Circolare numero 152 del 30-5-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che le agevolazioni contributive previste dall'art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991 si applicano anche ai datori di lavoro agricolo che assumono a tempo indeterminato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Viene inoltre confermata l'estensione al settore agricolo delle agevolazioni di cui agli artt. 8, comma 2, 20 e 25, comma 9, della medesima legge. La circolare precisa però che, per il beneficio ex art. 8, comma 4, le aziende agricole possono usare il conguaglio DM10 solo per il personale impiegatizio, mentre per gli operai agricoli, incluse le cooperative ex art. 3 L. 240/1984, si applicano le modalità già indicate nella circolare n. 39. Per le agevolazioni ulteriori e per la contribuzione dovuta dalle cooperative, si richiamano le istruzioni delle circolari n. 215/1991 e n. 260/1991, con specifiche sul contributo fisso e sul codice S165.
Applicazione al settore agricolo delle agevolazioni contributive ex L. 223/1991 per assunzioni di lavoratori in mobilità e altre misure connesse
Agevolazioni contributive per il settore agricolo ai sensi della L. 223/1991
La circolare interviene per chiarire l'applicabilità al settore agricolo delle agevolazioni contributive previste dalla legge n. 223 del 1991, con particolare riferimento alle assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Viene inoltre precisato il coordinamento con le modalità operative già fissate da precedenti circolari INPS e con i chiarimenti resi dal Ministero del lavoro.
Ambito di applicazione delle agevolazioni
La circolare conferma che le agevolazioni contributive previste dall'art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991 si applicano anche ai datori di lavoro agricolo. Il beneficio consiste, per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, in un contributo mensile pari al 50% dell'indennità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
La stessa estensione viene riconosciuta anche alle agevolazioni di cui agli articoli 8, comma 2, 20 e 25, comma 9, della legge n. 223/1991, che quindi devono essere considerate operative anche per il settore agricolo.
Chiarimento ministeriale e superamento della sospensione applicativa
La circolare dà atto che, in una fase precedente, le sedi erano state invitate a sospendere l'applicazione delle istruzioni, in attesa del parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A seguito del chiarimento ministeriale, viene precisato che non vi sono ragioni ostative all'applicazione dell'art. 8, comma 4, della L. 223/1991 anche ai datori di lavoro agricolo che assumono operai o impiegati a tempo indeterminato iscritti nelle liste di mobilità.
Ne consegue che devono essere riprese e applicate integralmente le istruzioni già impartite con la circolare richiamata nel testo.
Modalità operative per il beneficio ex art. 8, comma 4
Per quanto riguarda la fruizione del beneficio, la circolare distingue tra impiegati e operai agricoli:
- per il personale con qualifica impiegatizia, le aziende agricole possono utilizzare la procedura di conguaglio mediante modello DM10;
- per gli operai agricoli assunti a tempo indeterminato, il contributo deve essere erogato con le modalità previste per gli altri operai delle aziende agricole, come descritto nella circolare n. 39.
La stessa regola vale anche per gli operai agricoli assunti a tempo indeterminato dalle cooperative di cui all'art. 3 della legge n. 240/1984, anche quando tali cooperative dispongano di una posizione INPS limitata al versamento dei soli contributi CIG, CUAF, CIGS e mobilità.
Applicazione delle ulteriori agevolazioni previste dalla L. 223/1991
Il Ministero del lavoro ha chiarito che le agevolazioni contributive previste dagli articoli 8, comma 2, 25, comma 9 e 20 della legge n. 223/1991, quest'ultimo successivamente modificato, sono applicabili anche al settore agricolo.
Di conseguenza, per l'applicazione di tali benefici sulla contribuzione dovuta all'Inps per:
- le categorie impiegatizie;
- gli operai a tempo indeterminato delle cooperative ex art. 3 L. 240/1984,
devono essere seguite le istruzioni contenute nelle circolari n. 215 del 14 agosto 1991 e n. 260 del 12 novembre 1991.
Regole specifiche per le cooperative agricole
Per le cooperative agricole di cui all'art. 3 della legge n. 240/1984, la circolare richiama in modo particolare la contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta nella misura prevista per gli apprendisti, con riferimento agli operai a tempo indeterminato classificati con C.S.C. 1.01.06.
In tale ipotesi, deve essere osservata la circolare n. 260, tenendo presente che:
- l'importo del contributo fisso da versare all'Inps è limitato alla sola quota per i trattamenti di famiglia;
- tale importo è pari a lire 50 settimanali;
- il versamento deve essere contrassegnato con il codice "S165".
Nota finale sul contratto di reinserimento
La nota richiamata precisa che l'art. 4, comma 3, del D.L. n. 148 del 20 maggio 1993, convertito con modificazioni nella legge n. 236 del 19 luglio 1993, ha soppresso la possibilità di assumere con contratto di reinserimento, di cui all'art. 20 della legge n. 223/1991, i lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale. Il richiamo è effettuato in collegamento con la circolare n. 148 del 5 luglio 1993.
Punti principali
Estensione delle agevolazioni contributive al settore agricolo
Viene chiarito che l'art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991 è applicabile anche ai datori di lavoro agricolo. Di conseguenza, chi assume lavoratori a tempo indeterminato iscritti nelle liste di mobilità ha diritto a un contributo mensile pari al 50% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore. La circolare conferma inoltre che anche le agevolazioni contributive previste dagli artt. 8, comma 2, 20 e 25, comma 9, della stessa legge trovano applicazione nel settore agricolo.
Modalità di fruizione del beneficio ex art. 8, comma 4
Per ottenere il beneficio, le aziende agricole possono utilizzare la procedura di conguaglio tramite modello DM10 soltanto per le assunzioni di personale con qualifica impiegatizia. Per gli operai agricoli assunti a tempo indeterminato, il contributo deve invece essere erogato con le modalità previste dalla circolare n. 39, richiamata nella circolare stessa. La precisazione vale anche per gli operai delle cooperative agricole titolari di posizione INPS limitata ai contributi CIG, CUAF, CIGS e mobilità.
Cooperative agricole ex art. 3 L. 240/1984
Per gli operai a tempo indeterminato delle cooperative agricole di cui all'art. 3 della legge n. 240/1984, anche ai fini della contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura prevista per gli apprendisti, devono essere seguite le istruzioni della circolare n. 260 del 12 novembre 1991. La circolare precisa che, per la posizione contrassegnata dal C.S.C. 1.01.06, l'importo del contributo fisso da versare all'Inps è limitato alla sola quota per i trattamenti di famiglia, pari a lire 50 settimanali, da indicare con il codice S165.
Richiamo ai chiarimenti ministeriali e alle circolari applicative
Dopo una sospensione temporanea dell'applicazione delle istruzioni, dovuta alla richiesta di chiarimenti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, viene comunicato che non sussistono ragioni ostative all'applicazione dell'art. 8, comma 4, L. 223/1991 anche ai datori di lavoro agricolo che assumono operai o impiegati a tempo indeterminato iscritti nelle liste di mobilità. Per le agevolazioni di cui agli artt. 8, comma 2, 25, comma 9, e 20, come successivamente modificato, si richiamano le circolari n. 215 del 14 agosto 1991 e n. 260 del 12 novembre 1991.
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