Ordinanza n. 313/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto rettorale che ha escluso la sussistenza delle condizioni per l'attivazione della procedura selettiva ex art. 24, comma 5, l. 240/2010, nonché decreti rettorali di indizione di procedure per il reclutamento di ricercatori in tenure track nel settore scientifico-disciplinare Scienza e Tecnologia dei Materiali
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio qualificato come diretto all'esatta esecuzione della sentenza del TAR Piemonte, Sez. III, n. 519 del 6 marzo 2026, passata in giudicato, chiedendo in via cautelare la sospensione dell'efficacia degli atti adottati dal Politecnico di Torino. Ha dedotto la nullità e/o l'illegittimità del decreto rettorale che ha ritenuto insussistenti le condizioni per attivare nei suoi confronti la procedura selettiva prevista dall'art. 24, comma 5, l. 240/2010, nonché dei decreti con cui l'Ateneo ha indetto procedure per il reclutamento di tre ricercatori in tenure track nel medesimo settore scientifico-disciplinare. Il TAR ha rilevato che le censure non si pongono in nesso di immediata e necessaria esecuzione della precedente sentenza, ma integrano autonomi vizi di legittimità degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Nel bilanciamento degli interessi ha ritenuto prevalente il periculum connesso alla programmazione dell'amministrazione e ai finanziamenti collegati rispetto alle ragioni rappresentate dal ricorrente. Il Collegio ha inoltre escluso che le censure rientrassero nell'ambito proprio dell'ottemperanza, poiché non riguardavano l'immediata e necessaria esecuzione della sentenza passata in giudicato, ma prospettavano autonomi vizi di legittimità degli atti successivi. Ha quindi disposto la conversione del rito in rito ordinario, proprio del giudizio di legittimità, riservando a tale sede la cognizione sulle contestazioni formulate. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 24, comma 5, l. 240/2010
La disposizione individua la procedura selettiva che il ricorrente assumeva dovesse essere attivata nei suoi confronti; l'ordinanza non ne definisce nel merito i presupposti applicativi.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa per la domanda cautelare, respinta dal Collegio dopo il bilanciamento degli interessi.
Massime di principio
- Quando le censure rivolte contro atti adottati dopo una sentenza passata in giudicato non attengono all'immediata e necessaria esecuzione del comando giudiziale, ma prospettano autonomi vizi di legittimità degli atti, la controversia non appartiene al giudizio di ottemperanza e deve essere trattata secondo il rito ordinario di legittimità, previa conversione del rito.
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può negare la sospensione quando, nel bilanciamento degli interessi, risulti prevalente il pregiudizio connesso alla programmazione dell'amministrazione e ai finanziamenti collegati rispetto al pregiudizio allegato dal ricorrente.
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