Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 155 del 3-6-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per le imprese commerciali ai fini previdenziali e assistenziali, il requisito occupazionale necessario per accedere alla fiscalizzazione degli oneri sociali può essere raggiunto conteggiando anche i dipendenti assunti con contratto part-time verticale, pur nei periodi a zero ore retribuite. Il criterio rilevante è infatti la presenza in forza presso l’azienda e non la sola effettiva presenza nel periodo denunciato. Viene inoltre confermato che tale personale deve essere incluso nel numero dei dipendenti da indicare nel Mod. DM10/2 e che le istruzioni già impartite per il part-time orizzontale si estendono anche al part-time verticale.

Fiscalizzazione degli oneri sociali e computo dei lavoratori part-time verticale

Fiscalizzazione degli oneri sociali e computo del part-time verticale

La circolare interviene per chiarire il criterio di calcolo del requisito occupazionale richiesto alle imprese considerate commerciali ai fini previdenziali e assistenziali per accedere alla fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia. Il punto centrale è stabilire se i lavoratori assunti con contratto di part-time verticale, nei periodi in cui prestano attività a zero ore retribuite, debbano comunque essere computati nel numero dei dipendenti occupati.

Quadro normativo richiamato

Vengono richiamate le disposizioni che hanno fissato nel tempo il requisito occupazionale per l’accesso al beneficio:

  • l’art. 6, comma 1, lettera c, della legge n. 389/1989, che prevedeva un organico superiore a 15 dipendenti;
  • l’art. 2, comma 3, della legge n. 151/1993, che lo aveva indicato tra 8 e 15 dipendenti per il periodo di riferimento;
  • l’art. 18, comma 1, della legge n. 451/1994, che conferma il medesimo impianto.

La circolare precisa che il requisito occupazionale è funzionale alla fruizione della fiscalizzazione da parte delle imprese commerciali ai fini previdenziali e assistenziali.

Criterio di verifica del requisito occupazionale

L’Amministrazione chiarisce che la verifica non deve essere compiuta con riferimento al solo personale effettivamente presente nel periodo considerato o risultante dalle denunce DM10/1 e DM10/2, poiché tale dato può essere inferiore in presenza di lavoratori part-time verticale nei periodi a zero ore. Il parametro corretto è il personale in forza presso l’azienda.

Di conseguenza, ai fini del raggiungimento della soglia occupazionale richiesta dalla legge, devono essere conteggiati anche i dipendenti assunti con part-time verticale, in quanto la loro presenza nell’organico permane per tutto il rapporto di lavoro, nonostante l’assenza di retribuzione in determinati periodi.

Effetti sulla fiscalizzazione degli oneri sociali

La circolare afferma che, per le finalità in oggetto, la condizione occupazionale deve considerarsi raggiunta se il numero minimo richiesto è ottenuto includendo i lavoratori part-time verticale. Tuttavia, nei periodi retribuiti a zero ore, tali lavoratori non hanno titolo ai benefici della fiscalizzazione, pur restando rilevanti ai fini del computo del personale in forza.

Estensione delle istruzioni precedenti e adempimenti dichiarativi

Le istruzioni già fornite con le circolari n. 826 R.C.V. - n. 1132 E.A.D. del 30 gennaio 1987 e n. 834 R.C.V. - n. 1143 E.A.D. del 17 marzo 1987, che disciplinavano le denunce e il computo dell’importo della fiscalizzazione per il part-time orizzontale, vengono estese anche al part-time verticale.

Inoltre, viene confermato che nel quadro "A" del Mod. DM10/2, casella "N. DIPEND. OCCUPATI", devono essere indicati anche i dipendenti in forza con contratto di lavoro part-time verticale.

Punti principali

Quesiti e ambito del chiarimento

La circolare risponde ai quesiti provenienti dalle SAP sulla corretta valutazione del requisito occupazionale delle imprese commerciali ai fini del godimento della fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia, in presenza di personale assunto con contratti part-time orizzontale e, soprattutto, part-time verticale.

Requisito occupazionale richiesto dalla normativa

Viene richiamato il requisito numerico previsto dalle norme citate in circolare: inizialmente più di 15 dipendenti ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c, della legge n. 389/1989, poi tra 8 e 15 dipendenti per il periodo di vigenza della legge n. 151/1993, e successivamente confermato dall’art. 18, comma 1, della legge n. 451/1994.

Criterio di computo dei dipendenti

Ai fini della verifica del requisito occupazionale, il conteggio deve essere effettuato con riferimento al personale in forza presso l’azienda e non solo a quello effettivamente presente o indicato nei modelli DM10/1 e DM10/2. In questo modo non rileva la temporanea assenza, nei periodi a zero ore retribuite, dei lavoratori part-time verticale.

Inclusione del part-time verticale

La circolare precisa che i lavoratori con contratto part-time verticale vanno considerati nel numero dei dipendenti occupati perché sono comunque in forza all’azienda e la loro prestazione ha carattere continuativo, anche se nei periodi non lavorati non maturano il diritto ai benefici della fiscalizzazione.

Estensione delle precedenti istruzioni sul part-time orizzontale

Le istruzioni già impartite con le circolari n. 826 R.C.V. - n. 1132 E.A.D. del 30 gennaio 1987 e n. 834 R.C.V. - n. 1143 E.A.D. del 17 marzo 1987, relative alle denunce e alle modalità di computo dell’importo della fiscalizzazione per i lavoratori part-time orizzontale, vengono estese anche ai lavoratori con contratto di part-time verticale.

Compilazione del modello DM10/2

Viene confermato che il numero dei dipendenti da indicare nella casella "N. DIPEND. OCCUPATI" del quadro "A" del Mod. DM10/2 deve comprendere anche i dipendenti in forza all’azienda con contratto di lavoro part-time verticale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.