Cassazione Penale, Sentenza n. 29186/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Leonardi Michela: impugnazione per violazione dell'art. 599-bis, comma 1-ter, c.p.p., deducendo che la Corte di appello, pur avendo accolto il concordato con rinuncia ai motivi, ha sostituito la pena detentiva con una pena pecuniaria non richiesta e ha revocato la sospensione condizionale riconosciuta in primo grado. Losappio Gianluca: tre motivi di ricorso: (1) esclusione della scriminante di cui all'art. 393-bis c.p. (scriminante putativa/errore sul fatto) per fatto che le forze dell'ordine avrebbero agito con modalità arbitrarie e violente; (2) censura sul riconoscimento della recidiva aggravata, ritenuta infondata o non adeguatamente motivata considerata la distanza temporale dei precedenti; (3) vizio di motivazione eccessiva nella determinazione della pena, lamentando insufficiente riduzione rispetto al primo grado.
La decisione
Per Leonardi Michela: il ricorso è stato ritenuto fondato; la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata nei suoi confronti e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, rilevando che la modifica della pena operata in appello (sostituzione con pena pecuniaria e revoca della sospensione) era incompatibile con il contenuto del concordato non avendo la ricorrente richiesto tale sostituzione. Per Losappio Gianluca: il ricorso è stato dichiarato inammissibile; confermata la decisione di merito che aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, riconosciuta la recidiva e motivata la pena; condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Il concordato sulla pena vincola il giudice nella sua integralità: se le parti concordano una specifica pena e condizioni, il giudice che lo accoglie deve recepirne il contenuto e non può infliggere una pena diversa (es. non può sostituire la pena detentiva con una pecuniaria se ciò non è stato richiesto). Un errore materiale della motivazione che determina una pena difforme è causa di annullamento e rinvio.
art. 393-bis cod. pen.
La causa di giustificazione per reazione ad atto arbitrario del pubblico ufficiale può applicarsi anche nella forma putativa (art. 59, comma 4 c.p.) quando sussiste un ragionevole convincimento fondato su un errore sul fatto; non può fondarsi su un mero errore di diritto. La Corte ha ritenuto che non si può introdurre in Cassazione una diversa ricostruzione fattuale non prospettata nei precedenti gradi.
art. 59, comma 4 cod. pen.
Prevede la possibilità di scriminante putativa quando l'agente, a causa di un errore sul fatto, è ragionevolmente convinto di trovarsi di fronte a un atto ingiusto; la Corte ha richiamato il principio limitativo dell'errore di fatto rispetto all'errore di diritto.
giurisprudenza citata (Sez.6, n.4665/2019; Sez.5, n.45245/2021)
Richiamati principi di consolidata giurisprudenza: il patto concordato vincola il giudice nella sua interezza (Furino) e la scriminante putativa richiede errore sul fatto e ragionevolezza dell'opinione (Atzeni).
Massime di principio
- Quando è accolto un concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., il giudice deve rispettare integralmente la misura e le condizioni concordate dalle parti; non può modificare la natura della pena (es. sostituire detentiva con pecuniaria) se tale sostituzione non è stata richiesta e concordata.
- Un errore materiale della motivazione che comporta l'irrogazione di una pena difforme rispetto al concordato rende la decisione annullabile e impone il rinvio per nuovo giudizio, poiché l'illegittimità travolge l'intero accordo.
- La scriminante putativa (reati commessi in ragionevole errore sul fatto circa l'esistenza di un atto arbitrario) è ammissibile solo se l'errore è di fatto e ragionevole; non è rilevante un mero errore di diritto o ricostruzioni fattuali nuove non emerse nei gradi di merito.
- In Cassazione non è possibile introdurre per la prima volta ricostruzioni alternative dei fatti che non siano state oggetto di valutazione nei precedenti gradi di giudizio.
- Il riconoscimento della recidiva aggravata richiede almeno un minimo apprezzamento del nesso tra precedenti e attuale condotta e può essere confermato anche con motivazione sintetica se risulta logicamente collegata alla valutazione della propensione a delinquere.
- I censori generici sulla misura della pena (senza indicare vizi specifici di motivazione o errori di diritto) sono normalmente insufficienti a determinare l'annullamento della decisione di merito.
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