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Ordinanza

Ordinanza n. 124/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento del Dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio del Comune di Fasano prot. n. 0073533 del 16/12/2025, notificato in pari data, avente ad oggetto “annullamento in autotutela della S.C.I.A. alternativa al P.d.C n. 1477/2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e dell’art. 21-nonies della Legge agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e di tutti gli atti preordinati, connessi, collegati e conseguenti”, con cui si dispone l’annullamento del titolo edilizio e si ordina la demolizione delle opere realizzate; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la nota prot. n. 27913 del 18/05/2023 di avvio del procedimento di annullamento in autotutela e la nota prot. n. 0029965 del 23/05/2025 di diniego della proroga dei termini di validità del titolo edilizio.

Giustizia amministrativa202600167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento comunale di annullamento in autotutela della SCIA alternativa al permesso di costruire e contestuale ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del dirigente comunale del 16 dicembre 2025 con cui è stata annullata in autotutela la SCIA alternativa al permesso di costruire n. 1477/2021, ai sensi degli artt. 7 e 21-nonies della legge n. 241/1990, ed è stata ordinata la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi. Sono stati inoltre impugnati l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela e il diniego della proroga dei termini di validità del titolo edilizio. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti, rilevando soltanto che le questioni poste con il ricorso necessitano di approfondimento nella fase di merito.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente l’istanza cautelare, sospendendo interinalmente gli effetti del provvedimento impugnato limitatamente all’ordine di rimozione delle opere ritenute abusive e all’ordine di ripristino dello stato dei luoghi. La sospensione è stata disposta in considerazione della natura del pregiudizio dedotto e dell’opportunità di consentire una decisione di merito su una situazione ancora integra; il Collegio ha inoltre ritenuto che le questioni del ricorso richiedano approfondimento in sede di merito. Non è stata invece accordata una sospensione generale del provvedimento, poiché il danno connesso all’interesse pretensivo fatto valere non è stato ritenuto irreparabile alla luce delle allegazioni presentate. Il merito è stato fissato alla prima udienza pubblica di gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento normativo, insieme all’art. 21-nonies, del procedimento di annullamento in autotutela.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato quale base normativa dell’annullamento in autotutela della SCIA alternativa al permesso di costruire; la legittimità dell’esercizio del potere è stata rinviata all’approfondimento nel merito.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina della tutela cautelare; la misura è stata concessa limitatamente agli ordini di rimozione e ripristino.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con una definizione sommaria e l’esecuzione dell’atto può determinare la rimozione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi, il giudice può sospendere interinalmente gli effetti dell’atto limitatamente a tali misure, preservando l’integrità della situazione controversa fino alla decisione di merito.
  • La tutela cautelare può essere limitata alle sole statuizioni dell’atto suscettibili di arrecare un pregiudizio grave e non reversibile; la sospensione non deve estendersi all’intero provvedimento quando il danno collegato al mero interesse pretensivo del ricorrente non risulti irreparabile in base alle specifiche allegazioni di causa.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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