Sentenza del 14/10/2020 n. 22172 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti avevano richiesto la variazione catastale (denuncia del 31/07/2014) di cinque unita' da categorie ordinarie (C/2 e A/4) a F/2 (unita' collabenti) perche' fatiscenti e incapaci di produrre reddito. L'Agenzia ha rettificato la variazione e ripristinato le categorie originarie con avviso di accertamento. In primo grado la CTP ha accolto i contribuenti riconoscendo la fatiscenza (anche in base a perizia). La CTR, in appello dell'Ufficio, ha riformato integralmente la sentenza di primo grado ritenendo che gli immobili fossero individuabili e perimetrabili e quindi non censibili in F/2; i contribuenti hanno impugnato la sentenza di appello in Cassazione con tre motivi (falsa applicazione del D.M. 28/1998 art.3, comma 2; violazione dell'art.132 c.p.c. per contraddittorieta' della motivazione; omesso esame di fatti decisivi — la fatiscenza e l'inidoneita' a produrre reddito).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando l'insanabile contraddittorieta' della motivazione della CTR (la stessa aveva affermato regole generali sulla ammissibilita' della categoria F/2 e poi, nel caso concreto, ha ritenuto gli immobili individuabili/perimetrabili e percio' non collabenti senza valutare coerentemente gli altri requisiti). Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa a diversa sezione della CTR della Campania perché valuti, oltre all'individuabilita' e alla perimetrabilita', se sussistano gli altri requisiti per la classificazione in F/2 (in particolare la fatiscenza e la totale inidoneita' a produrre reddito). La Corte ha disposto anche che il giudice del rinvio regoli le spese del giudizio di legittimita'.
Norme richiamate
Decreto Ministeriale n. 28 del 1998, art. 3, comma 2
Definisce i criteri per la classificazione catastale delle unita' collabenti (F/2): richiede la perdita della capacita' reddituale; la Corte territoriale ha interpretato che unita' non individuabili/non perimetrabili non sono ammissibili in F/2, ma la motivazione e' risultata contraddittoria nel caso concreto.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13/6/2016
Richiamata come documento di prassi interpretativa in materia di censimento catastale e criteri di classificazione; i ricorrenti hanno censurato la mancata o errata applicazione di tale circolare da parte della CTR.
Articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Motivo di cassazione per falsa applicazione/errata interpretazione della norma: invocato per contestare la interpretazione del D.M. 28/1998 operata dalla CTR.
Articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Motivo di cassazione per omesso esame di fatti decisivi: invocato per lamentare che la CTR non abbia adeguatamente valutato la prova della fatiscenza e dell'inidoneita' a produrre reddito.
Articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4
Richiamato per censurare l'insanabile contraddittorieta' della motivazione della sentenza di merito.
Massime di principio
- La qualifica catastale come unita' collabente (F/2) richiede l'accertamento che l'unita' abbia perduto la capacita' di produrre reddito; questa valutazione deve essere fondata su elementi di fatto (es. perizia) e motivata chiaramente dal giudice/amministrazione.
- L'eventuale individuabilita' e perimetrabilita' dell'unita' e' elemento che va valutato e chiarito: secondo la giurisprudenza di merito le unita' non individuabili/non perimetrabili non sono ammissibili in F/2, ma l'esistenza dell'individuabilita' non esclude automaticamente la valutazione della fatiscenza e dell'inidoneita' reddituale.
- Il contribuente che invoca la classificazione in F/2 deve produrre prova documentale e peritale dell'effettiva fatiscenza e dell'inidoneita' a produrre reddito; l'Ufficio deve motivare adeguatamente il diniego, contestando i fatti provati quando opportuno.
- La decisione amministrativa o giurisdizionale deve avere una motivazione coerente e non contraddittoria: affermazioni generali e poi conclusioni opposte nel caso concreto possono portare alla cassazione e al rinvio per nuovo esame.
- In conflitti catastali il giudice del rinvio dovra' esaminare congiuntamente: (a) la identifibilita'/perimetrabilita' delle unita', (b) la presenza di fatiscenza e perdita di capacita' reddituale, e (c) la prova prodotta dalle parti, valutando anche la conformita' alla prassi ministeriale e circolari dell'Agenzia.
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