Cassazione Civile, Ordinanza n. 13472/2026 del 09/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRPEF e ulteriori voci relative all’anno d’imposta 2011, con cui l’Ufficio ha rideterminato il reddito d’impresa del contribuente applicando gli studi di settore. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto dalla CTP di Messina, ma in appello la CGT di secondo grado della Sicilia ha accolto l’impugnazione dell’Agenzia, ritenendo che la documentazione prodotta dal contribuente non fosse idonea a smentire la pretesa fiscale e che, per il 2011, fosse prevalente l’attività di movimentazione terra rispetto all’attività riconducibile al codice 099001. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo: la prevalenza, nell’anno 2011, dell’attività di "lavori attinenti ad estrazione e altre attività di cava", provata dalla documentazione contabile e fiscale, dalla quale risultava che la quasi totalità dei ricavi derivava dalla vendita di sabbia, pietrisco, ciottolame, ghiaietto e materiali analoghi. Secondo il ricorrente, ciò avrebbe imposto l’inquadramento nell’attività con codice Ateco 09.90.01 e l’applicazione dello studio di settore VD04A, invece dei codici 45.21.1 e 45.21.2 e dello studio TG69U utilizzati dall’Ufficio; con il corretto inquadramento non sarebbe emersa alcuna discrasia tra ricavi dichiarati e ricavi presunti, come già riconosciuto per l’anno 2010.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, formalmente prospettata come omesso esame di un fatto decisivo, mirasse in realtà a contestare la valutazione delle prove e la motivazione della sentenza di merito, sollecitando un nuovo giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la CGT aveva comunque esaminato la questione della prevalenza dell’attività, ritenendo inidonea la documentazione prodotta a scalfire la pretesa tributaria e valorizzando i dati dichiarati dal contribuente e le fatture emesse. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è configurabile, nel testo novellato, solo come omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la mera insufficienza o erroneità della motivazione né la rivalutazione del merito.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Per la deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui risulta.
art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.
È necessario indicare e produrre gli atti e documenti rilevanti su cui il motivo si fonda.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
Ha introdotto il nuovo perimetro del vizio motivazionale deducibile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riguarda solo un fatto storico preciso, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non basta lamentare una valutazione delle prove ritenuta errata o incompleta.
- L’omesso esame di documenti o di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, quando la censura investe in sostanza il merito della decisione.
- La specificità del motivo di ricorso per omesso esame impone di indicare puntualmente il fatto storico trascurato, il dato da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13370/2026 del 09/05/2026
- ordinanza_civile · 9 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13371/2026 del 09/05/2026
- ordinanza_civile · 9 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13372/2026 del 09/05/2026
- ordinanza_civile · 9 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13373/2026 del 09/05/2026
- ordinanza_civile · 9 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13374/2026 del 09/05/2026
- ordinanza_civile · 9 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13375/2026 del 09/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →