Sentenza n. 747/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, - del provvedimento dirigenziale Cat. -OMISSIS-, emesso in data 27 giugno 2025 dalla Questura della Provincia di Brindisi e notificato in pari data al ricorrente dal Commissariato di P.S. di Mesagne - Ufficio Polizia Amministrativa, con il quale è stato disposto in autotutela l’annullamento della licenza di Pubblica Sicurezza rilasciata in data 6 settembre 2024, ai sensi dell’art. 1, comma 643 della Legge n. 190/2014 per la commercializzazione dei giochi pubblici; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti, ivi compresi i pareri, relazioni tecniche e determinazioni istruttorie che hanno condotto all’adozione del suddetto provvedimento; nonché, per la condanna delle Amministrazioni al risarcimento dei danni derivanti dalla lesione dell’affidamento legittimo e dalla perdita di chance economica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento d'ufficio della licenza di pubblica sicurezza rilasciata per la commercializzazione dei giochi pubblici
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Brindisi del 27 giugno 2025, con cui era stata annullata in autotutela la licenza rilasciata il 6 settembre 2024 ai sensi dell'art. 1, comma 643, l. n. 190/2014. La licenza era stata inizialmente rilasciata sulla base dell'accertamento della Polizia Locale, che aveva attestato il rispetto della distanza minima dai luoghi sensibili. Successive verifiche comunali avevano invece indicato distanze inferiori ai 250 metri dalla Basilica della Madonna del Carmine. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 7, comma 2, l.r. Puglia n. 43/2013 e dell'art. 190 d.lgs. n. 285/1992, per errata individuazione del percorso pedonale rilevante e conseguente erroneo calcolo delle distanze; violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 e dei principi di contraddittorio e buona amministrazione, per omessa partecipazione al procedimento di secondo grado; violazione degli artt. 3, 10, 21-quinquies e 21-nonies l. n. 241/1990, per difetto dei presupposti dell'annullamento d'ufficio, insufficiente istruttoria e motivazione, mancata considerazione dell'interesse pubblico attuale e concreto e dell'affidamento maturato sulla licenza. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per lesione dell'affidamento e perdita di chance economica.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di annullamento, ritenendo assorbenti le censure relative all'omessa instaurazione del contraddittorio procedimentale e all'insufficienza della motivazione dell'annullamento d'ufficio. La Questura aveva adottato il provvedimento sulla sola base della relazione dell'Ufficio Urbanistica comunale, senza consentire al titolare della licenza di interloquire nel procedimento di secondo grado, nonostante si trattasse del ritiro di un provvedimento favorevole e nonostante l'esistenza di risultanze tecniche contrastanti. L'omessa partecipazione era particolarmente rilevante poiché l'annullamento non aveva natura vincolata, ma implicava valutazioni discrezionali e un confronto tra interesse pubblico e interesse privato. È stata inoltre ritenuta insufficiente la motivazione sull'interesse pubblico attuale e concreto richiesto dall'art. 21-nonies l. n. 241/1990: non vi era stato alcun mutamento sostanziale dello stato dei luoghi e la stessa amministrazione comunale aveva inizialmente attestato il rispetto delle distanze. Il provvedimento è stato quindi annullato, fatti salvi i successivi provvedimenti dell'amministrazione. La domanda di risarcimento è stata respinta perché non era stata provata l'effettiva chiusura immediata dell'attività; inoltre, i guadagni prospettici erano stati quantificati sulla base di una media riferita a un periodo limitato e non potevano essere automaticamente proiettati sul periodo di eventuale sospensione. Le spese sono state integralmente compensate per parziale soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, l.r. Puglia n. 43/2013
La disposizione disciplina la distanza minima dei locali destinati alla raccolta di giochi e scommesse dai luoghi sensibili; il relativo criterio di misurazione è stato contestato dal ricorrente, ma la questione è rimasta assorbita.
art. 190 d.lgs. n. 285/1992
È stato invocato per sostenere che la distanza dovesse essere misurata lungo il percorso pedonale più breve e legittimo, considerando gli attraversamenti obbligati e le caratteristiche dei marciapiedi; la questione è rimasta assorbita.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per l'omessa partecipazione al procedimento; il TAR ha riconosciuto in termini sostanziali la necessità del contraddittorio procedimentale prima del ritiro della licenza favorevole.
art. 3 l. n. 241/1990
Impone una motivazione idonea a rendere comprensibili i presupposti e le ragioni della decisione; la motivazione dell'annullamento è stata ritenuta insufficiente.
art. 21-quinquies l. n. 241/1990
È stato richiamato dal ricorrente, ma la decisione si fonda principalmente sui presupposti dell'annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
L'annullamento d'ufficio di un provvedimento favorevole richiede la valutazione di un interesse pubblico attuale e concreto, adeguatamente motivata e comparata con l'interesse privato; tali requisiti sono stati ritenuti carenti.
art. 1, comma 643, l. n. 190/2014
Costituisce la base normativa della licenza di pubblica sicurezza per la commercializzazione dei giochi pubblici.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria è stata respinta per mancata prova del danno effettivamente subito e della sua quantificazione.
Massime di principio
- Il ritiro in autotutela di un provvedimento favorevole richiede, di regola, la previa instaurazione del contraddittorio con il destinatario, soprattutto quando il provvedimento incide su una posizione già consolidata e la partecipazione può fornire elementi rilevanti per la decisione.
- L'annullamento d'ufficio di un titolo autorizzatorio non può fondarsi sulla mera emersione di una diversa valutazione amministrativa, ma deve essere sorretto da una motivazione puntuale sull'interesse pubblico attuale e concreto alla rimozione, comparato con l'interesse privato e con l'affidamento del destinatario.
- L'esistenza di risultanze istruttorie contrastanti impone all'amministrazione un approfondimento procedimentale effettivo e una motivazione specifica sulle ragioni per cui una ricostruzione dei fatti debba prevalere sulle altre.
- L'omessa partecipazione procedimentale assume rilievo invalidante quando il potere esercitato è discrezionale e il destinatario avrebbe potuto apportare elementi di fatto o osservazioni potenzialmente influenti sulla decisione.
- La domanda risarcitoria per illegittima attività amministrativa richiede la prova concreta del danno e del nesso causale; non è sufficiente una quantificazione prospettica dei guadagni fondata su dati limitati e sull'ipotetica prosecuzione lineare dell'andamento economico.
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