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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35156/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva rigettato il suo appello e confermato l'annullamento, da parte del giudice di primo grado, di tre avvisi di accertamento ai fini IVA relativi ai periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009. Nel corso del giudizio di legittimità la società contribuente ha rappresentato di avere aderito alla definizione agevolata della controversia prevista dal d.l. n. 119 del 2018, art. 6, producendo la documentazione della domanda e del versamento dell'importo dovuto; la stessa Agenzia ha dato atto della regolarità della definizione. La Corte ha quindi verificato se ricorressero i presupposti dell'estinzione del processo per effetto della definizione agevolata e della mancata istanza di trattazione nei termini.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite tributaria ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, rilevando il pagamento dovuto e l'assenza di istanza di trattazione entro il termine previsto. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese tra le parti e ha escluso la debenza dell'ulteriore contributo unificato, evidenziando che l'estinzione dipendeva da iniziativa della parte controricorrente e che per l'Agenzia operava la prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • d.l. n. 119 del 2018, art. 6

    comma 2-ter; comma 10; comma 12; comma 13

    La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto; in mancanza di istanza di trattazione entro il termine stabilito, il processo va dichiarato estinto. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • l. n. 136 del 2018

    legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018

    La legge di conversione rileva quale base normativa della disciplina della definizione agevolata richiamata dalla Corte.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228

    L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si estingue per effetto di una causa estintiva conseguente all'iniziativa della parte controricorrente; per l'Agenzia rileva inoltre la prenotazione a debito.

  • l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    È richiamata quale disposizione che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari pendenti in Cassazione, la definizione agevolata prevista dalla disciplina speciale estingue il processo quando risulti perfezionata con il pagamento dell'importo dovuto e non sia stata depositata nei termini istanza di trattazione.
  • La verifica della regolarità della definizione agevolata può essere compiuta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e del riscontro della controparte, senza necessità di esaminare il merito dell'impugnazione.
  • Quando il processo si estingue per adesione della parte resistente a una definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non è dovuto l'ulteriore contributo unificato nei casi esclusi dalla relativa disciplina.
  • In presenza di una causa estintiva del giudizio derivante dall'iniziativa della parte resistente, il giudizio di legittimità non viene deciso nel merito del ricorso ma si chiude con declaratoria di estinzione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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