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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07159/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo ex art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo in modo unitario violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della sua responsabilità penale. La Corte di cassazione ha però rilevato che l'unico motivo era del tutto generico: non rispettava i requisiti di specificità di cui all'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p., perché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta immune da illogicità, non individuava gli elementi di fatto o di diritto posti a base della censura e non consentiva al giudice dell'impugnazione di comprendere i rilievi mossi e svolgere il proprio sindacato.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    Il motivo di impugnazione deve essere specifico e deve indicare puntualmente gli elementi di censura; la mancanza di specificità e di concreta individuazione delle doglianze rende il ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il motivo che deduce violazione di legge o vizio di motivazione deve essere specifico e autosufficiente, indicando in modo chiaro gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la censura.
  • La mera enunciazione astratta di violazione di legge o difetto di motivazione, senza confronto puntuale con la ratio della sentenza impugnata, non consente al giudice di legittimità di esercitare il sindacato richiesto e comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando la sentenza impugnata risulta sorretta da motivazione non manifestamente illogica, il ricorso che non confuti in modo analitico tale motivazione è generico e non supera il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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