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CCNL

CCNL Chimica - Industria

CCNLB011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 lug 2025 al 30 giu 2028

Parti stipulanti

SindacatiFILCTEM-CGILFEMCA-CISLUILTEC-UIL
Datori di lavoroFederchimicaFarmindustria

Sfera di applicazione

Si applica ai dipendenti delle aziende del settore chimico e chimico-farmaceutico, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL.

Inquadramento generale

Il CCNL disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende del settore chimico e chimico-farmaceutico, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL.

Validità contrattuale: dal 01/07/2025 al 30/06/2028.

Parametri contrattuali principali:

  • Mensilità: 13
  • Divisore giornaliero: 25
  • Divisore orario: 175

Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali

  • Federchimica
  • Farmindustria

Organizzazioni sindacali

  • FILCTEM-CGIL
  • FEMCA-CISL
  • UILTEC-UIL

Trattamento economico

Minimi mensili

Il trattamento economico minimo è comprensivo di contingenza ed EDR confederale.

Livello01/07/202401/07/202501/12/202501/07/202601/07/202701/06/2028E.A.R.
A12.520,522.627,522.648,522.711,522.774,522.793,52190,00
A22.520,522.627,522.648,522.711,522.774,522.793,52190,00
A32.520,522.627,522.648,522.711,522.774,522.793,52190,00
B12.325,222.425,222.444,222.504,222.564,222.581,22100,00
B22.325,222.425,222.444,222.504,222.564,222.581,22100,00
C12.072,252.153,252.169,252.217,252.265,252.278,25-
C22.072,252.153,252.169,252.217,252.265,252.278,25-
D11.917,031.993,032.008,032.053,032.098,032.111,03-
D21.917,031.993,032.008,032.053,032.098,032.111,03-
D31.917,031.993,032.008,032.053,032.098,032.111,03-
E11.732,871.801,871.815,871.856,871.897,871.909,87-
E21.732,871.801,871.815,871.856,871.897,871.909,87-
E31.732,871.801,871.815,871.856,871.897,871.909,87-
E41.732,871.801,871.815,871.856,871.897,871.909,87-
F1.698,461.767,461.781,461.821,461.861,461.873,46-

Note E.A.R.

  • 190,00 euro per i lavoratori con qualifica di quadro, inquadrati nella categoria A, per tutte le mensilità previste contrattualmente.
  • 100,00 euro per i lavoratori inquadrati nella categoria B, in relazione alla non applicabilità della disciplina del lavoro eccedente o straordinario.

Indennità di Posizione Organizzativa (I.P.O.)

Livello01/07/202401/07/202501/12/202501/07/202601/07/202701/06/2028
A1547,96590,96599,96626,96653,96659,96
A2313,07340,07345,07360,07375,07379,07
A3250,70274,70278,70291,70304,70308,70
B1308,76332,76337,76350,76362,76367,76
B2215,39232,39236,39245,39254,39257,39
C1328,40357,40363,40380,40397,40402,40
C2241,61263,61268,61281,61294,61298,61
D1322,23347,23352,23367,23382,23385,23
D2223,74242,74246,74258,74270,74273,74
D3169,73185,73188,73197,73205,73207,73
E1252,41269,41272,41282,41292,41294,41
E2154,27164,27165,27169,27173,27175,27
E389,4295,4295,4297,4299,42100,42
E444,1747,1747,1748,1749,1749,17
F0,000,000,000,000,000,00

Elemento perequativo (E.G.R.)

Le imprese fino a 70 addetti che non abbiano in passato realizzato contrattazione sui premi di produzione/partecipazione, nonché dal 01/01/2018 tutte le imprese nelle quali non è contrattato il premio di partecipazione, possono sostituire il premio di partecipazione con l'Elemento perequativo.

LivelloImporto mensile dal 01/01/2018
A41,00
B37,00
C33,00
D31,00
E26,00
F21,00

Premio variabile

Le imprese nelle condizioni sopra indicate possono sostituire il premio di partecipazione con il premio variabile. In tal caso:

  • non sono tenute a erogare l'Elemento perequativo;
  • gli importi del premio variabile sono omnicomprensivi;
  • non hanno riflessi sugli altri istituti contrattuali;
  • sono esclusi dalla base di calcolo del TFR.

Elemento Distinto della Retribuzione (EDR)

Importi mensili da 01/07/2027:

CategoriaEDR
A139,00
A234,00
A333,00
B132,00
B230,00
C128,00
C227,00
D126,00
D225,00
D324,00
E122,00
E220,00
E319,00
E419,00
F18,00

Ex scatti di anzianità

Dal 01/01/2010 l'istituto degli scatti di anzianità è abrogato. La voce retributiva maturata al 31/12/2009 resta congelata come superminimo individuale non assorbibile.

Orario di lavoro

Articolazione dell'orario

  • Giornalieri e turnisti 2x5 e 2x6: 247,5 giornate annue da 8 ore ciascuna; orario medio 37 ore e 45 minuti settimanali, con assorbimento dei permessi per ex festività e ROL.
  • Turnisti 3x5 e 3x6: 246,5 giornate annue da 8 ore ciascuna, al lordo di festività e ferie; orario medio 37 ore e 45 minuti settimanali, con assorbimento dei permessi per ex festività e ROL.
  • Turnisti a ciclo continuo 3x7 e turnisti 2x7: 232,5 giornate lavorative annue con 28,5 giorni di riposo conseguenti, comprensivi di riposi per festività, ex festività, ROL e ulteriori 6,5 giornate.

Flessibilità e banca ore

Banca ore: nel conto ore confluiscono ore eccedenti e/o straordinarie con una delle seguenti opzioni:

  • 50% quote retributive e 50% riposi compensativi;
  • 100% riposi compensativi;
  • 100% quote retributive.

La quota retributiva è corrisposta nel mese di competenza.

Flessibilità:

  • orari su 5 giorni, su 4 o su 6 giorni, con durata tra 37h45m e 40h medie settimanali;
  • possibile media su più settimane o mesi, fino a 12 mesi;
  • per ore oltre l'8ª giornaliera: maggiorazione 10%;
  • ore prestate di sabato: 10% se diurno, 50% se notturno.

Maggiorazioni e indennità

Lavoro notturno

Per lavoro non a turni svolto tra le 20:00 e le 08:00:

  • maggiorazione 50%.

Lavoro festivo

Per lavoro non a turni svolto nel riposo settimanale, nei giorni festivi e di domenica con riposo compensativo:

  • maggiorazione 50%.

Lavoro a turni

Maggiorazioni:

  • turni diurni: 4%
  • turno notturno (22-06): 34%
  • turno notturno (22-06) in ciclo continuo 3x7: 46%

Maggiorazioni aggiuntive:

  • per turnisti 2x5, 2x6, 3x5, 3x6 e 2x7: si aggiunge il 50% per lavoro domenicale con riposo compensativo e per lavoro festivo;
  • per turnisti a ciclo continuo 3x7: si aggiunge il 33% per lavoro domenicale con riposo compensativo oppure il 50% per lavoro nei giorni festivi.

Indennità in cifra per turno notturno (22-06):

  • 13,50 euro fino al 30/06/2027;
  • 15,50 euro dal 01/01/2027.

Lavoro straordinario ed eccedente

Lavoro eccedente:

  • da 37h45m a 40 ore: 5% se diurno, 50% se notturno;
  • da 37h45m a 44 ore per il settore Cere e Lumini: 25%.

Lavoro straordinario:

TipologiaMaggiorazione
Diurno feriale dalla 41ª alla 44ª ora settimanale10%
Diurno feriale dalla 45ª alla 48ª ora settimanale25%
Diurno feriale oltre la 48ª ora settimanale35%
Festivo dalla 41ª alla 44ª ora50%
Festivo dalla 45ª ora70%
Notturno dalla 41ª alla 44ª ora50%
Notturno dalla 45ª alla 48ª ora60%
Notturno dalla 49ª ora75%

Lavorazioni a ciclo continuo: per prestazioni aggiuntive settimanali rispetto al limite annuo di 232,5 giornate:

  • prime 4 ore: 10%
  • successive 4 ore: 25%
  • oltre 8 ore settimanali: 35%

Lavoro discontinuo

  • fino a 48 ore: quote orarie di retribuzione normale;
  • oltre 48 e fino a 60 ore: maggiorazione 10%;
  • oltre 10 ore giornaliere e 60 ore settimanali: maggiorazione 35%;
  • per guardiani notturni: maggiorazione 10%.

Indennità di trasferta

Spettano:

  • rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio;
  • rimborso spese non documentabili per trasferte di almeno 12 ore pari a:
    • 50% della retribuzione giornaliera per il primo mese;
    • 35% della retribuzione giornaliera per il secondo mese;
    • 20% della retribuzione giornaliera per il periodo successivo.

È inoltre previsto il 20% quando la frequenza dei viaggi costituisce caratteristica propria delle mansioni.

Per trasferte senza pernottamento fuori sede, i minimi contrattuali mensili sono considerati utili al netto della cifra di 232,41.

Festività, ferie e permessi

Festività

Sono festivi i giorni previsti dalla legge, tutte le domeniche o i giorni di riposo compensativo e il Santo Patrono.

  • Pasqua: 1/25 della quota mensile di retribuzione, trattamento abolito dal 01/03/2017.
  • 29 giugno: festivo solo per i lavoratori di Roma.
  • Festività lavorata cadente di sabato: per orari settimanali su 4 o 6 giorni dà diritto a 1 giorno di riposo compensativo.

Ferie

Anzianità di servizioDurata ferie
Fino a 10 anni4 settimane
Oltre 10 anni5 settimane

Per quadri, impiegati e intermedi già in forza al 31/08/1990, oltre il 18° anno di servizio il periodo annuale è di 5 settimane e 2 giorni.

Permessi ed ex festività

Per i turnisti di lavorazioni semicontinue notturne 3x5 e 3x6:

  • 5 giorni per ex festività;
  • tante giornate di riposo quante sono le festività effettivamente lavorate e/o coincidenti con la domenica, in luogo del relativo trattamento economico;
  • 2 ulteriori giornate di riposo annue rapportate al lavoro prestato in turno notturno.

Assenze e congedi

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni consecutivi, esclusi i giorni festivi e le domeniche.

Permessi e congedi retribuiti

Si applica la normativa legale per:

  • lutto e malattia parenti (L. 53/2000);
  • assistenza a persone disabili (L. 104/1992 e D.Lgs. 151/2001);
  • cure per invalidi (D.Lgs. 119/2011);
  • donne vittime di violenza (D.Lgs. 80/2015, art. 24).

Per le lavoratrici inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, il CCNL prevede inoltre, esaurito il periodo indennizzato per legge, il diritto ad assentarsi per ulteriori 3 mesi per motivi connessi al percorso di protezione. La contrattazione aziendale può definire ulteriori proroghe.

Malattia e infortunio

Malattia

Periodo di comporto:

  • 8 mesi fino a 3 anni di anzianità;
  • 10 mesi fino a 6 anni di anzianità;
  • 12 mesi oltre 6 anni di anzianità.

Trattamento economico:

Anzianità100% retribuzione netta50% retribuzione netta
Fino a 3 anni3 mesisuccessivi 5 mesi
Fino a 6 anni4 mesisuccessivi 6 mesi
Oltre 6 anni5 mesisuccessivi 7 mesi

Infortunio

Periodo di comporto: fino a guarigione clinica.

Trattamento economico:

Anzianità100% retribuzione netta50% retribuzione netta
Fino a 3 anni3 mesisuccessivi 5 mesi
Fino a 6 anni4 mesisuccessivi 6 mesi
Oltre 6 anni5 mesisuccessivi 7 mesi

Maternità

Si applica la disciplina legale prevista dal D.Lgs. 151/2001.

Il CCNL prevede:

  • astensione obbligatoria della madre: 5 mesi;
  • integrazione a carico del datore fino al 100% per il periodo di astensione obbligatoria.

Gestione del rapporto

Periodo di prova

Assunzioni a tempo indeterminato

CategorieDurata
A-B-C-D6 mesi
E4 mesi
F2 mesi

Assunzioni non a tempo indeterminato

CategorieDurata
A-B6 mesi
C-D3 mesi
E2 mesi
F1 mese

Part-time

Il trattamento economico e normativo è rapportato alla ridotta prestazione lavorativa.

Lavoro supplementare - limiti:

  • 50% dell'orario annuo previsto per assunzioni fino a 4 ore giornaliere;
  • 30% per assunzioni fino a 5 ore giornaliere;
  • 20% per assunzioni fino a 6 ore giornaliere;
  • 10% per assunzioni oltre 6 ore giornaliere.

Retribuzione del lavoro supplementare:

  • 10% entro i limiti massimi;
  • 50% se i limiti massimi sono superati.

Lavoro a turni concentrato al sabato e domenica:

  • diurno: 35%
  • notturno (22-06): 50%
  • oltre 20 ore: maggiorazione aggiuntiva 30%
  • giornata festiva coincidente con sabato: maggiorazione aggiuntiva 35%
  • giornata festiva coincidente con domenica: maggiorazione aggiuntiva 100%

Clausole elastiche:

  • 10% con preavviso di 7 giorni;
  • 20% con preavviso inferiore a 7 giorni.

Apprendistato professionalizzante

  • Durata: minimo 6 mesi, massimo 3 anni.
  • Retribuzione:
    • primo periodo: inquadramento di una categoria inferiore rispetto a quella di destinazione, con minimo contrattuale senza I.P.O.;
    • secondo periodo: categoria di destinazione, con minimo contrattuale senza I.P.O..

Per le imprese con meno di 50 addetti non si applicano limiti percentuali di trasformazione dei contratti di apprendistato per poter ricorrere a tale tipologia.

Somministrazione

Con riferimento a specifiche fattispecie tassative, il numero di lavoratori somministrati a tempo determinato non può superare il 18% medio annuo dei lavoratori occupati nell'impresa al 31 dicembre dell'anno precedente, nei casi di:

  • più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva;
  • manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;
  • copertura di posizioni non ancora stabilizzate per modifiche organizzative.

La percentuale sale al 30% per le imprese del Mezzogiorno. Se dal calcolo risulta un numero inferiore a 10, l'impresa può comunque occupare fino a 10 lavoratori in somministrazione a termine. I limiti possono essere modificati a livello aziendale.

Tempo determinato e stagionali

Fase di avvio di nuove attività:

  • fino a 24 mesi;
  • fino a 36 mesi per aziende operanti nel Mezzogiorno;
  • possibili prolungamenti a livello aziendale.

Durata massima della successione dei contratti:

  • 48 mesi in un arco di 5 anni;
  • 54 mesi in un arco di 69 mesi in caso di successione di contratti a termine e di somministrazione.

Sono esclusi da tali limiti i contratti per attività stagionali, ragioni sostitutive o commesse specifiche.

Affiancamento in sostituzione maternità/paternità: possibile assunzione a termine fino a 2 mesi prima dell'inizio del congedo per consentire l'affiancamento.

Limite quantitativo: il numero di lavoratori a termine non può superare, in media annua, il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Se il calcolo dà un numero inferiore a 10, resta possibile stipulare fino a 10 contratti a termine.

Il limite non si applica nei casi previsti dalla legge e per le attività stagionali.

Diritto di precedenza: spetta al lavoratore che abbia prestato attività per oltre 6 mesi presso la stessa impresa, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi 3 mesi, salvo cessazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Attività stagionali: comprendono, oltre a quelle di legge, le attività connesse a esigenze tecnico-produttive temporanee e periodiche ricorrenti, anche collegate alle stagioni climatiche o alle stagionalità dei settori clienti, ad esempio esigenze agricole o campagne di vaccinazione.

Preavviso

Operai

  • 15 giorni sia per licenziamento sia per dimissioni.
  • Decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Intermedi

Anni di servizioDE
Fino a 5 anni compiuti1 mese1 mese
Oltre 5 anni e fino a 10 anni compiuti1 mese e mezzo1 mese
Oltre 10 anni2 mesi1 mese e mezzo

Per le dimissioni, i termini sono ridotti alla metà. Decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Quadri e impiegati

Anni di servizioA-BC-DE-F
Fino a 5 anni compiuti2 mesi1 mese e mezzo1 mese
Oltre 5 anni e fino a 10 anni compiuti3 mesi2 mesi1 mese e mezzo
Oltre 10 anni4 mesi3 mesi2 mesi

Per le dimissioni, i termini sono ridotti alla metà. Decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Trattamento di fine rapporto (TFR)

Si applica il trattamento di fine rapporto previsto dalla L. 29/05/1982 n. 297.

La retribuzione annua utile al calcolo comprende:

  • minimo contrattuale;
  • indennità di posizione organizzativa (I.P.O.);
  • elemento retributivo individuale;
  • aumenti di merito e altre eccedenze mensili sul minimo contrattuale;
  • indennità di turno, di alloggio, per lavorazioni nocive, di mensa;
  • elemento aggiuntivo della retribuzione;
  • premio di produzione (elemento retributivo scorporato per O.O.VV.);
  • compenso per lavoro discontinuo fino a 48 ore settimanali;
  • provvigioni e interessenze;
  • i medesimi elementi corrisposti a titolo di 13ª mensilità, di eventuali ulteriori mensilità aziendali, nonché di preavviso o indennità sostitutiva.

Accordi e rinnovi

Contratto collettivo nazionale di lavoro del 13/06/2022Accordo di rinnovo del 08/01/2024Ipotesi di accordo del 15/04/2024

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