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Sentenza

Sentenza del 17/01/2020 n. 894 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Si trattava di un ricorso per il rimborso di un credito IVA richiesto dal Banco Popolare in qualità di cessionaria del credito del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. L'Agenzia impugnava la decisione favorevole al contribuente con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione di norme tributarie e del codice civile per avere la CTR invertito il riparto degli oneri probatori e non aver tenuto conto di presunte circostanze ostative (incluso il divieto di cessione parziale del credito IVA); (2) errata applicazione dell'art. 1283 c.c. e violazione del D.L. relativo al regime degli interessi, per avere la CTR riconosciuto interessi anatocistici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto inammissibile/infondato il primo motivo poiché la CTR aveva correttamente valutato le prove (in particolare la notificazione dell'atto di cessione e l'assenza di documentazione dell'Amministrazione a sostegno delle doglianze) e non aveva invertito il riparto degli oneri probatori. Sul secondo motivo la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui, per i rimborsi IVA, dal 4 luglio 2006 (entrata in vigore del D.L. citato) non si calcolano interessi anatocistici; per i periodi anteriori continua ad applicarsi l'art. 1283 c.c. La Corte ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese processuali a favore della resistente.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 30, comma 2

    Richiamata dall'Amministrazione come norma rilevante per la quantificazione e la gestione dei crediti IVA; la Corte non ha ravvisato violazioni nell'applicazione operata dai giudici di merito.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 38-bis

    Norma richiamata in relazione alle modalità di rimborso del credito IVA; non è emersa dalla CTR documentazione idonea a smentire la titolarità del credito vantata dal contribuente.

  • D.L. n. 70/1988, art. 5

    Citato dall'Amministrazione tra le norme invocate a supporto delle proprie eccezioni; la Corte ha osservato che le allegazioni dell'Ufficio non sono state provate in fatto.

  • D.M. n. 334/1997

    Richiamato come parte della normativa amministrativa inerente rimborsi/compensazioni; privo di efficacia a ribaltare le valutazioni probatorie del giudice di merito.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 43-bis

    Invocato dall'Amministrazione; la Corte non ha dato rilievo al preciso richiamo normativo perché mancava documentazione probatoria delle circostanze ostative.

  • Codice civile, art. 2697

    Riferito al riparto dell'onere della prova: la Corte ribadisce che il contribuente, quale attore sostanziale in una domanda di rimborso, ha l'onere di provare i fatti che giustificano il rimborso; tuttavia l'Amministrazione deve provare le circostanze ostative quando le allega.

  • Codice civile, art. 1283

    "In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale..."

    Principio sull'anatocismo applicabile per il periodo anteriore al 4 luglio 2006; la Corte conferma che art. 1283 c.c. mantiene efficacia per i periodi anteriori all'entrata in vigore della norma che vieta l'anatocismo sui rimborsi tributari.

  • D.L. n. 233/2006, art. 37, comma 50 (conv. con L. n. 248/2006)

    "Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c."

    Norma sostanziale entrata in vigore il 4 luglio 2006: da quella data non si calcolano interessi anatocistici sulle somme dovute a titolo di rimborso d'imposta.

Massime di principio

  • In un giudizio per rimborso tributario il contribuente è attore sostanziale e deve provare i presupposti del diritto al rimborso; tuttavia l'Amministrazione, se allega circostanze ostative, deve fornirne prova documentale.
  • La notificazione dell'atto di cessione del credito all'Amministrazione costituisce elemento forte di prova della titolarità del credito e può corroborare la domanda di rimborso, se l'Amministrazione non dimostra il contrario.
  • La valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti sono di competenza del giudice di merito; la Cassazione sindaca solo la legittimità e non può rivedere liberamente le valutazioni probatorie salvo vizi di motivazione o violazioni di diritto.
  • Il divieto di anatocismo sugli interessi relativi ai rimborsi tributari opera dalla data di entrata in vigore della norma (4 luglio 2006); per i periodi anteriori resta applicabile l'art. 1283 c.c.
  • La semplice invocazione di profili ostativi da parte dell'Amministrazione senza documentazione non è sufficiente a contrastare la prova apportata dal contribuente: l'onere probatorio grava su chi afferma i fatti impeditivi.

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