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Sentenza

Sentenza del 29/01/2018 n. 135 - Comm. Trib. Prov. Agrigento

Notifica art. 145 cpc - addetta ricezione atti e sede effettiva della società - liquidazione imposte a seguito di controllo automatizzato - obbligo di contraddittorio preventivo se tardività del versamento - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava la validità della notifica eseguita ai sensi dell’art. 145 c.p.c., sostenendo che la persona che aveva ricevuto l’atto non fosse una dipendente né una rappresentante della società. Contestava inoltre la liquidazione delle imposte derivante da controllo automatizzato, lamentando la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo e la conseguente perdita della riduzione a un terzo delle sanzioni.

La decisione

La contestazione è stata respinta. La notifica presso la sede effettiva è stata ritenuta valida, poiché l’ufficiale giudiziario aveva attestato circostanze direttamente percepite e la consegna era stata effettuata a una persona qualificatasi come addetta alla ricezione degli atti. La società non poteva limitarsi a dimostrare l’assenza di un rapporto di lavoro subordinato, ma avrebbe dovuto provare l’inesistenza di qualunque incarico o rapporto idoneo a collegare la persona alla sede. Quanto al controllo automatizzato, è stato escluso l’obbligo di comunicazione preventiva quando l’irregolarità consiste nella tardività del versamento e non emergono incertezze rilevanti sulla dichiarazione; di conseguenza, non spettava la riduzione delle sanzioni a un terzo.

Norme richiamate

  • Art. 145 c.p.c.

    Notificazione alle persone giuridiche

    La notifica presso la sede legale o presso la sede effettiva della società è regolare se l’atto viene consegnato a una persona legata alla società da un rapporto idoneo, anche temporaneo o non lavorativo, che le attribuisca il compito di ricevere la corrispondenza. La presenza della persona nei locali della sede fa presumere tale incarico, salvo prova contraria della società.

  • Art. 46, comma 2, c.c.

    La sede della persona giuridica è nel luogo in cui è stabilita la sede legale; possono tuttavia essere considerate anche le sedi effettive dell’attività.

    La notifica può essere validamente eseguita presso la sede effettiva della società quando questa risulti diversa dalla sede legale.

Massime di principio

  • Per contestare una notifica ricevuta presso la sede societaria non è sufficiente dimostrare che il consegnatario non fosse dipendente: occorre provare che non avesse alcun incarico, anche informale, provvisorio o occasionale, di ricevere la corrispondenza.
  • Le attestazioni dell’ufficiale giudiziario relative alla sede indicata e alla qualifica dichiarata dal consegnatario fanno fede fino a querela di falso quando riguardano circostanze direttamente constatate o percepite dal pubblico ufficiale.
  • Nel controllo automatizzato della dichiarazione, il contraddittorio preventivo è necessario solo se emergono incertezze rilevanti su elementi della dichiarazione; non è normalmente richiesto per la semplice tardività del pagamento di un importo già dichiarato.
  • L’assenza della comunicazione di irregolarità, quando non era obbligatoria, impedisce di ottenere la riduzione delle sanzioni a un terzo.
  • La società che cambia sede o opera stabilmente in un luogo diverso dalla sede legale deve mantenere aggiornati i propri recapiti e gestire adeguatamente la ricezione degli atti, poiché la notifica presso la sede effettiva può produrre effetti validi.

Testo integrale

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