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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22215/2021 del 04/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (possessore)

La controversia

L'ente proprietario asserito di alcuni immobili siti in Guidonia Montecelio ha chiesto la devoluzione enfiteutica per morosità nel pagamento dei canoni, sostenendo che i convenuti detenessero i beni in forza di un rapporto di livello. I convenuti hanno contestato sia la proprietà dell'ente sia l'esistenza del rapporto di livello e hanno proposto in via riconvenzionale l'usucapione della proprietà dei terreni e del sovrastante immobile, deducendo un possesso pubblico, pacifico e ininterrotto sin dal 1960, anche per effetto dell'unione con il possesso dei danti causa. Il ricorso per cassazione ha censurato, con il primo motivo, la ritenuta mancanza di prova scritta del titolo di livello, invocando la possibilità di desumere la forma scritta da una pluralità di atti e la disciplina speciale sui rapporti a miglioria e livello; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 1141 c.c., assumendo che, ove i convenuti fossero stati livellari, su di essi gravasse l'onere di provare l'interversione del possesso e il possesso uti dominus.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla prova del rapporto di livello, perché la corte territoriale non aveva negato in astratto la possibilità di prova scritta per integrazione di più atti, ma aveva accertato che una simile prova non era stata offerta; inoltre il richiamo alla disciplina dei rapporti a miglioria è stato giudicato inammissibile per difetto di specificità, poiché il presupposto del rapporto di fatto a miglioria non risultava dalla sentenza impugnata né era stato adeguatamente dedotto e provato in sede di merito. È stata poi respinta la doglianza sull'art. 1141 c.c., perché non colpiva la ratio decidendi fondata sul mancato accertamento del rapporto di livello: in mancanza di prova di tale rapporto, non poteva qualificarsi la situazione dei convenuti come mera detenzione derivante da livello. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 972 c.c.

    richiamato come base della domanda di devoluzione enfiteutica per morosità nel pagamento dei canoni.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    indicato come parametro di ricorso per dedurre violazioni di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    indicato come parametro di ricorso per il vizio motivazionale.

  • art. 1 L. n. 327/1963

    "I rapporti a miglioria in uso nelle Province del Lazio, comunque denominati e comunque costituiti, nei quali il coltivatore abbia il possesso del fondo da oltre trenta anni, e abbia apportato al fondo migliorie in conformità dell'uso locale o della convenzione, sono dichiarati perpetui e sono applicabili ad essi, oltre le norme della presente legge, quelle contenute nel titolo IV del libro terzo del Codice civile e nella legge 11 giugno 1925, n. 998, e successive modificazioni e integrazioni. Sono ritenuti rapporti a miglioria quelli nei quali il coltivatore abbia apportato al fondo miglioramenti con impianto di colture arboree o arbustive, con o senza fabbricati rurali, o quelli nei quali il coltivatore abbia pagato il valore delle migliorie secondo la convenzione o l'uso locale, all'atto dell'ingresso nel fondo"

    è richiamato come norma che consente, nei rapporti a miglioria in uso nelle Province del Lazio, il riconoscimento di rapporti perpetui anche se comunque costituiti e anche in deroga all'art. 1350 n. 2 c.c.

  • art. 1 L. n. 223/1980

    interpretato nel senso che la disciplina dell'art. 1 L. n. 327/1963 si applica ai soli rapporti a miglioria ivi considerati, comunque denominati e comunque costituiti, anche in deroga all'art. 1350 n. 2 c.c., e non ai rapporti già perpetui per titolo anteriore o per usucapione.

  • art. 1141 c.c.

    richiamato in tema di interversione del possesso; la Corte osserva però che il motivo non coglie la statuizione di merito, perché prima occorreva dimostrare l'esistenza del rapporto di livello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la decisione di merito afferma la mancanza di prova di un titolo costitutivo o di un rapporto reale, il ricorrente per cassazione deve censurare specificamente tale ratio, allegando in modo puntuale dove e come la prova sarebbe stata dedotta e offerta nei gradi di merito; un richiamo generico a un complesso di atti è insufficiente.
  • La possibilità di desumere la forma scritta da una pluralità di documenti non vale se il giudice di merito ha accertato che nessuna prova idonea sia stata prodotta: in cassazione non basta contrapporre un diverso apprezzamento del materiale istruttorio.
  • Le norme speciali sui rapporti a miglioria o di livello presuppongono la prova del rapporto di fatto rientrante nella fattispecie: in mancanza di tale allegazione e dimostrazione, non può invocarsi la disciplina derogatoria rispetto alla regola formale.
  • La doglianza sull'interversione del possesso è irrilevante se non è prima dimostrata l'esistenza del rapporto da cui deriverebbe la mera detenzione; il tema dell'art. 1141 c.c. viene in rilievo solo dopo l'accertamento del titolo di godimento allegato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossessoProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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