Circolare numero 154 del 1-6-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che il termine quinquennale di prescrizione del T.F.R. si interrompe, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria, con la domanda di insinuazione al passivo e ricomincia a decorrere integralmente dalla chiusura della procedura. Inoltre, per l’azione di surrogazione dell’Istituto, non basta la mera notificazione: è necessaria la domanda di insinuazione tardiva ex art. 101 L.F., anche nelle procedure richiamate dalla normativa speciale.
Prescrizione del T.F.R. e azione di surrogazione del Fondo di Garanzia nelle procedure concorsuali
Prescrizione del T.F.R. e azione di surrogazione nelle procedure concorsuali
La circolare interviene su due profili connessi al T.F.R. nelle procedure concorsuali: il regime della prescrizione quinquennale e le modalità di esercizio dell’azione di surrogazione dell’Istituto. Il documento aggiorna precedenti istruzioni alla luce della giurisprudenza di legittimità, precisando gli effetti della domanda di insinuazione al passivo e gli adempimenti necessari per la tutela del credito dell’Istituto.
Termine prescrizionale del T.F.R.
Ai sensi dell’art. 2948 n. 5 c.c., le indennità dovute per la cessazione del rapporto di lavoro si prescrivono in cinque anni. La circolare precisa che il termine decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, ma può essere interrotto se, prima della scadenza, il lavoratore presenta domanda di insinuazione del proprio credito per T.F.R. al passivo di una procedura concorsuale a carico del datore di lavoro.
La domanda di ammissione al passivo produce effetto interruttivo ai sensi dell’art. 94 L.F. nel fallimento. Tale impostazione viene estesa anche alla liquidazione coatta amministrativa e all’amministrazione straordinaria, in ragione del richiamo alle norme sulla verifica dei crediti e sulla formazione dello stato passivo. In particolare:
- l’art. 52 L.F., richiamato dall’art. 201 L.F. per la liquidazione coatta amministrativa, opera anche per l’amministrazione straordinaria in virtù del rinvio dell’art. 1 del D.L. n. 26/1979, convertito nella L. n. 95/1979;
- la prescrizione, interrotta dalla domanda di insinuazione, ricomincia a decorrere per intero, cioè per ulteriori cinque anni, dalla data di chiusura della procedura.
La circolare modifica espressamente precedenti istruzioni contenute nella circolare n. 195 dell’8.8.1990 e nella circolare n. 122 del 31.5.1993.
Azione di surrogazione dell’Istituto
Con riferimento all’azione prevista dall’art. 2, comma 7, della L. n. 297/1982, la circolare afferma che l’Istituto, surrogandosi nei diritti dei lavoratori già insinuati e ammessi al passivo, deve utilizzare lo strumento della domanda di insinuazione tardiva previsto dall’art. 101 L.F.
La giurisprudenza della Cassazione richiamata nel testo esclude che sia sufficiente la semplice notificazione della surrogazione o un suo riconoscimento informale da parte del curatore fallimentare. Per ottenere tutela giudiziaria del credito e partecipare validamente al riparto dell’attivo, l’Istituto deve quindi presentare una rituale domanda di insinuazione tardiva, nelle forme e nei termini di legge.
Applicazione alle diverse procedure concorsuali
La necessità di ricorrere all’art. 101 L.F. non riguarda solo il fallimento, ma si estende anche:
- alla liquidazione coatta amministrativa, per effetto del richiamo dell’art. 209 L.F.;
- all’amministrazione straordinaria, in virtù del rinvio normativo già richiamato dalla disciplina speciale.
In sostanza, la circolare uniforma il trattamento delle diverse procedure concorsuali sia sul piano della prescrizione del T.F.R. sia su quello delle modalità con cui l’Istituto deve far valere la surrogazione e partecipare al passivo.
Punti principali
Prescrizione quinquennale del T.F.R.
L’indennità spettante per la cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2948 n. 5 c.c., si prescrive in cinque anni. La circolare ribadisce che il termine decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma, se il lavoratore insinua il proprio credito al passivo di una procedura concorsuale prima della scadenza del quinquennio, la prescrizione viene interrotta dalla data della domanda e riprende a decorrere per intero dalla chiusura della procedura.
Effetti dell’insinuazione al passivo nelle procedure concorsuali
Il principio dell’interruzione della prescrizione, affermato dalla Cassazione per il fallimento, viene esteso anche alla liquidazione coatta amministrativa e all’amministrazione straordinaria, poiché entrambe prevedono uno speciale procedimento di verifica dei crediti e formazione dello stato passivo. La circolare modifica così quanto indicato in precedenti istruzioni interne.
Azione di surrogazione del Fondo di Garanzia
Per l’esercizio dell’azione di surrogazione prevista dall’art. 2, comma 7, della L. 297/1982, l’Istituto che si surroga nei diritti dei lavoratori già insinuati e ammessi al passivo deve presentare una domanda di insinuazione tardiva ai sensi dell’art. 101 L.F. Non è sufficiente la sola notificazione della surrogazione o il suo riconoscimento informale da parte del curatore fallimentare.
Rilevanza della domanda tardiva per la tutela del credito
Secondo la giurisprudenza citata, solo la rituale domanda nelle forme e nei tempi di legge consente all’Istituto di ottenere adeguata tutela giudiziaria del proprio credito e di essere legittimato a partecipare al riparto dell’attivo fallimentare. La stessa regola vale anche per la liquidazione coatta amministrativa e, per rinvio normativo, per l’amministrazione straordinaria.
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