Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35926/2025 del 04/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna il rigetto parziale della richiesta di riconoscimento di giorni di liberazione anticipata per più semestri di esecuzione della pena. Ha dedotto due motivi: (1) rispetto al quarto semestre (28/10/2022 - 29/04/2023) contesta la decisione del Tribunale di non riconoscere il beneficio, sostenendo che l'ultima trasgressione disciplinare risale al 25/10/2022 e che successivamente, anche durante il periodo in parte trascorso in affidamento in prova e in parte in detenzione, non ci sono state ulteriori violazioni; perciò ritiene che il Tribunale abbia illegittimamente considerato quella trasgressione ostativa al riconoscimento del beneficio per il quarto semestre e abbia motivato in modo contraddittorio rispetto al riconoscimento del quinto semestre. (2) rispetto al primo semestre (29/04/2021 - 28/10/2021) deduce contraddittorietà della motivazione perché, pur avendo il Tribunale riconosciuto che il periodo di affidamento è stato espiato positivamente fino al 31/10/2021, ha comunque escluso il riconoscimento della liberazione anticipata sostenendo che le violazioni che hanno poi determinato la revoca dell'affidamento sono avvenute durante il periodo per cui si chiede il beneficio e sono indicative della mancata partecipazione all'opera di rieducazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui le ammonizioni e le inadempienze (mancata presenza agli appuntamenti UEPE, mancato avvio dell'attivita' di volontariato, atteggiamenti scorretti verso il funzionario) perfezionate durante il periodo dell'affidamento in prova e fino alla revoca (ordinanza del 15/12/2022) sono rilevanti ai fini del riconoscimento della liberazione anticipata per i semestri dedotti. Il giudice ha motivato che la revoca dell'affidamento con efficacia ex nunc non cancella il disvalore delle condotte tenute nel periodo anteriore alla revoca e che non esistono automatismi tra il riconoscimento dell'espiazione della pena in affidamento in prova e il conseguente riconoscimento automatico del corrispondente periodo di liberazione anticipata, trattandosi di valutazioni su piani diversi. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma indicata quale parametro di impugnazione (contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione). La Corte rileva che l'eccezione non è fondata perché la motivazione del Tribunale è logica e congrua.

  • art. 54 Ord. pen.

    Richiamata in relazione al principio che ai fini della liberazione anticipata si valuta la partecipazione all'opera di rieducazione; le trasgressioni alle prescrizioni dell'affidamento sono indice di mancata partecipazione e rilevano ai fini del riconoscimento del beneficio.

  • disp. att. art. 173 cod. proc. pen.

    Cita la regola formale per l'enunciazione dei motivi di ricorso; utilizzata per la disposizione procedurale relativa all'ordine di esposizione dei motivi.

Massime di principio

  • Le violazioni delle prescrizioni dell'affidamento in prova commesse durante il semestre per il quale si richiede la liberazione anticipata sono rilevanti e possono ostare al riconoscimento del beneficio, anche se la misura alternativa viene revocata con efficacia ex nunc successivamente.
  • La dichiarazione che un periodo e' stato 'espiato' in affidamento senza effetto retroattivo non equivale automaticamente a un giudizio positivo della condotta ai fini della liberazione anticipata: sono valutazioni su piani distinti e autonome.
  • Per ottenere il riconoscimento della liberazione anticipata è determinante dimostrare una partecipazione effettiva all'opera di rieducazione (osservanza degli appuntamenti UEPE, svolgimento delle attività prescritte, corretto comportamento verso il personale) durante il periodo per cui si chiede il beneficio.
  • In sede di impugnazione per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione occorre far emergere un vizio concreto nella catena logica della decisione e non soltanto manifestare disaccordo sulla valutazione discrezionale delle condotte.
  • I fatti e le inadempienze anteriori al semestre richiesto sono generalmente meno rilevanti; rilevano prioritariamente i comportamenti tenuti nel semestre per cui si chiede la liberazione anticipata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.