CCNL Catene Alberghiere
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 gen 2025 al 31 dic 2027
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Il contratto si applica ai dipendenti delle strutture alberghiere in catena, comprese le strutture stagionali. Rientrano nell'ambito: a) le catene alberghiere operanti in Italia, inclusi gli hotel villaggio, organizzate secondo criteri propri dell'organizzazione industriale, ossia imprese che gestiscono, in qualsiasi forma societaria e/o commerciale, più strutture coordinate tra loro sotto uno o più marchi; b) le imprese straniere o le loro stabili organizzazioni in Italia che, pur operando sul territorio nazionale anche con una sola struttura ricettiva, esercitino l'attività alberghiera in ambito internazionale con le medesime modalità organizzative.
Inquadramento generale
Il CCNL disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle catene alberghiere aderenti al sistema Turismo Confindustria, comprese le strutture stagionali e gli hotel villaggio, nonché le imprese straniere o loro stabili organizzazioni operanti in Italia con modalità di gestione alberghiera in ambito internazionale.
Validità contrattuale: dal 01/01/2025 al 31/12/2027.
Ambito di applicazione
Si applica a:
- catene alberghiere operanti in Italia, anche stagionali;
- imprese che gestiscono più strutture coordinate tra loro sotto uno o più marchi;
- imprese estere o stabili organizzazioni in Italia che svolgono attività alberghiera con organizzazione di tipo industriale/internazionale.
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- Federturismo-Confindustria
- AICA
Organizzazioni sindacali
- FILCAMS-CGIL
- FISASCAT-CISL
- UILTUCS-UIL
Trattamento economico
Minimi tabellari mensili
La retribuzione nazionale conglobata mensile è comprensiva di contingenza ed EDR confederale.
| Livello | 01/01/2025 | 01/06/2025 | 01/05/2026 | 01/04/2027 | Scatti triennali | Indennità di funzione | Elemento distinto assistenza integrativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 2.337,18 | 2.379,89 | 2.429,72 | 2.500,91 | 40,80 | 75,00 | 16,00 |
| A2 | 2.164,26 | 2.203,82 | 2.249,96 | 2.315,88 | 39,25 | 70,00 | 16,00 |
| B1 | 2.016,88 | 2.053,74 | 2.096,74 | 2.158,17 | 37,70 | - | 16,00 |
| B2 | 1.843,95 | 1.877,65 | 1.916,96 | 1.973,12 | 36,15 | - | 16,00 |
| C1 | 1.739,43 | 1.771,21 | 1.808,30 | 1.861,28 | 34,86 | - | 16,00 |
| C2 | 1.641,59 | 1.671,59 | 1.706,59 | 1.756,59 | 33,05 | - | 16,00 |
| C3 | 1.540,02 | 1.568,16 | 1.601,00 | 1.647,91 | 32,54 | - | 16,00 |
| D1 (ex 6S) | - | - | - | - | 31,25 | - | - |
| D1 (ex 6) | 1.481,05 | 1.508,11 | 1.539,69 | 1.584,80 | 31,25 | - | 16,00 |
| D2 | 1.368,69 | 1.393,70 | 1.422,88 | 1.464,57 | 30,47 | - | 16,00 |
Note:
- Gli scatti di anzianità sono 6 triennali.
- L'indennità di funzione spetta ai lavoratori con qualifica di quadro, per tutte le mensilità previste contrattualmente.
- L'elemento distinto assistenza integrativa di euro 16,00 mensili spetta in caso di omissione del versamento al Fondo di assistenza sanitaria integrativa Fontur; ha incidenza su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti.
Divisori e mensilità
| Voce | Valore |
|---|---|
| Divisore orario ordinario | 172 |
| Divisore orario per 45 ore settimanali | 192 |
| Divisore orario per 44 ore settimanali | 190 |
| Divisore giornaliero | 26 |
| Mensilità | 14 |
Una tantum
È riconosciuto un importo una tantum di euro 450 lordi a favore dei lavoratori in forza al momento dell'erogazione, riproporzionato in base ai mesi di servizio prestati nel periodo luglio-dicembre 2024; il mese si considera intero con oltre 15 giorni di lavoro prestato.
Erogazione:
| Scadenza | Importo |
|---|---|
| gennaio 2025 | 225 euro |
| giugno 2025 | 225 euro |
Caratteristiche:
- non utile ai fini di alcun istituto legale o contrattuale;
- non computabile nel TFR;
- per il part time è riproporzionata;
- non assorbibile da superminimi ad personam o acconti su futuri aumenti;
- ai lavoratori in forza alla data del 21/12/2024 spetta la quota maturata anche in caso di cessazione prima dell'erogazione, con pagamento unitamente alle competenze di fine rapporto.
Bilateralità
L'omesso versamento della contribuzione all'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo (EBIT) comporta l'erogazione ai lavoratori di un importo lordo pari allo 0,60% del trattamento economico complessivo per ogni mese di mancata contribuzione. L'importo ha incidenza su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti.
Elemento di garanzia retributiva
Spetta ai dipendenti in forza al 21/12/2024 nelle aziende che:
- nei tre anni precedenti siano rimaste prive di contrattazione di secondo livello;
- nel medesimo periodo non abbiano riconosciuto altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quelli del CCNL;
- non definiscano un accordo entro 6 mesi dalla presentazione della piattaforma integrativa aziendale e/o territoriale.
L'importo è erogato con la retribuzione del settimo mese dalla presentazione della piattaforma ed è riproporzionato in base alla durata del rapporto nel periodo di riferimento.
| Area | Importo |
|---|---|
| A | 186 euro |
| B | 158 euro |
| C | 140 euro |
| D | 112 euro |
Caratteristiche:
- per il part time è riproporzionato;
- non utile per istituti di legge o contrattuali;
- non computabile nel TFR;
- può essere erogato in welfare con adesione del lavoratore;
- non è dovuto per aziende in comprovata difficoltà economico-produttiva o con ammortizzatori sociali in corso.
Lavoro extra o di surroga
È consentita l'assunzione diretta di lavoratori extra in casi quali banquetting, meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze straordinarie e imprevedibili di gruppi, eventi similari, fine settimana e festività.
In mancanza di accordi locali, il compenso orario omnicomprensivo lordo, riferito a un servizio minimo di 4 ore, è il seguente:
| Livello | 01/11/2016 | 01/08/2017 | 01/01/2018 |
|---|---|---|---|
| C2 | 13,88 | 14,14 | 14,25 |
| C3 | 13,23 | 13,48 | 13,58 |
| D1 | 12,65 | 12,89 | 12,99 |
| D2 | 11,70 | 11,92 | 12,01 |
Il compenso è comprensivo degli effetti derivanti da tutti gli istituti economici diretti e indiretti, compresi i ratei di tredicesima, quattordicesima e TFR.
Orario di lavoro
Orario ordinario
- 40 ore settimanali di norma distribuite su 5 giornate e mezza.
Banca delle ore e flessibilità
Con accordi aziendali o interaziendali può essere istituita la banca delle ore per permettere il godimento di riposi compensativi a fronte di prestazioni eccedenti l'orario medio annuo.
Per i lavoratori interessati:
- il monte annuo dei permessi sale a 128 ore.
Le imprese possono inoltre applicare un regime di flessibilità con orario settimanale medio di riferimento di 38 ore, realizzato mediante assorbimento delle necessarie ore di ROL. In questo caso:
- per la sola durata del regime di flessibilità, la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione per 165;
- l'orario settimanale in supero non può superare 48 ore;
- viene concordata una ulteriore riduzione dell'orario annuale pari a 24 ore;
- i permessi non goduti entro l'anno di maturazione sono pagati con la retribuzione in atto alla scadenza oppure fruiti entro il 30/06 dell'anno successivo.
Maggiorazioni
| Tipologia | Misura |
|---|---|
| Lavoro notturno | 25% |
| Lavoro notturno per personale degli alberghi con qualifica notturna | 12% |
| Lavoro festivo | 20% |
| Lavoro domenicale | 10% |
| Straordinario diurno | 30% |
| Straordinario notturno | 60% |
Definizioni principali
- Lavoro notturno: prestato dalle ore 24 alle ore 06.
- Lavoro domenicale: lavoro prestato di domenica da chi fruisce del riposo settimanale in altra giornata.
- Lavoro straordinario: prestato oltre l'orario contrattuale ordinario, con limite massimo di 260 ore annue.
Festività, ferie e permessi
Festività
Sono festivi i giorni previsti dalla legge e il Santo Patrono.
Per il 4 novembre, al lavoratore che presta servizio spetta, oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore effettivamente lavorate senza maggiorazione, oppure, in alternativa, il corrispondente riposo compensativo.
Ferie
- 26 giorni annui.
- Ai fini del computo, la settimana lavorativa è considerata di 6 giornate, qualunque sia la distribuzione dell'orario settimanale.
Permessi ed ex festività
- 104 ore annue, comprensive di 32 ore per ex festività.
Assenze e congedi
Congedo matrimoniale
- 15 giorni di calendario.
Permessi/congedi retribuiti
Per lutto, grave disgrazia familiare o gravi calamità, il lavoratore ha diritto a un congedo straordinario retribuito fino a 5 giorni di calendario, prolungabili di ulteriori 3 giorni in relazione alla distanza del luogo da raggiungere.
I familiari considerati sono: coniuge, figli, nipoti, genitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri, nuore, generi e cognati.
In caso di documentata grave infermità degli stessi soggetti, lavoratore e datore di lavoro possono concordare, in alternativa a un massimo di 3 giorni dei 5 sopra indicati, diverse modalità di svolgimento dell'attività con riduzione dell'orario.
Per ulteriori istituti si applica la normativa di legge in tema di:
- permessi per malattia o lutto dei parenti;
- assistenza a persone con disabilità;
- cure per invalidi;
- congedi per donne vittime di violenza.
Donne vittime di violenza
Le lavoratrici inserite in percorsi di protezione certificati hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per un massimo di 3 mesi, fruibili entro 3 anni dall'inizio del percorso. Su richiesta, il periodo può essere prorogato di ulteriori 3 mesi, alle condizioni di legge.
Malattia e infortunio
Malattia
- Periodo di comporto: 180 giorni per anno solare (01/01 - 31/12).
Trattamento economico:
- 75% della retribuzione giornaliera dal 4° al 20° giorno;
- 100% dal 21° giorno in poi.
Infortunio
- Periodo di comporto: 180 giorni per anno solare (01/01 - 31/12).
- Il datore di lavoro corrisponde:
- l'intera retribuzione per la giornata dell'infortunio;
- un'indennità pari al 60% della normale retribuzione giornaliera per i 3 giorni successivi (periodo di carenza).
Maternità e paternità
Si applica la normativa di legge, con le seguenti indicazioni richiamate dal contratto:
- maternità obbligatoria madre: 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo;
- congedo obbligatorio padre: 10 giorni;
- congedo parentale: nei primi 12 mesi di vita del bambino, secondo i limiti di legge;
- ciascun genitore può fruire dei periodi previsti dal D.Lgs. 151/2001;
- complessivamente i genitori possono fruire di 10 mesi, elevabili a 11 mesi nei casi previsti per il padre;
- in caso di unico genitore o affidamento esclusivo: fino a 11 mesi.
Integrazione a carico datore
Per i 5 mesi di astensione obbligatoria, la lavoratrice ha diritto a una integrazione dell'indennità INPS tale da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione che avrebbe percepito in servizio, inclusi i ratei di tredicesima e quattordicesima.
Periodo di prova
| Livello | Giorni |
|---|---|
| A1 e A2 | 180 |
| B1 | 150 |
| B2 | 75 |
| C1 | 45 |
| C2 e C3 | 30 |
| D1 | 20 |
| D2 | 15 |
Part time
Il trattamento economico e normativo è riproporzionato alla ridotta prestazione lavorativa.
Maggiorazioni part time
- Lavoro supplementare: massimo 130 ore annue, con maggiorazione del 30%.
- Clausole flessibili: maggiorazione del 1,5%.
- Clausole elastiche: entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata, con maggiorazione del 31,5%.
Apprendistato professionalizzante
Durata
| Livello di inquadramento | Durata massima |
|---|---|
| B2, C1, C2, C3 | 36 mesi |
| D1 | 30 mesi |
Durate particolari per figure professionali specifiche:
- fino a 48 mesi per alcune figure omologhe a quelle artigiane ai livelli B2 e C1;
- per il livello C2 alcune figure quali gastronomo, gelatiere, pizzaiolo, cuoco capo partita, cuoco di cucina non organizzata in partita: 42 mesi.
Regole principali
- l'apprendista può essere inquadrato fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello spettante al termine del percorso;
- limite numerico: 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio;
- se il datore ha meno di 3 qualificati/specializzati, può assumere fino a 3 apprendisti.
Contratto a tempo determinato e stagionali
Durata e proroghe
- in caso di avvio di nuove attività, durata massima 12 mesi;
- il limite può salire a 24 mesi tramite contrattazione di secondo livello.
Intervalli tra contratti
Si applicano intervalli di:
- 8 giorni per rapporti fino a 6 mesi;
- 15 giorni per rapporti oltre 6 mesi.
Affiancamento in sostituzione
- durata massima non superiore alla metà del periodo inizialmente previsto per la sostituzione;
- per sostituzione di lavoratrici/lavoratori in astensione obbligatoria per maternità o paternità, la sostituzione può essere anticipata fino a 3 mesi prima.
Limiti numerici per il tempo determinato
| Lavoratori a tempo indeterminato | Lavoratori assumibili a termine |
|---|---|
| da 0 a 4 | 4 |
| da 5 a 9 | 6 |
| da 10 a 25 | 7 |
| da 26 a 35 | 9 |
| da 36 a 50 | 12 |
| oltre 50 | 20% |
La base di calcolo è la media annua dei lavoratori a tempo indeterminato occupati al 31/12 dell'anno precedente, compresi gli apprendisti; le frazioni si computano per intero.
Risoluzione anticipata del rapporto stagionale
Se il dipendente è licenziato senza giustificato motivo o per chiusura dell'azienda dovuta a colpa/fatto dell'imprenditore durante la stagione, ha diritto a un indennizzo pari alla retribuzione che avrebbe percepito fino al termine dell'ingaggio, al netto di quanto già ricevuto.
Analogo indennizzo spetta al datore in caso di ingiusto allontanamento del personale, con facoltà di trattenuta sulle somme spettanti al dipendente.
Diritto di precedenza
Per i lavoratori a termine assunti per intensificazione dell'attività in aziende non stagionali:
- la volontà va manifestata per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione;
- il diritto si estingue comunque entro 1 anno dalla cessazione.
Disciplina aziende stagionali
Per aziende stagionali si intendono quelle individuate dal DPR 11/07/1995 n. 378, con inattività nell'anno solare di almeno 70 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi.
Regole principali:
- l'intero organico può essere assunto a tempo determinato;
- lo straordinario può essere compensato con riposi di pari durata alla scadenza del contratto, con proroga automatica del termine anche agli effetti di ferie e mensilità aggiuntive, ma non del TFR;
- non si applica la disciplina sulla successione dei contratti a termine per attività stagionali;
- il diritto di precedenza si esercita con comunicazione scritta entro 3 mesi e si estingue entro 1 anno dalla cessazione;
- la licenza matrimoniale non si applica alle aziende stagionali;
- il preavviso per il personale assunto a tempo indeterminato nelle aziende stagionali è di 15 giorni.
Somministrazione
Il limite numerico è pari al 18% della popolazione media aziendale dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nell'anno precedente. Le frazioni di unità si computano per intero. A livello aziendale possono essere definite percentuali superiori.
Preavviso
In caso di licenziamento o dimissioni, i termini di preavviso sono i seguenti:
| Livelli | Fino a 5 anni | Da 5 a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| A1 e A2 | 4 mesi | 5 mesi | 6 mesi |
| B1 | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi |
| B2 e C1 | 1 mese | 45 giorni | 2 mesi |
| C2 e C3 | 20 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
| D1 e D2 | 15 giorni | 20 giorni | 20 giorni |
Trattamento di fine rapporto
Spetta il TFR secondo quanto previsto dalla L. 29/05/1982, n. 297.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da CCNL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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