CCNL Chimica - Industria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 lug 2025 al 30 giu 2028
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Si applica ai dipendenti delle aziende del settore chimico e chimico-farmaceutico, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL.
Inquadramento generale
Il CCNL disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende del settore chimico e chimico-farmaceutico, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL.
Validità contrattuale: dal 01/07/2025 al 30/06/2028.
Parametri contrattuali principali:
- Mensilità: 13
- Divisore giornaliero: 25
- Divisore orario: 175
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- Federchimica
- Farmindustria
Organizzazioni sindacali
- FILCTEM-CGIL
- FEMCA-CISL
- UILTEC-UIL
Trattamento economico
Minimi mensili
Il trattamento economico minimo è comprensivo di contingenza ed EDR confederale.
| Livello | 01/07/2024 | 01/07/2025 | 01/12/2025 | 01/07/2026 | 01/07/2027 | 01/06/2028 | E.A.R. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 2.520,52 | 2.627,52 | 2.648,52 | 2.711,52 | 2.774,52 | 2.793,52 | 190,00 |
| A2 | 2.520,52 | 2.627,52 | 2.648,52 | 2.711,52 | 2.774,52 | 2.793,52 | 190,00 |
| A3 | 2.520,52 | 2.627,52 | 2.648,52 | 2.711,52 | 2.774,52 | 2.793,52 | 190,00 |
| B1 | 2.325,22 | 2.425,22 | 2.444,22 | 2.504,22 | 2.564,22 | 2.581,22 | 100,00 |
| B2 | 2.325,22 | 2.425,22 | 2.444,22 | 2.504,22 | 2.564,22 | 2.581,22 | 100,00 |
| C1 | 2.072,25 | 2.153,25 | 2.169,25 | 2.217,25 | 2.265,25 | 2.278,25 | - |
| C2 | 2.072,25 | 2.153,25 | 2.169,25 | 2.217,25 | 2.265,25 | 2.278,25 | - |
| D1 | 1.917,03 | 1.993,03 | 2.008,03 | 2.053,03 | 2.098,03 | 2.111,03 | - |
| D2 | 1.917,03 | 1.993,03 | 2.008,03 | 2.053,03 | 2.098,03 | 2.111,03 | - |
| D3 | 1.917,03 | 1.993,03 | 2.008,03 | 2.053,03 | 2.098,03 | 2.111,03 | - |
| E1 | 1.732,87 | 1.801,87 | 1.815,87 | 1.856,87 | 1.897,87 | 1.909,87 | - |
| E2 | 1.732,87 | 1.801,87 | 1.815,87 | 1.856,87 | 1.897,87 | 1.909,87 | - |
| E3 | 1.732,87 | 1.801,87 | 1.815,87 | 1.856,87 | 1.897,87 | 1.909,87 | - |
| E4 | 1.732,87 | 1.801,87 | 1.815,87 | 1.856,87 | 1.897,87 | 1.909,87 | - |
| F | 1.698,46 | 1.767,46 | 1.781,46 | 1.821,46 | 1.861,46 | 1.873,46 | - |
Note E.A.R.
- 190,00 euro per i lavoratori con qualifica di quadro, inquadrati nella categoria A, per tutte le mensilità previste contrattualmente.
- 100,00 euro per i lavoratori inquadrati nella categoria B, in relazione alla non applicabilità della disciplina del lavoro eccedente o straordinario.
Indennità di Posizione Organizzativa (I.P.O.)
| Livello | 01/07/2024 | 01/07/2025 | 01/12/2025 | 01/07/2026 | 01/07/2027 | 01/06/2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 547,96 | 590,96 | 599,96 | 626,96 | 653,96 | 659,96 |
| A2 | 313,07 | 340,07 | 345,07 | 360,07 | 375,07 | 379,07 |
| A3 | 250,70 | 274,70 | 278,70 | 291,70 | 304,70 | 308,70 |
| B1 | 308,76 | 332,76 | 337,76 | 350,76 | 362,76 | 367,76 |
| B2 | 215,39 | 232,39 | 236,39 | 245,39 | 254,39 | 257,39 |
| C1 | 328,40 | 357,40 | 363,40 | 380,40 | 397,40 | 402,40 |
| C2 | 241,61 | 263,61 | 268,61 | 281,61 | 294,61 | 298,61 |
| D1 | 322,23 | 347,23 | 352,23 | 367,23 | 382,23 | 385,23 |
| D2 | 223,74 | 242,74 | 246,74 | 258,74 | 270,74 | 273,74 |
| D3 | 169,73 | 185,73 | 188,73 | 197,73 | 205,73 | 207,73 |
| E1 | 252,41 | 269,41 | 272,41 | 282,41 | 292,41 | 294,41 |
| E2 | 154,27 | 164,27 | 165,27 | 169,27 | 173,27 | 175,27 |
| E3 | 89,42 | 95,42 | 95,42 | 97,42 | 99,42 | 100,42 |
| E4 | 44,17 | 47,17 | 47,17 | 48,17 | 49,17 | 49,17 |
| F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Elemento perequativo (E.G.R.)
Le imprese fino a 70 addetti che non abbiano in passato realizzato contrattazione sui premi di produzione/partecipazione, nonché dal 01/01/2018 tutte le imprese nelle quali non è contrattato il premio di partecipazione, possono sostituire il premio di partecipazione con l'Elemento perequativo.
| Livello | Importo mensile dal 01/01/2018 |
|---|---|
| A | 41,00 |
| B | 37,00 |
| C | 33,00 |
| D | 31,00 |
| E | 26,00 |
| F | 21,00 |
Premio variabile
Le imprese nelle condizioni sopra indicate possono sostituire il premio di partecipazione con il premio variabile. In tal caso:
- non sono tenute a erogare l'Elemento perequativo;
- gli importi del premio variabile sono omnicomprensivi;
- non hanno riflessi sugli altri istituti contrattuali;
- sono esclusi dalla base di calcolo del TFR.
Elemento Distinto della Retribuzione (EDR)
Importi mensili da 01/07/2027:
| Categoria | EDR |
|---|---|
| A1 | 39,00 |
| A2 | 34,00 |
| A3 | 33,00 |
| B1 | 32,00 |
| B2 | 30,00 |
| C1 | 28,00 |
| C2 | 27,00 |
| D1 | 26,00 |
| D2 | 25,00 |
| D3 | 24,00 |
| E1 | 22,00 |
| E2 | 20,00 |
| E3 | 19,00 |
| E4 | 19,00 |
| F | 18,00 |
Ex scatti di anzianità
Dal 01/01/2010 l'istituto degli scatti di anzianità è abrogato. La voce retributiva maturata al 31/12/2009 resta congelata come superminimo individuale non assorbibile.
Orario di lavoro
Articolazione dell'orario
- Giornalieri e turnisti 2x5 e 2x6: 247,5 giornate annue da 8 ore ciascuna; orario medio 37 ore e 45 minuti settimanali, con assorbimento dei permessi per ex festività e ROL.
- Turnisti 3x5 e 3x6: 246,5 giornate annue da 8 ore ciascuna, al lordo di festività e ferie; orario medio 37 ore e 45 minuti settimanali, con assorbimento dei permessi per ex festività e ROL.
- Turnisti a ciclo continuo 3x7 e turnisti 2x7: 232,5 giornate lavorative annue con 28,5 giorni di riposo conseguenti, comprensivi di riposi per festività, ex festività, ROL e ulteriori 6,5 giornate.
Flessibilità e banca ore
Banca ore: nel conto ore confluiscono ore eccedenti e/o straordinarie con una delle seguenti opzioni:
- 50% quote retributive e 50% riposi compensativi;
- 100% riposi compensativi;
- 100% quote retributive.
La quota retributiva è corrisposta nel mese di competenza.
Flessibilità:
- orari su 5 giorni, su 4 o su 6 giorni, con durata tra 37h45m e 40h medie settimanali;
- possibile media su più settimane o mesi, fino a 12 mesi;
- per ore oltre l'8ª giornaliera: maggiorazione 10%;
- ore prestate di sabato: 10% se diurno, 50% se notturno.
Maggiorazioni e indennità
Lavoro notturno
Per lavoro non a turni svolto tra le 20:00 e le 08:00:
- maggiorazione 50%.
Lavoro festivo
Per lavoro non a turni svolto nel riposo settimanale, nei giorni festivi e di domenica con riposo compensativo:
- maggiorazione 50%.
Lavoro a turni
Maggiorazioni:
- turni diurni: 4%
- turno notturno (22-06): 34%
- turno notturno (22-06) in ciclo continuo 3x7: 46%
Maggiorazioni aggiuntive:
- per turnisti 2x5, 2x6, 3x5, 3x6 e 2x7: si aggiunge il 50% per lavoro domenicale con riposo compensativo e per lavoro festivo;
- per turnisti a ciclo continuo 3x7: si aggiunge il 33% per lavoro domenicale con riposo compensativo oppure il 50% per lavoro nei giorni festivi.
Indennità in cifra per turno notturno (22-06):
- 13,50 euro fino al 30/06/2027;
- 15,50 euro dal 01/01/2027.
Lavoro straordinario ed eccedente
Lavoro eccedente:
- da 37h45m a 40 ore: 5% se diurno, 50% se notturno;
- da 37h45m a 44 ore per il settore Cere e Lumini: 25%.
Lavoro straordinario:
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Diurno feriale dalla 41ª alla 44ª ora settimanale | 10% |
| Diurno feriale dalla 45ª alla 48ª ora settimanale | 25% |
| Diurno feriale oltre la 48ª ora settimanale | 35% |
| Festivo dalla 41ª alla 44ª ora | 50% |
| Festivo dalla 45ª ora | 70% |
| Notturno dalla 41ª alla 44ª ora | 50% |
| Notturno dalla 45ª alla 48ª ora | 60% |
| Notturno dalla 49ª ora | 75% |
Lavorazioni a ciclo continuo: per prestazioni aggiuntive settimanali rispetto al limite annuo di 232,5 giornate:
- prime 4 ore: 10%
- successive 4 ore: 25%
- oltre 8 ore settimanali: 35%
Lavoro discontinuo
- fino a 48 ore: quote orarie di retribuzione normale;
- oltre 48 e fino a 60 ore: maggiorazione 10%;
- oltre 10 ore giornaliere e 60 ore settimanali: maggiorazione 35%;
- per guardiani notturni: maggiorazione 10%.
Indennità di trasferta
Spettano:
- rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio;
- rimborso spese non documentabili per trasferte di almeno 12 ore pari a:
- 50% della retribuzione giornaliera per il primo mese;
- 35% della retribuzione giornaliera per il secondo mese;
- 20% della retribuzione giornaliera per il periodo successivo.
È inoltre previsto il 20% quando la frequenza dei viaggi costituisce caratteristica propria delle mansioni.
Per trasferte senza pernottamento fuori sede, i minimi contrattuali mensili sono considerati utili al netto della cifra di 232,41.
Festività, ferie e permessi
Festività
Sono festivi i giorni previsti dalla legge, tutte le domeniche o i giorni di riposo compensativo e il Santo Patrono.
- Pasqua: 1/25 della quota mensile di retribuzione, trattamento abolito dal 01/03/2017.
- 29 giugno: festivo solo per i lavoratori di Roma.
- Festività lavorata cadente di sabato: per orari settimanali su 4 o 6 giorni dà diritto a 1 giorno di riposo compensativo.
Ferie
| Anzianità di servizio | Durata ferie |
|---|---|
| Fino a 10 anni | 4 settimane |
| Oltre 10 anni | 5 settimane |
Per quadri, impiegati e intermedi già in forza al 31/08/1990, oltre il 18° anno di servizio il periodo annuale è di 5 settimane e 2 giorni.
Permessi ed ex festività
Per i turnisti di lavorazioni semicontinue notturne 3x5 e 3x6:
- 5 giorni per ex festività;
- tante giornate di riposo quante sono le festività effettivamente lavorate e/o coincidenti con la domenica, in luogo del relativo trattamento economico;
- 2 ulteriori giornate di riposo annue rapportate al lavoro prestato in turno notturno.
Assenze e congedi
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi, esclusi i giorni festivi e le domeniche.
Permessi e congedi retribuiti
Si applica la normativa legale per:
- lutto e malattia parenti (L. 53/2000);
- assistenza a persone disabili (L. 104/1992 e D.Lgs. 151/2001);
- cure per invalidi (D.Lgs. 119/2011);
- donne vittime di violenza (D.Lgs. 80/2015, art. 24).
Per le lavoratrici inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, il CCNL prevede inoltre, esaurito il periodo indennizzato per legge, il diritto ad assentarsi per ulteriori 3 mesi per motivi connessi al percorso di protezione. La contrattazione aziendale può definire ulteriori proroghe.
Malattia e infortunio
Malattia
Periodo di comporto:
- 8 mesi fino a 3 anni di anzianità;
- 10 mesi fino a 6 anni di anzianità;
- 12 mesi oltre 6 anni di anzianità.
Trattamento economico:
| Anzianità | 100% retribuzione netta | 50% retribuzione netta |
|---|---|---|
| Fino a 3 anni | 3 mesi | successivi 5 mesi |
| Fino a 6 anni | 4 mesi | successivi 6 mesi |
| Oltre 6 anni | 5 mesi | successivi 7 mesi |
Infortunio
Periodo di comporto: fino a guarigione clinica.
Trattamento economico:
| Anzianità | 100% retribuzione netta | 50% retribuzione netta |
|---|---|---|
| Fino a 3 anni | 3 mesi | successivi 5 mesi |
| Fino a 6 anni | 4 mesi | successivi 6 mesi |
| Oltre 6 anni | 5 mesi | successivi 7 mesi |
Maternità
Si applica la disciplina legale prevista dal D.Lgs. 151/2001.
Il CCNL prevede:
- astensione obbligatoria della madre: 5 mesi;
- integrazione a carico del datore fino al 100% per il periodo di astensione obbligatoria.
Gestione del rapporto
Periodo di prova
Assunzioni a tempo indeterminato
| Categorie | Durata |
|---|---|
| A-B-C-D | 6 mesi |
| E | 4 mesi |
| F | 2 mesi |
Assunzioni non a tempo indeterminato
| Categorie | Durata |
|---|---|
| A-B | 6 mesi |
| C-D | 3 mesi |
| E | 2 mesi |
| F | 1 mese |
Part-time
Il trattamento economico e normativo è rapportato alla ridotta prestazione lavorativa.
Lavoro supplementare - limiti:
- 50% dell'orario annuo previsto per assunzioni fino a 4 ore giornaliere;
- 30% per assunzioni fino a 5 ore giornaliere;
- 20% per assunzioni fino a 6 ore giornaliere;
- 10% per assunzioni oltre 6 ore giornaliere.
Retribuzione del lavoro supplementare:
- 10% entro i limiti massimi;
- 50% se i limiti massimi sono superati.
Lavoro a turni concentrato al sabato e domenica:
- diurno: 35%
- notturno (22-06): 50%
- oltre 20 ore: maggiorazione aggiuntiva 30%
- giornata festiva coincidente con sabato: maggiorazione aggiuntiva 35%
- giornata festiva coincidente con domenica: maggiorazione aggiuntiva 100%
Clausole elastiche:
- 10% con preavviso di 7 giorni;
- 20% con preavviso inferiore a 7 giorni.
Apprendistato professionalizzante
- Durata: minimo 6 mesi, massimo 3 anni.
- Retribuzione:
- primo periodo: inquadramento di una categoria inferiore rispetto a quella di destinazione, con minimo contrattuale senza I.P.O.;
- secondo periodo: categoria di destinazione, con minimo contrattuale senza I.P.O..
Per le imprese con meno di 50 addetti non si applicano limiti percentuali di trasformazione dei contratti di apprendistato per poter ricorrere a tale tipologia.
Somministrazione
Con riferimento a specifiche fattispecie tassative, il numero di lavoratori somministrati a tempo determinato non può superare il 18% medio annuo dei lavoratori occupati nell'impresa al 31 dicembre dell'anno precedente, nei casi di:
- più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva;
- manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;
- copertura di posizioni non ancora stabilizzate per modifiche organizzative.
La percentuale sale al 30% per le imprese del Mezzogiorno. Se dal calcolo risulta un numero inferiore a 10, l'impresa può comunque occupare fino a 10 lavoratori in somministrazione a termine. I limiti possono essere modificati a livello aziendale.
Tempo determinato e stagionali
Fase di avvio di nuove attività:
- fino a 24 mesi;
- fino a 36 mesi per aziende operanti nel Mezzogiorno;
- possibili prolungamenti a livello aziendale.
Durata massima della successione dei contratti:
- 48 mesi in un arco di 5 anni;
- 54 mesi in un arco di 69 mesi in caso di successione di contratti a termine e di somministrazione.
Sono esclusi da tali limiti i contratti per attività stagionali, ragioni sostitutive o commesse specifiche.
Affiancamento in sostituzione maternità/paternità: possibile assunzione a termine fino a 2 mesi prima dell'inizio del congedo per consentire l'affiancamento.
Limite quantitativo: il numero di lavoratori a termine non può superare, in media annua, il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Se il calcolo dà un numero inferiore a 10, resta possibile stipulare fino a 10 contratti a termine.
Il limite non si applica nei casi previsti dalla legge e per le attività stagionali.
Diritto di precedenza: spetta al lavoratore che abbia prestato attività per oltre 6 mesi presso la stessa impresa, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi 3 mesi, salvo cessazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Attività stagionali: comprendono, oltre a quelle di legge, le attività connesse a esigenze tecnico-produttive temporanee e periodiche ricorrenti, anche collegate alle stagioni climatiche o alle stagionalità dei settori clienti, ad esempio esigenze agricole o campagne di vaccinazione.
Preavviso
Operai
- 15 giorni sia per licenziamento sia per dimissioni.
- Decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
Intermedi
| Anni di servizio | D | E |
|---|---|---|
| Fino a 5 anni compiuti | 1 mese | 1 mese |
| Oltre 5 anni e fino a 10 anni compiuti | 1 mese e mezzo | 1 mese |
| Oltre 10 anni | 2 mesi | 1 mese e mezzo |
Per le dimissioni, i termini sono ridotti alla metà. Decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
Quadri e impiegati
| Anni di servizio | A-B | C-D | E-F |
|---|---|---|---|
| Fino a 5 anni compiuti | 2 mesi | 1 mese e mezzo | 1 mese |
| Oltre 5 anni e fino a 10 anni compiuti | 3 mesi | 2 mesi | 1 mese e mezzo |
| Oltre 10 anni | 4 mesi | 3 mesi | 2 mesi |
Per le dimissioni, i termini sono ridotti alla metà. Decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
Trattamento di fine rapporto (TFR)
Si applica il trattamento di fine rapporto previsto dalla L. 29/05/1982 n. 297.
La retribuzione annua utile al calcolo comprende:
- minimo contrattuale;
- indennità di posizione organizzativa (I.P.O.);
- elemento retributivo individuale;
- aumenti di merito e altre eccedenze mensili sul minimo contrattuale;
- indennità di turno, di alloggio, per lavorazioni nocive, di mensa;
- elemento aggiuntivo della retribuzione;
- premio di produzione (elemento retributivo scorporato per O.O.VV.);
- compenso per lavoro discontinuo fino a 48 ore settimanali;
- provvigioni e interessenze;
- i medesimi elementi corrisposti a titolo di 13ª mensilità, di eventuali ulteriori mensilità aziendali, nonché di preavviso o indennità sostitutiva.
Accordi e rinnovi
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