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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29186/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Leonardi Michela: impugnazione per violazione dell'art. 599-bis, comma 1-ter, c.p.p., deducendo che la Corte di appello, pur avendo accolto il concordato con rinuncia ai motivi, ha sostituito la pena detentiva con una pena pecuniaria non richiesta e ha revocato la sospensione condizionale riconosciuta in primo grado. Losappio Gianluca: tre motivi di ricorso: (1) esclusione della scriminante di cui all'art. 393-bis c.p. (scriminante putativa/errore sul fatto) per fatto che le forze dell'ordine avrebbero agito con modalità arbitrarie e violente; (2) censura sul riconoscimento della recidiva aggravata, ritenuta infondata o non adeguatamente motivata considerata la distanza temporale dei precedenti; (3) vizio di motivazione eccessiva nella determinazione della pena, lamentando insufficiente riduzione rispetto al primo grado.

La decisione

Per Leonardi Michela: il ricorso è stato ritenuto fondato; la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata nei suoi confronti e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, rilevando che la modifica della pena operata in appello (sostituzione con pena pecuniaria e revoca della sospensione) era incompatibile con il contenuto del concordato non avendo la ricorrente richiesto tale sostituzione. Per Losappio Gianluca: il ricorso è stato dichiarato inammissibile; confermata la decisione di merito che aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, riconosciuta la recidiva e motivata la pena; condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Il concordato sulla pena vincola il giudice nella sua integralità: se le parti concordano una specifica pena e condizioni, il giudice che lo accoglie deve recepirne il contenuto e non può infliggere una pena diversa (es. non può sostituire la pena detentiva con una pecuniaria se ciò non è stato richiesto). Un errore materiale della motivazione che determina una pena difforme è causa di annullamento e rinvio.

  • art. 393-bis cod. pen.

    La causa di giustificazione per reazione ad atto arbitrario del pubblico ufficiale può applicarsi anche nella forma putativa (art. 59, comma 4 c.p.) quando sussiste un ragionevole convincimento fondato su un errore sul fatto; non può fondarsi su un mero errore di diritto. La Corte ha ritenuto che non si può introdurre in Cassazione una diversa ricostruzione fattuale non prospettata nei precedenti gradi.

  • art. 59, comma 4 cod. pen.

    Prevede la possibilità di scriminante putativa quando l'agente, a causa di un errore sul fatto, è ragionevolmente convinto di trovarsi di fronte a un atto ingiusto; la Corte ha richiamato il principio limitativo dell'errore di fatto rispetto all'errore di diritto.

  • giurisprudenza citata (Sez.6, n.4665/2019; Sez.5, n.45245/2021)

    Richiamati principi di consolidata giurisprudenza: il patto concordato vincola il giudice nella sua interezza (Furino) e la scriminante putativa richiede errore sul fatto e ragionevolezza dell'opinione (Atzeni).

Massime di principio

  • Quando è accolto un concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., il giudice deve rispettare integralmente la misura e le condizioni concordate dalle parti; non può modificare la natura della pena (es. sostituire detentiva con pecuniaria) se tale sostituzione non è stata richiesta e concordata.
  • Un errore materiale della motivazione che comporta l'irrogazione di una pena difforme rispetto al concordato rende la decisione annullabile e impone il rinvio per nuovo giudizio, poiché l'illegittimità travolge l'intero accordo.
  • La scriminante putativa (reati commessi in ragionevole errore sul fatto circa l'esistenza di un atto arbitrario) è ammissibile solo se l'errore è di fatto e ragionevole; non è rilevante un mero errore di diritto o ricostruzioni fattuali nuove non emerse nei gradi di merito.
  • In Cassazione non è possibile introdurre per la prima volta ricostruzioni alternative dei fatti che non siano state oggetto di valutazione nei precedenti gradi di giudizio.
  • Il riconoscimento della recidiva aggravata richiede almeno un minimo apprezzamento del nesso tra precedenti e attuale condotta e può essere confermato anche con motivazione sintetica se risulta logicamente collegata alla valutazione della propensione a delinquere.
  • I censori generici sulla misura della pena (senza indicare vizi specifici di motivazione o errori di diritto) sono normalmente insufficienti a determinare l'annullamento della decisione di merito.

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