie. Per gli inadempimenti contributivi, come mancato versamento o omessa presentazione della modulistica DM/10, O1/M e simili, devono applicarsi le normali sanzioni previste per il ritardo o l’omissione, comprese sanzioni civili e amministrative.
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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