Circolare numero 159 del 5-6-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti su tre profili: la proroga dell’indennità di mobilità al 31 dicembre 1994, precisando quando essa opera senza il limite di anzianità aziendale; la proroga dell’indennità di mobilità ordinaria nelle aree di declino industriale, anche per lavoratori licenziati prima della qualificazione dell’area, se ricorrono determinate condizioni temporali; il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia ex legge n. 451/1994, chiarendo destinatari, requisiti e durata senza necessità di decreti ministeriali; infine, l’esclusione per i lavoratori edili titolari di pensione o assegno di invalidità della facoltà di opzione prevista per la sola mobilità.
Chiarimenti su proroga indennità di mobilità, disoccupazione speciale edilizia e incompatibilità con pensione/assegno di invalidità
Chiarimenti su proroga della mobilità, disoccupazione speciale edilizia e incompatibilità con invalidità
La circolare interviene su alcuni dubbi applicativi emersi presso le sedi in materia di prestazioni di disoccupazione e mobilità. In particolare chiarisce: l’estensione della proroga dell’indennità di mobilità prevista per il 1994; i criteri per la proroga nelle aree di declino industriale; l’individuazione dei beneficiari del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia introdotto dall’art. 3, comma 3, della legge n. 451/1994; e il rapporto tra tale trattamento e le pensioni/assegni di invalidità.
Proroga dell’indennità di mobilità ex art. 5 D.L. n. 674/1994
La circolare precisa che la disciplina di proroga dell’indennità di mobilità fino al 31 dicembre 1994 ha natura speciale e si applica a tutti i lavoratori che si trovino nelle condizioni previste dalla norma. Per questo motivo, la proroga può essere concessa anche se, per effetto dell’estensione del trattamento, il lavoratore superi il limite di anzianità alle dipendenze dell’impresa che ha attivato la procedura di mobilità previsto dall’art. 7, comma 4, della legge n. 223/1991.
Proroga della mobilità nelle aree di declino industriale
Con riferimento alla circolare n. 322 del 10 dicembre 1994, viene ribadito che i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di declino industriale individuate dall’Obiettivo n. 2 del Regolamento CEE n. 2081/1993 hanno diritto, su domanda, alla proroga dell’indennità fino al 31 dicembre 1994. La proroga spetta anche se l’area è stata dichiarata di declino industriale solo dopo la data del licenziamento, a condizione che l’area in cui era ubicata l’azienda risulti qualificata come area di declino industriale con decorrenza anteriore alla cessazione del trattamento di mobilità originariamente riconosciuto.
Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia ex art. 3, comma 3, legge n. 451/1994
La circolare chiarisce l’ambito soggettivo della prestazione introdotta dal D.L. n. 299/1994, convertito nella legge n. 451/1994. Sono destinatari del trattamento tutti i lavoratori licenziati da aziende che beneficiano di trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o conversione, inclusi coloro che prima del licenziamento non siano stati collocati in cassa integrazione, purché il decreto di proroga abbia riguardato l’unità produttiva di appartenenza.
Ai fini della liquidazione, non è necessario attendere decreti ministeriali di concessione o di individuazione delle aziende. Le sedi, accertati i requisiti soggettivi richiesti dalla norma, possono procedere direttamente al pagamento. I requisiti indicati sono:
- anzianità aziendale di 36 mesi;
- di cui 24 di effettivo lavoro.
La durata della prestazione è fissata in un periodo non superiore a 18 mesi, elevabile a 27 mesi nelle aree del Mezzogiorno di cui al D.P.R. n. 218/1978.
Incompatibilità e opzione con pensione o assegno di invalidità
La circolare affronta infine il tema dell’opzione tra prestazioni di disoccupazione e pensione/assegno di invalidità. Ricorda che l’art. 5 del D.L. n. 478/1992 aveva introdotto, dal 15 dicembre 1992, l’incompatibilità tra trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e trattamenti pensionistici diretti; successivamente, l’art. 2, comma 5, del D.L. n. 299/1994 ha previsto che, all’atto dell’iscrizione nelle liste di mobilità, i titolari di assegno o pensione di invalidità debbano optare tra tali trattamenti e quello di mobilità.
Secondo la circolare, tale disposizione è eccezionale e non può essere estesa al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia. Ne consegue che i lavoratori edili titolari di pensione o assegno di invalidità non possono optare fra tali trattamenti e la disoccupazione speciale. L’appunto finale conferma questa impostazione, rilevando che la norma utilizza solo il termine "mobilità" e che un’estensione ai beneficiari della disoccupazione speciale comporterebbe, per coerenza sistematica, un ampliamento anche ai percettori dell’indennità ordinaria di disoccupazione, non previsto dalla disciplina.
Punti principali
Proroga dell’indennità di mobilità ex art. 5 D.L. n. 674/1994
La proroga dell’indennità di mobilità fino al 31 dicembre 1994 si applica, in quanto disposizione speciale, a tutti i lavoratori che rientrino nelle condizioni previste dalla norma. Di conseguenza, essa può essere concessa anche quando, per effetto della proroga, il lavoratore superi il limite di anzianità alle dipendenze dell’impresa che ha attivato la procedura di mobilità previsto dall’art. 7, comma 4, della legge n. 223/1991.
Proroga dell’indennità di mobilità nelle aree di declino industriale
I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di declino industriale di cui all’Obiettivo n. 2 del Regolamento CEE n. 2081/1993 hanno diritto, su domanda, alla proroga dell’indennità di mobilità fino al 31 dicembre 1994. La proroga spetta anche ai lavoratori le cui aree siano state dichiarate di declino industriale solo successivamente al licenziamento, purché l’area in cui era ubicata l’azienda sia stata qualificata come area di declino industriale con decorrenza anteriore alla cessazione del trattamento originariamente spettante.
Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia ex art. 3, comma 3, legge n. 451/1994
Sono destinatari della prestazione tutti i lavoratori licenziati da aziende beneficiarie di trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi, ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, compresi coloro che, prima del licenziamento, non siano stati collocati in cassa integrazione, purché il decreto di proroga abbia riguardato l’unità produttiva di appartenenza. Per l’applicazione della norma non è necessario alcun decreto ministeriale di individuazione delle aziende o di determinazione della durata. Le sedi devono verificare i requisiti soggettivi, cioè 36 mesi di anzianità aziendale, di cui 24 di effettivo lavoro, e disporre il pagamento per non più di 18 mesi, elevabili a 27 nelle aree del Mezzogiorno di cui al D.P.R. n. 218/1978.
Opzione tra trattamento speciale edilizia e pensione o assegno di invalidità
La facoltà di opzione introdotta dall’art. 2, comma 5, del D.L. n. 299/1994, come convertito dalla legge n. 451/1994, riguarda esclusivamente l’indennità di mobilità. La disposizione, di carattere eccezionale, non è interpretata estensivamente e non si applica ai lavoratori edili titolari di pensione o assegno di invalidità che percepiscano il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia. Pertanto, questi ultimi non possono optare fra il trattamento speciale e la pensione o l’assegno di invalidità.
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