Sentenza n. 1649/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - del silenzio diniego formatosi sul ricorso gerarchico promosso in data 18/05/2023 avverso il provvedimento di conferma del divieto di detenzione di armi e munizioni prot. n. 24239/D del giorno 12/04/2023, notificato a mani del destinatario in data 20/04/2023; - del citato provvedimento di conferma del divieto di detenzione armi e munizioni Prot. N. 24239/D del 12/04/2023; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, ove occorrer possa: - il decreto n. 24239/D Area I/ter emesso dal Prefetto di Torino in data 20/05/2020, con il quale veniva disposto il divieto di detenzione di qualsiasi tipo di arma e munizione nei confronti dell’odierno ricorrente, e del silenzio diniego formatosi sul ricorso gerarchico proposto in data 18/05/2023 avverso tale provvedimento; - il decreto Cat. 6.F/2020 del 22/12/2020, notificato in data 24/03/2021, di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia; - il decreto prot. n. 24239/F Area I/ter, emesso dal Prefetto di Torino in data 21/12/2021, che ha respinto il ricorso gerarchico presentato in data 8/4/2021 avverso il decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia Cat. 6.F/2020 del 22/12/2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego sul ricorso gerarchico e provvedimento prefettizio di conferma del divieto di detenzione di armi e munizioni, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego formatosi sul ricorso gerarchico e il provvedimento prefettizio di conferma del divieto di detenzione di armi e munizioni, unitamente agli ulteriori atti collegati, tra cui il precedente divieto, la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia e il rigetto del relativo ricorso gerarchico. Nelle more del giudizio, il ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, deducendo che la propria pretesa era stata soddisfatta dalla successiva revoca del divieto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a., rilevando che il divieto di detenzione di armi era stato revocato dal Prefetto di Torino nelle more del giudizio e che, pertanto, la pretesa sostanziale del ricorrente era stata soddisfatta. Le spese di lite sono state integralmente compensate, tenuto conto dell'andamento della controversia, del rigetto dell'istanza cautelare e del fatto che la revoca era stata disposta per fatti sopravvenuti ai sensi dell'art. 21-quinquies l. 241/1990. È stato posto a carico dell'Amministrazione l'onere del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 34, ultimo comma, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nelle more del giudizio, l'Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente.
art. 21-quinquies l. 241/1990
La revoca del provvedimento impugnato per fatti sopravvenuti è stata considerata dal giudice quale ragione della sopravvenuta soddisfazione della pretesa, rilevante anche ai fini della compensazione delle spese.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
L'onere del contributo unificato è stato posto a carico dell'Amministrazione, nonostante la compensazione delle spese di lite.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, un successivo provvedimento amministrativo soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata, rendendo inutiliter data la prosecuzione della controversia sull'atto originariamente impugnato.
- La revoca del provvedimento impugnato per fatti sopravvenuti ai sensi dell'art. 21-quinquies l. 241/1990 può determinare la cessazione della materia del contendere, ove elimini integralmente l'utilità concreta perseguita dal ricorrente.
- La cessazione della materia del contendere non comporta necessariamente la condanna dell'Amministrazione alle spese: il giudice può compensarle in considerazione delle concrete vicende processuali e della causa sopravvenuta della revoca.
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