Cassazione Civile, Ordinanza n. 06588/2023 del 06/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dirigente medico nei confronti dell'azienda ospedaliera datrice di lavoro. Il professionista aveva chiesto il pagamento di somme asseritamente dovute per prestazioni svolte, previa autorizzazione del dirigente di unità operativa, oltre le 38 ore settimanali ritenute indispensabili per l'assistenza agli utenti e il funzionamento dei servizi. In appello la domanda era stata rigettata, perché la Corte territoriale aveva interpretato l'art. 65 del CCNL della dirigenza medica del 1996 nel senso che la retribuzione di risultato assorbe anche l'eventuale superamento dell'orario di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, escludendo quindi ulteriori compensi per lavoro straordinario, anche per il personale dirigente non apicale. Con il ricorso per cassazione il dirigente medico ha dedotto violazione e falsa applicazione di varie norme, in particolare dell'art. 2108 c.c., dell'art. 36 Cost., dell'art. 15 d.lgs. n. 502/1992, del d.P.R. n. 384/1990, dell'art. 24 d.lgs. n. 165/2001, delle regole ermeneutiche contrattuali e degli artt. 2697 e 1218 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse travisato la domanda: non si sarebbe trattato di chiedere solo la maggiorazione per lavoro straordinario, ma la retribuzione di risultato, che l'azienda non avrebbe corrisposto, con conseguente inadempimento e diritto al risarcimento del danno. La Cassazione ha ritenuto infondato il motivo, osservando che il giudice di merito aveva correttamente ricondotto la domanda al petitum effettivamente proposto e che, comunque, secondo la giurisprudenza richiamata, nello specifico ambito della dirigenza medica nel lavoro pubblico privatizzato, il lavoro straordinario non dà luogo a diritti retributivi ulteriori rispetto a quelli previsti a titolo di retribuzione di risultato o di specifiche attività aggiuntive autorizzate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del dirigente medico. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello sia nella qualificazione della domanda sia nell'applicazione del principio secondo cui, per la dirigenza medica del pubblico impiego privatizzato, lo svolgimento di lavoro oltre l'orario contrattuale non comporta un autonomo diritto al compenso straordinario oltre quanto previsto per la retribuzione di risultato o per specifiche attività aggiuntive. Ha quindi confermato il rigetto della pretesa economica e condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 2108 c.c.
richiamato dal ricorrente quale base del preteso compenso per lavoro straordinario; la Corte esclude che nel caso della dirigenza medica sorga un autonomo diritto retributivo oltre i trattamenti specifici previsti
art. 36, comma 1, Cost.
invocato dal ricorrente a fondamento della pretesa retributiva; non viene ritenuto idoneo a sovvertire l'assetto contrattuale e normativo applicabile
art. 15, d.lgs. n. 502/1992
richiamato tra le norme di riferimento del rapporto della dirigenza medica
d.P.R. n. 384/1990
richiamato dal ricorrente tra le norme disciplinanti il rapporto
art. 24 d.lgs. n. 165/2001
richiamato quale norma regolatrice del lavoro pubblico privatizzato della dirigenza
artt. 1362, 1366, 1367 e 1375 c.c.
invocati per censurare l'interpretazione del CCNL; la Corte ritiene corretta l'interpretazione data dal giudice di merito
art. 65 del CCNL di comparto
interpretato nel senso che la retribuzione di risultato compensa anche l'eventuale superamento dell'orario lavorativo per il conseguimento degli obiettivi assegnati, escludendo ulteriori compensi per straordinario
art. 2697 c.c.
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova, ma il motivo è respinto perché la domanda è ritenuta infondata in radice
art. 1218 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di inadempimento della datrice di lavoro; la Corte esclude che vi sia un inadempimento rilevante rispetto al diritto azionato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente
Massime di principio
- Nel rapporto di dirigenza medica del pubblico impiego privatizzato, il lavoro svolto oltre l'orario contrattuale non genera automaticamente un autonomo diritto al compenso per lavoro straordinario se l'ordinamento contrattuale prevede già una retribuzione di risultato o altre specifiche voci remunerative per le attività aggiuntive.
- L'interpretazione della domanda giudiziale deve restare ancorata al petitum e alla causa petendi effettivamente dedotti: il giudice non può trasformare la pretesa in un diverso bene della vita rispetto a quello azionato dall'attore.
- Quando il contratto collettivo disciplina in modo specifico la remunerazione della dirigenza e del superamento dell'orario, la pretesa a ulteriori compensi va verificata alla luce di tale assetto normativo-contrattuale, non sulla base di una generica rivendicazione di straordinario.
- In tema di ricorso per cassazione, la censura di violazione delle regole interpretative del contratto non può essere accolta se la soluzione adottata dal giudice di merito è coerente con il significato letterale e sistematico della clausola e con l'orientamento giurisprudenziale consolidato.
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